DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 4 febbraio 2015, n. 68
Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
(in Suppl. Ordinario 25 alla Gazz. Uff., 3 giugno 2015, n. 126)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l’art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita’ 31 ottobre 1991, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 1991, concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita’ economica europea e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 11 [#OMISSIS#] 1995 e 3 luglio 1996 rispettivamente pubblicati [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 e n. 213 dell’11 settembre 1996 concernenti modificazioni all’ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
Visto il decreto ministeriale 7 [#OMISSIS#] 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
Vista la legge 15 [#OMISSIS#] 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 [#OMISSIS#] 1998, n. 242 «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l’art. 20, cosi’ come modificato dall’art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l’art. 7;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, concernente «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l’art. 8;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’universita’ della ricerca scientifica e tecnologica»;
Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all’art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 [#OMISSIS#] 2006 che ha modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 inserendo la tipologia di scuola «medicina d’emergenza-urgenza» [#OMISSIS#] Classe medicina clinica generale;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2006 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione in odontoiatria»;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 [#OMISSIS#] 2006, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, riguardante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011 «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto l’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 16 dicembre 2014;
Vista la nota prot. 1671-P in data 14 gennaio 2015 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’, espresso in data 13 gennaio 2015;
Ritenuto necessario apportare d’ufficio all’allegato al presente decreto le modifiche richieste dal suddetto parere del Consiglio superiore di sanita’ nel proprio allegato 1;
Acquisito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, reso il 3 febbraio 2015, prot. 1103, richiesto dal MIUR in data 18 dicembre 2014 con nota prot. 11781;
Considerata la necessita’ di ridefinire gli obiettivi formativi delle citate scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all’art. 34 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Considerata altresi’ la necessita’ di procedere alla riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto del decreto ministeriale 1° agosto 2005, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi’ le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza alla riorganizzazione delle classi e le tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, modificando gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria e per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacita’ professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
Decreta:
ARTICOLO N.1
1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all’allegato al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita’ con le disposizioni del presente decreto da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico 2014/2015, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca nell’apposita banca dati.
3. Con successivo provvedimento da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonche’ gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.
ARTICOLO N.2
1. Le scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi clinici. Nell’ambito delle singole aree le scuole sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attivita’ denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7.
2. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in tre anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di corso; 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola e’ indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilita’ professionali.
3. I percorsi didattici sono articolati nelle attivita’ formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attivita’ sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
4. Le attivita’ formative ed i relativi CFU sono cosi’ ripartiti:
a) attivita’ di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attivita’ caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso;
c) attivita’ affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d) attivita’ finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;
e) altre attivita’ a cui sono assegnati 5 CFU.
5. Almeno il 70% del complesso delle attivita’ formative di cui al comma 4 del presente articolo e’ riservato allo svolgimento di attivita’ formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno trenta ore per CFU tali da equiparare l’impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l’attivita’ didattica all’interno delle scuole di specializzazione rientra nei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari.
6. Le attivita’ di base di cui al comma 4, a) comprendono uno o piu’ ambiti, e i relativi settori scientifico-disciplinari, finalizzati all’acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese [#OMISSIS#] classe. I CFU relativi a tale attivita’ formativa sono conteggiati dai docenti [#OMISSIS#] propria attivita’ didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.
7. Le attivita’ caratterizzanti di cui al comma 4, b) sono articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe che, nell’area medica e nell’area chirurgica va identificato, di [#OMISSIS#], nel docente di medicina interna e nel docente di chirurgia generale, mentre nell’area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di [#OMISSIS#] da un minimo di 15 CFU fino ad un [#OMISSIS#] di 30 per le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all’allegato e da un minimo di 15 ad un [#OMISSIS#] di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attivita’ professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell’area medica e nell’area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attivita’ professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e [#OMISSIS#] classe della medicina clinica generale e specialistica e delle chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attivita’ professionalizzanti cliniche di medicina interna e di chirurgia generale. Nell’area dei servizi le attivita’ professionalizzanti di tronco comune sono differenziate per classe; alcune tipologie dell’area dei servizi possono avere CFU dedicati ad attivita’ professionalizzanti cliniche di area medica o chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;
un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o piu’ settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.
Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un [#OMISSIS#] di 195 CFU per le scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un [#OMISSIS#] di 255 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso.
I CFU delle attivita’ della classe della farmaceutica hanno una distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella.
Il 30% dei CFU di attivita’ formativa di tipo non professionalizzante dell’ambito denominato discipline specifiche della tipologia e’ conteggiato dai docenti dei settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione [#OMISSIS#] propria attivita’ didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.
8. Le attivita’ affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 4, c) comprendono uno o piu’ ambiti, identificati da settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari delle attivita’ affini ed integrative possono essere inseriti nelle attivita’ caratterizzanti.
9. Le attivita’ finalizzate alla prova finale di cui al comma 4, d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovra’ essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
10. Le altre attivita’ di cui al comma 4, e) comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilita’ linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attivita’ sono comprese, in particolare, quelle per l’apprendimento della lingua [#OMISSIS#] a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovra’ essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
11. [#OMISSIS#] il percorso formativo lo specializzando potra’ svolgere attivita’ presso istituzioni estere per una durata massima di diciotto mesi.
ARTICOLO N.3
1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso le universita’.
2. Le scuole di specializzazione di Area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle facolta’/scuole di medicina e ai relativi dipartimenti universitari; le scuole di specializzazione della tipologia farmacia ospedaliera afferiscono, ove presenti, alle facolta’/scuole di farmacia ed ai relativi dipartimenti universitari.
3. Ai sensi dell’art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999 la scuola opera nell’ambito di una rete formativa, certificata dal rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca [#OMISSIS#] specifica banca dati dell’offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita’ professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 dello stesso decreto legislativo. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonche’ gli indicatori di attivita’ formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola.
4. Le necessita’ e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le universita’ assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le aziende e le istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario [#OMISSIS#] rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualita’ di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attivita’ specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attivita’ annualmente svolta. La rete formativa e’ definita su base regionale o interregionale, di [#OMISSIS#] tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle universita’ interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’universita’ su proposta del consiglio della scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilita’ professionali da esso previste. [#OMISSIS#] il periodo, e per le attivita’ svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il dirigente della unita’ operativa o struttura assimilabile) e’ responsabile della attivita’ dello specializzando che e’ coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale. L’universita’, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti di unita’ operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum
scientifico-professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L’universita’ e la struttura sanitaria di riferimento, nell’a bito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalita’ e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attivita’ didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di «professore a contratto» ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal regolamento della scuola di cui al successivo art. 5, comma 6. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle strutture coinvolte nell’attivita’ didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’universita’, del consiglio della scuola e concorre all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L’attivita’ didattica viene svolta contestualmente alla attivita’ assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell’eventuale attivita’ di didattica frontale presso la sede della scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, e’ necessario il [#OMISSIS#] osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito [#OMISSIS#] rete formativa assume progressiva responsabilita’ [#OMISSIS#] il percorso formativo, con particolare riguardo all'[#OMISSIS#] anno del corso. Tale responsabilita’ deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all’art. 5, comma 5. In ogni [#OMISSIS#] lo specializzando non puo’ essere impiegato in totale autonomia [#OMISSIS#] assunzione di competenze di natura specialistica.
6. Per i fini di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facolta’/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilita’ di attivazione della scuola nonche’ l’assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui al presente articolo, al decreto di cui al comma 3 ed ai requisiti di docenza previsti dall’art. 4. [#OMISSIS#] restando l’utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3 relativo a requisiti e standard, le scuole di specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, [#OMISSIS#] restando che si puo’ procedere all’attivazione di una scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di scuola.
7. Le scuole di specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facolta’/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre universita’, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della scuola e’ la sede presso cui la scuola e’ attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO N.4
1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria e’ costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della scuola nominato dagli organi deliberanti dell’universita’, su proposta del consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 [#OMISSIS#] 1998, n. 242.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non e’ identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna scuola e’ determinato ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.
3. Ai sensi dell’art. 14 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e’ affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente alla sede della stessa. Nel [#OMISSIS#] di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola e’ affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell’ambito specifico della tipologia della scuola appartenente alla sede della stessa. Nel consiglio della scuola e’ garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto, nonche’ la rappresentanza degli specializzandi.
4. [#OMISSIS#] fase transitoria di applicazione del presente decreto e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad un comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonche’ una rappresentanza degli specializzandi.
5. Le modalita’ per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilita’ della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del consiglio della scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilita’ di cui al precedente articolo.
ARTICOLO N.5
1. Al [#OMISSIS#] del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle universita’ ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonche’ le competenze professionali acquisite.
2. La prova finale consiste [#OMISSIS#] discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di cui al successivo comma 4, nonche’ dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi’ come indicato all’art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola, predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole volte a verificare l’acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilita’.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attivita’ formative, con particolare riguardo alle attivita’ professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall’art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 368/1999, dal libretto-diario delle attivita’ formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attivita’ svolte dallo specializzando, nonche’ il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacita’ ed attitudini dello specializzando.
6. Ciascuna scuola predispone un regolamento della scuola, ove vengono anche specificate le modalita’ di valutazione dello specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all’assunzione delle responsabilita’ autonome dello specializzando nell’ambito degli obiettivi formativi della scuola, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 5 del presente decreto.
ARTICOLO N.6
1. Le universita’ assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, [#OMISSIS#] specializzandi gia’ iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilita’ – ai sensi dell’art. 20, comma 3-ter del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 – di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti [#OMISSIS#] anni precedenti l'[#OMISSIS#] anno di corso. [#OMISSIS#]’ cura degli organi accademici rimodulare in tal [#OMISSIS#] il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.
2. Con riferimento all’art. 4, comma 3, del presente decreto, per le scuole gia’ attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non piu’ di un anno, la direzione della scuola puo’ essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011.
3. Sempre in via transitoria, e per non piu’ di tre anni, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, puo’ comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.
Il presente decreto [#OMISSIS#]’ inviato ai competenti organi di controllo e [#OMISSIS#]’ pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO: ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA