Decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585 - Costo standard per studente in corso 2018-2020

Data Documento: 2018-08-08
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 2018, n. 585
Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
VISTO l’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle Università;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’articolo 5:
A. c. 1, lett. a) e c. 3, lett a), il quale prevede la “introduzione di un sistema di accreditamento … dei corsi di studio universitari”;  
B. c. 1, lett. b), e c. 4, lett. f), il quale prevede la “introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso”;
VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione di quanto indicato al predetto punto A);
VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;
VISTO il DM n. 987 del 12 dicembre 2016, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;
VISTO l’art. 12 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui dall’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che:

  • (comma 1) “per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo”;
  • (comma 2) “la determinazione e l’eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
    a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell’intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l’accreditamento;
    b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
    c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l’ateneo;
    d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti”;
  • (comma 2-bis) “a decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), è determinata in modo che rimanga [#OMISSIS#] quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6”;
  • (comma 3) “al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all’università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l’ateneo”;
  • (comma 5) “Per l’anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l’intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione…”;
  • (comma 6) “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento”;
  • (comma 7) “il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento”;
  • (comma 8) “ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso”;

VISTO il DM n. 610 del 9 agosto 2017, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del FFO per l’anno 2017, e, in particolare, l’art. 2, lett. a), il quale prevede che una quota del 20% dell’FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione sia ripartita in base al costo standard;
VISTO il Decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 – Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l’importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
VISTA la comunicazione dell’ISTAT n. 1181055 del 17 luglio 2018, con la quale sono stati forniti i dati utilizzati per il calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla capacità contributiva degli studenti e all’accessibilità delle sedi universitarie;
VISTO il parere della CRUI in data 19 luglio 2018;
VISTO il parere dell’ANVUR in data 25 luglio 2018;
 
DECRETA
Art. 1
Modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso

  1. Ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito Decreto Legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, pari a:
     ANNO        Percentuale

    2018             22%

    2019             24%

    2020              26%
     

  2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso indicate:
    Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di calcolo di cui all’articolo 5.

    1. gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso, come specificati dall’articolo 2;
    2. gli indici di costo, come specificati dall’articolo 3;
    3. gli importi di natura perequativa come specificati dall’articolo 4;
  3. Il presente decreto si applica alle Università statali, con l’esclusione delle Scuole superiori e delle Università per stranieri ad ordinamento speciale.

Art. 2
Definizione di studente

  1. In relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legge, il calcolo del costo standard fa riferimento allo studente in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell’Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l’anno accademico di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.
  2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 8, del Decreto Legge, sono altresì presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell’Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno.
  3. Gli studenti iscritti part – time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti ai corsi interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti.

Art. 3
Indici di costo

  1. Gli indici del costo standard unitario per studente in corso sono determinati sulla base dei criteri indicati dall’art. 12, comma 2, del Decreto Legge come specificati alle successive lettere a), b), c), e d) e nell’allegato 1:
    1. Criterio del costo del personale docente, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico per lo specifico Ateneo del Professore di I fascia, riferito alla numerosità standard di Professori di I e di II fascia e di ricercatori di cui al DM n. 987/2016 riportata nella Tabella 1 dell’allegato 1, e ai numeri standard degli studenti per ciascuna classe di corso di studi di cui alla Tabella 2 del medesimo allegato;
    2. Criterio del costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva, pari al 30% del monte ore di didattica standard attribuito alla docenza di cui al punto a), rispettivamente corrispondente a 120 ore per i Professori e 60 ore per i ricercatori. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2018 – 2020 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell’ateneo;
      1. Criterio del costo del personale tecnico amministrativo, fissato al 37,5% del costo medio caratteristico del sistema universitario del Professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla Tabella 1, colonna e);
      2. Criterio del costo relativo alle figure di supporto:
        1. numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio ai sensi del DM n. 987/2016 nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un Professore di I fascia;
        2. numero di tutors per i corsi di studio a distanza di cui al DM n. 987/2016, nel numero di 3 per classe di laurea, 2 per classe di laurea magistrale e 5 per classe di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosità di riferimento delle relative classi. Ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un Professore di I fascia;
        3. numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari a 23.000 euro in coerenza con il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca;
           
    3. Criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. La quantificazione del costo standard è ottenuta attraverso la formula riportata al medesimo allegato 1, che tiene conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosità degli iscritti, della numerosità di studenti in corso, considerando le diseconomie di scala connesse alla gestione di Atenei di grandi dimensioni (superiore a 20.000 iscritti in corso), e della tipologia di corsi cui sono iscritti gli studenti rispetto alle aree disciplinari riportate alla Tabella 2 dell’allegato 1 e alle voci dei costi di cui alla Tabella 3 del medesimo allegato.
       
  2. In relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 2, lett. a), ultimo periodo, e dall’art. 12, comma 2-bis del Decreto Legge, i numeri standard di studenti di cui al comma 1 sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo definito all’interno dell’intervallo tra il 60% e il 100% del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei differenti costi fissi della docenza necessaria per l’accreditamento nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. Tra i valori minimi e massimi, come riportato in Tabella 2, la dotazione standard di docenza si mantiene [#OMISSIS#] ed è pari a quella prevista per l’accreditamento in ciascuna classe. I costi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con l’eccezione dei costi di cui alla lettera c-2-iii), sono quindi moltiplicati per un coefficiente:
    1. pari a 1, qualora la numerosità effettiva degli studenti iscritti in corso nella classe sia compresa tra numerosità minima e massima;
    2. maggiore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità massima, qualora la numerosità effettiva sia superiore a quella massima;
    3. minore di 1 e pari al rapporto tra numerosità effettiva e numerosità minima, qualora la numerosità effettiva sia inferiore alla numerosità minima.

Articolo 4
Perequazione del costo standard

  1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni Università si trova ad operare, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Decreto Legge, al costo standard per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, di entità, per il triennio 2018-2020, determinata fino ad un massimo del 6,5 per cento rispetto al costo standard medio nazionale. L’importo perequativo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della Regione ove ha sede l’Ateneo ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacità contributiva effettiva degli iscritti all’Ateneo, secondo quanto indicato nell’allegato 2 al presente decreto.
  2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni Università si trova ad operare, all’importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo perequativo, entro il limite massimo del 6,5 per cento del costo standard medio nazionale, che tiene conto della diversa accessibilità di ogni Università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti secondo quanto indicato nell’allegato 3 al presente decreto

Articolo 5
Determinazione del costo standard

  1. Il costo standard medio nazionale è pari alla media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, dei costi standard per studente di Ateneo di cui al comma 2, determinati sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3.
  2. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo è determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3, a cui vanno sommati gli importi di natura perequativa di cui all’articolo 4, secondo la formula di cui all’allegato 4 al presente decreto.
  3. Il costo standard totale d’Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO è dato dal prodotto tra il costo standard unitario di formazione per studente in corso di Ateneo, di cui al comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all’art. 2, comma 1, ai quali si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di cui all’art. 2, comma 2.

Articolo 6 
Calcolo e aggiornamento del costo standard

  1. Il calcolo del costo standard medio nazionale, del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, nonché del costo standard totale d’Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati ai sensi del presente decreto, vengono pubblicati sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a:
    • numero degli studenti iscritti in corso e degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso, rilevati nell’Anagrafe nazionale degli studenti;
    • costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei Professori di I fascia;
    • costi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c2-iii).
  2. Fermo restando quanto indicato all’articolo 1, comma 1, i parametri di cui al presente decreto come indicati nelle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, possono essere modificati con decreto ministeriale in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio. I dati relativi alla perequazione del costo standard di cui all’articolo 4 sono aggiornati con cadenza triennale.
  3. Relativamente all’anno 2018, il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all’assegnazione del FFO

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
                                                                                  
IL MINISTRO 
dott. [#OMISSIS#] Bussetti
f.to Bussetti