DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 2018, n. 77
Definizione della nuova classe di Laurea magistrale in Scienze Giuridiche
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l’articolo 11, commi 1 e 2;
VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l’articolo 6, commi 6 e 7;
VISTO il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTI il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
VISTO il decreto ministeriale in data 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie;
VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all’armonizzazione dei sistemi dell’Istruzione Superiore dei paesi dell’area europea;
PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004, relativo all’anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università’ e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modificazioni;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nella seduta dell’ 11 luglio 2017;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 2 novembre 2017;
RITENUTO opportuno procedere a definire la nuova classe di laurea magistrale in “Scienze Giuridiche”, in quanto contenente una offerta formativa innovativa;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 22 dicembre 2017 ed il 17 gennaio 2018;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe dei corsi di laurea magistrale in “Scienze Giuridiche” di cui all’allegato, che ne costituisce parte integrante.
2. Le università, nell’osservanza dell’articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dall’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all’istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale in “Scienze Giuridiche”. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
4. L’istituzione e l’attivazione dei corsi di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.
Art. 2
1. Le Università individuano, nei propri regolamenti didattici di Ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali ed interateneo per l’attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.
Art. 3
1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei 12 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative:
a) caratterizzanti;
b) affini o integrative;
c) autonomamente scelte dallo studente.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati al presente decreto e al numero minimo di crediti ivi previsto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati.
3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lett. a) del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti.
4. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
5. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.
Art. 5
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea magistrale secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti didattici, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
Art. 6
1. Le università rilasciano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l’indicazione della classe di laurea magistrale in “Scienze Giuridiche”, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3.Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 7
1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, le modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili, relative alla classe dei corsi di laurea magistrale contenute nell’allegato, sono adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.
2. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
F.TO Il Ministro
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