Decreto ministeriale 8 luglio 2016, n. 556 - Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001

Data Documento: 2016-07-08
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 8 luglio 2016, n. 556
Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO l’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO, inoltre, l’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dall’articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, riguardante “Disposizioni per l’uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l’articolo 13, comma 5, in forza del quale l’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.” e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, e l’art. 8 comma 5;
ACQUISITA l’intesa del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero – Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo  –  Ufficio VIII – prot. MAE00395062016-02-26, trasmessa in data 26 febbraio 2016, con la quale è stata confermata l’efficacia e la validità anche per l’anno accademico 2016/2017, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2014-2016, definita dall’OCSE – DAC;
D E C R E T A :

Art.1
1. Per l’anno accademico 2016/2017, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i paesi di cui al seguente elenco:
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo Democratic Republic
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea Dem. Rep.
[#OMISSIS#] People’s Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
 
Art.2
1.Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l’erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all’art.13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.
 
Il presente decreto è sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2016

IL  MINISTRO
Prof.ssa  [#OMISSIS#] Giannini