Decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 672 - Riconoscimento dei Collegi universitari ex art. 16 D.Lgs. n. 68/2012

Data Documento: 2016-09-08
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2016, n. 672
Riconoscimento dei Collegi universitari ex art. 16 D.Lgs. n. 68/2012.

Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,  che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario“;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e s.m.i., recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.,  e in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 23, comma 2;
VISTO il D.M. n. 465 del 13 ottobre 2010 (registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg. 19, foglio 126) recante i criteri di ripartizioni tra i Collegi legalmente riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del MIUR;
VISTO il D.M. n. 262 del 3 aprile 2013 (registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349) recante la proroga della vigenza del citato D.M. n.465/2010 fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs n. 68/2012;
VISTO lo Statuto vigente dell’Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati, denominata “Conferenza dei Collegi Universitari di Merito” (CCUM), e le relative finalità;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l’art. 2, commi 138 e seguenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, relativa alle Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;
RAVVISATA l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto dal citato D.Lgs. n.68/2012 in materia diriconoscimento dei Collegi Universitari, al fine di meglio determinare le loro peculiari caratteristiche quali strutture residenziali di elevata qualificazione formativa e culturale, definite Collegi universitari “di merito”, nonché il loro specifico contributo allo sviluppo del Sistema Universitario e alla valorizzazione del merito;
DECRETA

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Decreto si intende:
a) per Ministero: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) per Università: le Università statali e non statali legalmente riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) per Collegio Universitario: struttura ricettiva di cui all’art. 13, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 68/2012, dotata di spazi polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
d) per “Collegio di merito” : Collegio Universitario di merito che ha ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 68/2012;
e) per Ente: soggetto giuridico che gestisce uno o più strutture adibite a Collegio Universitario;
f) per Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM): l’Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti ed accreditati;
g) per ANVUR: l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 
Art. 2
Oggetto
1. Con il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, sono indicate le modalità di dimostrazione dei requisiti necessari e standard minimi per ottenere il riconoscimento ministeriale e l’acquisizione della qualifica di “Collegio Universitario di Merito”, ex art. 16, comma 4, del D.Lgs. 68/2012.
2. Sono altresì indicate le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi, nonché di revoca del riconoscimento all’esito negativo della predetta verifica.
 
Art. 3
Soggetti richiedenti
1. Possono richiedere il riconoscimento di cui al presente decreto gli Enti dotati di personalità giuridica, che gestiscono Collegi Universitari ed aventi per statuto, ai sensi dell’art. 16, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.68/2012,  uno scopo formativo svolto in maniera sistematica e continuativa, qualificati non lucrativi direttamente  dalla legge o per la natura giuridica rivestita e che siano dotati di uno statuto – redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata  – in cui risulti espressamente previsto il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione.
2. Qualora un Ente gestisca una pluralità di Collegi universitari, presenterà apposita richiesta per ognuno dei Collegi universitari per il quale intende chiedere il riconoscimento.

Art. 4
Modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento
1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs n. 68/2012, ai fini del riconoscimento il Collegio Universitario deve dimostrare di possedere i requisiti ivi indicati secondo le seguenti modalità:
I. presenza, nell’ambito dell’Ente, di un comitato scientifico, garante dell’attività formativa, composto da almeno 9 membri, di cui almeno due terzi costituito da professori universitari ordinari e/o associati.
II. presenza di un direttore in ogni Collegio Universitario, assunto a tempo pieno per la gestione del Collegio.
III. sottoscrizione insieme allo studente di un progetto formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di ospitalità in fase di ammissione;  il progetto formativo è legato all’apprendimento “non formale”, intendendosi per essa, come indicato nel citato D.Lgs. n.13/2013,  l’apprendimento che si realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione delle Università e delle Istituzioni AFAM, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi. Tale progetto è da realizzarsi nel corso dell’anno accademico di permanenza in Collegio, attraverso corsi e attività  organizzati dall’Ente, anche in collaborazione con la CCUM. Ogni studente deve frequentare con successo i corsi organizzati dall’Ente, con una frequenza media, documentata attraverso il libretto dello studente,  di 50 ore per studente per anno accademico per i primi tre anni universitari e una frequenza media documentata di 15 ore per studente per gli anni successivi. La formazione deve essere effettuata da docenti, ricercatori universitari e/o rappresentanti qualificati del mondo delle professioni e delle imprese. L’Ente deve inoltre documentare i relativi costi.
IV. compilazione da parte dello studente di questionari di valutazione delle competenze di carattere non formale dallo stesso acquisite nel corso dell’anno. I questionari sono preparati dal Collegio sulla base di un modello di questionario  predisposto dal Ministero in collaborazione con la CCUM;
V. struttura d’accoglienza e infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali rispondenti ai requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale non inferiori a quelli previsti per l’accesso ai finanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;
VI. presenza di strutture didattiche scientifiche quali aule, biblioteche e laboratori didattici (informatici, linguistici, etc.) adeguate alle attività formative previste e considerate  in rapporto alla  numerosità  di studenti che il Collegio può ospitare ;
VII. attività di orientamento al lavoro svolta all’interno del Collegio documentata attraverso il libretto dello studente e con rendicontazione dei relativi costi a carico dell’Ente;
VIII. ammissione regolata da bando di concorso, redatto anche in lingua straniera,  che preveda criteri di selezione atti a favorire la formazione di un corpo studentesco internazionale, nonché criteri distintivi di merito e/o colloqui/test valutativi e che indichi i servizi alberghieri e formativi che verranno offerti all’utente e la relativa retta annua;
IX. presenza nel Collegio di almeno il 75% di studenti in possesso di una media accademica uguale o superiore a quella posseduta dagli studenti iscritti presso l’Università di riferimento del Collegio. Nel caso di più università presenti nella città in cui è presente il Collegio, viene assunto il parametro relativo all’università di maggiori dimensioni;
X. presenza, per ogni anno accademico, di studenti stranieri per almeno un semestre;
XI. presenza nell’ambito dell’Ente di un responsabile dell’organizzazione e gestione delle attività formative e culturali assunto a tempo pieno. Nel caso di Enti che gestiscono più Collegi è presente altresì, presso ogni Collegio, un referente per l’organizzazione delle attività formative e culturali assunto a tempo pieno, che può anche coincidere con la figura del direttore del Collegio.
Art. 5
Procedimento per il riconoscimento
1. L’Ente deve presentare al Ministero, per ogni Collegio Universitario per il quale intende richiedere il riconoscimento, apposita istanza di riconoscimento in occasione dell’apertura annuale, nel mese di settembre, della procedura on line predisposta dal Cineca, le cui date di apertura e chiusura sono comunicate sul sito istituzionale del Ministero. Alla istanza di riconoscimento deve essere allegata tutta la documentazione attestante la rispondenza del Collegio Universitario ai parametri previsti nel presente decreto.
2. Il Ministero verifica, con il supporto operativo della CCUM, il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e, acquisito il parere dell’ANVUR, provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda,  al riconoscimento o meno del Collegio Universitario ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2012.
3. A seguito del riconoscimento ai sensi del comma 2, il Collegio Universitario acquisisce la qualifica di “Collegio Universitario di Merito“, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs n. 68/2012.
4. In caso di rigetto dell’istanza, la stessa potrà essere ripresentata non prima che sia decorso un anno dalla data del rigetto.
 
Art. 6
Verifica della permanenza dei requisiti e revoca del riconoscimento
1. Ai fini della permanenza dello status di Collegio Universitario di merito, il Ministero verifica annualmente, nel mese di settembre, con il supporto operativo della CCUM, il mantenimento dei  requisiti di riconoscimento di ogni Collegio di Merito mediante apposita procedura di verifica informatizzata predisposta dal Cineca.
2. Qualora dalla verifica di cui al comma precedente, un Collegio di merito dimostri di avere perso i requisiti e standard di riconoscimento, può mantenere lo status conferitogli se, entro l’anno in corso, rientra nei parametri richiesti. In caso contrario il Ministero, acquisito il parere dell’ANVUR, revoca il riconoscimento con decreto.
3. Nel caso di Collegi Universitari di Merito, sottoposti nel corso dell’anno precedente a positivo piano di rientro, che all’atto della successiva verifica annuale risultino nuovamente non rispondenti ai parametri richiesti, il Ministero, acquisito il parere dell’ANVUR, con decreto, revoca direttamente il riconoscimento senza possibilità di ulteriori procedure di rientro nel corso dell’anno.
4. In caso di revoca del riconoscimento, la nuova domanda potrà essere ripresentata non prima che siano decorsi due anni dalla revoca stessa.
5. In caso di revoca del riconoscimento, lo scorrere dell’arco temporale quinquennale di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012 si interrompe e, in caso di successivo nuovo riconoscimento, esso inizia a decorre ex novo.
 
Art. 7
Collegi Universitari legalmente riconosciuti
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs n.68/2012, i Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.68/2012, sono da considerarsi riconosciuti ed essi hanno, pertanto, la qualifica di “Collegi Universitari di Merito”.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tali Collegi grava l’obbligo di adeguamento agli standard e ai requisiti richiesti per il riconoscimento, pena la revoca , con decreto, del riconoscimento stesso.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 5, nonché dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.68/2012,  restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all’art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.
Roma, 8 settembre 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini