DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 30 gennaio 2013, n. 47
Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:
(comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”;
(comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;
VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”;
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50;
RITENUTO di dovere adottare un nuovo D.M. i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. 22 settembre 2010, n. 17, nei termini temporali nello stesso indicati.
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali, agli Istituti universitari ad ordinamento speciale, alle Università non statali legalmente riconosciute, alle Università telematiche.
2. Definizioni:
a) Accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A e B.
b) Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all’allegato C.
c) Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell’ANVUR volta a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e dell’Assicurazione di Qualità in relazione agli indicatori di cui agli allegati E e F.
d) Sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università.
e) Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Sono definiti “corsi a distanza” i corsi di studio le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).
Art. 2
(Procedure CUN e ANVUR finalizzate all’accreditamento dei corsi di studio)
1. Nel presente articolo sono individuati i compiti attribuiti al CUN e all’ANVUR ai fini dell’accreditamento da parte del Ministero dei corsi di studio delle Università.
2. Il CUN è chiamato ad esprimersi in fase di istituzione del corso di studio. In fase di modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio, il CUN si esprime esclusivamente nei seguenti casi:
a) proposta di accorpamento di corsi di studio;
b) variazione del quadro delle attività formative;
c) modifica della denominazione, della lingua o della modalità di erogazione (convenzionale o in teledidattica) del corso di studio;
d) richiesta formale da parte del MIUR.
3. L’ANVUR è chiamata ad esprimersi in fase di accreditamento e di attivazione del corso di studio, verificando:
a) il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B;
b) la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell’ambito dei percorsi formativi di cui si richiede l’attivazione.
4. Le Università che, ai sensi del comma 3 punto b), ricevono richieste di adeguamento da parte dell’ANVUR, procedono alle relative modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
Art. 3
(Accreditamento delle sedi)
1. Le Università istituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B (1).
2. L’accreditamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell’ateneo dei requisiti di cui all’allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all’allegato B.
3. L’accreditamento iniziale di università di nuova istituzione richiede il possesso dei requisiti previsti dagli allegati A e B, anche sulla base di specifici piani di raggiungimento formulati secondo le indicazioni di cui all’articolo 7.
4. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale di cui al comma 3 preclude ogni ulteriore fase di istituzione della nuova università per il successivo triennio. Il mancato accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta istitutiva della nuova università non preclude l’accreditamento della stessa.
5. L’accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell’ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame;
d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
e) analisi delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera dell’ANVUR e aventi [#OMISSIS#] triennale.
6. L’accreditamento periodico proposto dall’ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è così graduato:
a) pienamente positivo;
b) soddisfacente;
c) condizionato;
d) insoddisfacente.
7. Le sedi con giudizio “pienamente positivo” o “soddisfacente” ottengono un accreditamento periodico di validità quinquennale; quelle con giudizio ” condizionato” ottengono un accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, decade con le conseguenze di cui al comma successivo.
8. Le sedi con giudizio “insoddisfacente” non ottengono l’accreditamento e sono soppresse.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 2013
Art. 4
(Accreditamento dei corsi di studio)
1. I corsi di studio ottengono l’accreditamento iniziale con decreto ministeriale non oltre il 15 giugno antecedente l’anno accademico di attivazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A.
2. I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso il Comune in cui ha sede legale l’Università, nei comuni ad esso confinanti e nelle altre sedi di cui all’elenco numero 1 allegato al D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A.
3. I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime. (1)
4. I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CE. (1)
5. Nelle sedi di nuova istituzione i corsi di studio ottengono l’accreditamento iniziale contestualmente a quello della sede.
6. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale di cui ai precedenti commi 2 e 3, comporta la soppressione del Corso di Studio. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale di cui ai commi 4 e 5 preclude ogni ulteriore fase di istituzione/attivazione del Corso di Studio.
7. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi.
8. L’accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall’ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall’ANVUR, l’attività di valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile.
9. I Corsi di Studio che non ottengono l’accreditamento periodico sono soppressi.
10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell’ANVUR per il tramite delle CEV:
– i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai NdV;
– i corsi di studio scelti a campione dall’ANVUR nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico delle sedi;
– i corsi di studio segnalati dal MIUR.
11. I NdV svolgono l’attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
[12. Per i corsi di studio delle Università statali che prevedono per tutti gli studenti iscritti il rilascio del doppio titolo/titolo congiunto con università straniere, ovvero per i corsi che sono integralmente erogati in lingua straniera, si applicano i requisiti di docenza delle Università non statali di cui all’allegato A, lettera b), a condizione che almeno la metà dei docenti di riferimento del corso sia in servizio presso l’Università provenendo dai ruoli di Università straniere; in tale conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale del corso di studi, ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10.] (2)
13. I corsi di studio di cui al comma 4 non sono sottoposti ai vincoli definiti dal DM 23 dicembre 2010, n. 50, allegato B. § 30 e § 31.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 2013
(2) Comma soppresso a norma dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 2013
Art. 5
(Valutazione periodica)
1. L’ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base:
I. della verifica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di didattica e ricerca;
II. dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione;
III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno;
IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CdS dell’ a.a. precedente con i relativi Rapporti di Riesame;
V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell’ a.a. precedente;
VI. delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca.
2. La verifica dell’efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell’ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori degli allegati E e F, aggiornati in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale in vigore nel periodo di riferimento.
3. I risultati del sistema di AQ costituiscono i principali parametri della valutazione periodica; essi verranno verificati attraverso le procedure previste nell’accreditamento periodico della sede e dei Corsi di studio.
4. A seguito delle verifiche di cui al comma 3 e dei relativi risultati ottenuti, le Università sono collocate in tre fasce:
a) Fascia A = Accreditamento Periodico Pienamente Positivo;
b) Fascia B = Accreditamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in loco;
c) Fascia C = Accreditamento Periodico Condizionato.
5. La fascia in cui è collocato l’Ateneo condiziona a regime i risultati della successiva applicazione degli altri indicatori di cui al comma 2 secondo le seguenti ponderazioni:
a) Fascia A = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore superiore a 1.
b) Fascia B = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore pari a 1
c) Fascia C = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1.
6. Il fattore di moltiplicazione dei risultati verrà deciso dal MIUR a seguito di proposta dell’ANVUR.
Art. 6
(Programmazione e continuità dell’offerta formativa)
1. A partire dall’a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla procedura di cui all’articolo 2, comma 2, la programmazione degli insegnamenti per la coorte di riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando i settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei vincoli, in termini di CFU, contenuti nell’ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo 2007; D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello stesso ssd possono essere previsti più insegnamenti.
[2. A partire dall’a.a 2014-15 fino all’a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA.] (1)
3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non è considerata modifica del Regolamento didattico del Corso di studio la riduzione di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso ambito disciplinare.
[4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all’articolo 4 comma 3.] (1)
5. L’attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non è considerata nuova attivazione.
(1) Comma soppresso a norma dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 2013
Art. 7
(Piani di raggiungimento dei requisiti di accreditamento)
1. Dall’entrata in vigore del presente decreto e previo parere da parte dell’ANVUR sono riverificati ed aggiornati i piani di raggiungimento in essere secondo i requisiti di cui al presente decreto.
2. Al fine di rendere i piani di cui al comma 1 graduali, verificabili e perentori, gli stessi:
a) tengono conto dei criteri di cui al presente decreto;
b) devono essere portati a termine entro la durata normale del corso di studi;
c) sono sottoposti a valutazione annuale volta a verificarne il graduale raggiungimento.
3. Fino al completamento del piano di raggiungimento:
a) non è consentita l’attivazione di nuovi corsi di studio;
b) i corsi non in regola con la verifica di cui al comma 2 lettera c) sono soppressi.ù
Art. 8
(Banche dati di riferimento)
1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il principio della semplificazione e dell’efficienza delle procedure di inserimento dei dati.
2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni:
a) Sezione “Istituzione e Attivazione ” che comprende le seguenti Schede necessarie:
I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD);
II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento;
III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell’anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.
b) Sezione “Qualità” che comprende le informazioni e i dati necessari per l’autovalutazione, la valutazione periodica e l’accreditamento.
3. Le sezioni e il funzionamento delle banche dati di cui al presente articolo possono essere rivisti e integrati con Decreto del competente Direttore generale.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Per l’a.a. 2013/14:
a) la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013;
b) le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente decreto transitano automaticamente nella scheda SUA – CdS;
c) i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell’a.a. 2013-14, sono da ritenersi estinti;
d) i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d’accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all’allegato A; (1)
e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
2. Le Università assicurano agli studenti iscritti a corsi di laurea soppressi di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.
3. Le tabelle dell’Allegato D potranno essere riviste in seguito alla definizione dei criteri per la determinazione del costo standard per studente regolare di cui al D.lgs 29 marzo 2012, n. 49.
4. Eventuali ulteriori disposizioni interpretative e applicative del presente decreto sono disposte con atti del competente Direttore generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario.
5. I requisiti e gli indicatori del presente decreto sono soggetti a revisione triennale.
6. Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quanto previsto in materia dal DM 17/2010 e dal DM 15/2005, fatto salvo quanto previsto per le classi delle Lauree e Lauree specialistiche nelle Scienze della Difesa e della sicurezza di cui al DM 12 aprile 2001.
(1) A norma dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 2013, tale disposizione si applica fino a.a. 14/15 incluso
Roma, 30 gennaio 2013
IL MINISTRO
f.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ALLEGATI (1):
(1) Gli allegati A, B, C del DM 47/2013 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B, C del DM 1059/2013 (Vedi Allegati A, B, C di integrazione al DM 47/2013)
Allegati A, B, C, D, E, F del DM 47/2013
Allegati A, B, C di integrazione al DM 47/2013