Decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673 - Accreditamento dei Collegi universitari di merito ex art. 17 del richiamato D.Lgs n. 68/2012

Data Documento: 2016-09-08
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 2016, n. 673
Accreditamento dei Collegi universitari di merito ex art. 17 del richiamato D.Lgs n. 68/2012

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,  che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e s.m.i., recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6,  e in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 23, comma 2;
VISTO il D.M. n.465 del 13 ottobre 2010 (registrato alla Corte dei conti il 29.12.2010, reg. 19, foglio 126) recante i criteri di ripartizioni tra i Collegi legalmente riconosciuti e le Residenze statali del contributo ministeriale di cui al Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del MIUR;
VISTO il D.M. n. 262 del 3 aprile 2013 (registrato alla Corte dei conti il 21.06.2013, reg. 9, foglio 349) recante la proroga della vigenza del citato D.M. n.465/2010 fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 68/2012;
VISTO lo Statuto vigente dell’Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati, denominata “Conferenza dei Collegi Universitari di Merito” (CCUM), e le relative finalità;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l’art. 2, commi 138 e seguenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
RITENUTO di dover dare compiuta disciplina  a quanto previsto dalla sopra menzionata normativa nazionale in materia di accreditamento dei Collegi Universitari “di merito”, al fine di meglio determinare le loro peculiari caratteristiche ed il loro specifico contributo allo sviluppo del Sistema Universitario, nonché allo scopo di definire le modalità e le condizioni di accesso da parte dei Collegi accreditati ai contributi statali ;
DECRETA

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Decreto si intende:
a) per Ministero: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) per Università: le Università statali e non statali legalmente riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) Collegio Universitario: struttura ricettiva di cui all’art. 13 comma 4 lettera a del D.Lgs n. 68/2012, dotata di spazi polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
d) per “Collegio di merito”: Collegio Universitario di merito che ha ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.68/2012;
e) per “Collegio accreditato”: Collegio Universitario di merito che ha ottenuto l’accreditamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.68/2012;
f) per Ente: soggetto giuridico che gestisce uno o più strutture adibite a Collegio Universitario;
g) per Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM): l’Associazione dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati;
h) per ANVUR : l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Art. 2
Oggetto
1. Con il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.68/2012, sono individuati i parametri per la dimostrazione da parte dei Collegi di Merito del possesso dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento ministeriale ex art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 68/2012, e sono definite, come previsto al comma 6, del citato art. 17, le modalità e condizioni di accesso al contributo statale da parte dei Collegi accreditati.
2. Sono, altresì, indicate le modalità di verifica della permanenza dei requisiti nonché di revoca dell’accreditamento ministeriale all’esito negativo della predetta verifica.

Art. 3
Soggetti richiedenti
1. Ai sensi di quanto disposto all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n.68/2012, possono richiedere l’accreditamento i Collegi di Merito che hanno ottenuto da almeno 5 anni il riconoscimento di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.68/2012.
2. Qualora un Ente gestisca una pluralità di Collegi di Merito, presenterà apposita richiesta per ognuno dei Collegi di Merito per il quale intende chiedere l’accreditamento.

Art. 4
Parametri per la dimostrazione dei requisiti per l’accreditamento
1.  In attuazione di quanto disposto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, ai fini dell’accreditamento il Collegio Universitario di merito deve dimostrare il possesso dei requisiti ivi indicati secondo i seguenti parametri:
I. sussistenza di accordi di collaborazione con associazioni di categoria e/o enti pubblici e/o medie-grandi imprese anche estere per attività formative e di orientamento al lavoro;
II. attività di formazione continua per almeno 20 ore l’anno a dipendente, di cui almeno il 40% in contesto internazionale, rivolta al personale direttivo ed ai formatori dipendenti del Collegio; l’attività di formazione dovrà essere documentata ed in linea con il profilo professionale ricoperto dal dipendente a cui si rivolge;
III. bilancio certificato dei costi di formazione, dal quale evincere le voci relative agli importi sostenuti per i direttori, formatori, docenti, coach, tutor;
IV. erogazione, da parte dell’Ente gestore, di un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito, per un importo globale pari o superiore al 30% della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento. L’importo della retta deve essere indicato sia sul bando annuale sia sul sito web del Collegio di Merito;
V. sottoscrizione insieme allo studente di un progetto formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di ospitalità in fase di ammissione, da realizzarsi nel corso dell’anno accademico di permanenza in Collegio. Il progetto formativo è legato all’apprendimento non formale, consistente, come indicato nel D.Lgs. n.13/2013,  nell’apprendimento che si realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione delle università e delle istituzioni AFAM, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, avente le seguenti caratteristiche:
l’attività formativa offerta deve essere organizzata dall’Ente, anche in collaborazione con la CCUM, per un minimo 70 ore per anno accademico per studente per i primi tre anni universitari e 25 ore per studente per gli anni successivi, effettuate da docenti e ricercatori universitari e/o rappresentanti qualificati del mondo delle professioni e delle imprese;
nell’ambito del progetto formativo devono essere svolte anche attività di coaching personale realizzate da persone di dimostrate competenze;
presenza di un tutor ogni 30 studenti;
VI. accordi formalizzati con università estere statali e non statali legalmente riconosciute e/o istituzioni internazionali operanti nel settore dell’alta formazione universitaria per la partecipazione documentata degli studenti ad iniziative di mobilità internazionale;
VII. partecipazione di almeno il 10% degli studenti ad iniziative di mobilità internazionale;
VIII. possesso dell’Ente della certificazione EN ISO 9001 per la gestione di Collegi Universitari di Merito e la progettazione ed erogazione di corsi di formazione;
IX. fondo di dotazione o patrimonio netto dell’Ente non inferiore a 2 milioni di euro;
X. presenza nello statuto dell’Ente, oltre che della espressa previsione che la gestione di Collegi universitari è l’esclusiva finalità dell’Ente stesso – come disposto all’art. 17 del D.Lgs. n.68/2012,  anche della precisazione  che eventuali attività commerciali sono comunque a carattere residuale e funzionale rispetto al perseguimento della suddetta finalità.

Art. 5
Procedimento per l’accreditamento
1. L’Ente deve presentare al Ministero, per ogni Collegio di merito per il quale intende richiedere l’accreditamento, apposita istanza in occasione dell’apertura annuale, nel mese di marzo, della procedura on line predisposta dal Cineca, la cui data di apertura e chiusura sarà comunicata sul sito istituzionale del Ministero. Alla istanza di accreditamento deve essere allegata tutta la documentazione attestante la rispondenza del Collegio di merito ai parametri previsti nel presente decreto.
2. Il Ministero verifica , con il supporto operativo della CCUM,  il possesso dei parametri di accreditamento richiesti e, acquisito il parere dell’ANVUR, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, all’accreditamento o meno del Collegio di Merito con proprio decreto, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 68/2012.
3. Ottenuto l’accreditamento di cui all’art. 17, il Collegio di merito acquisisce la qualifica di “Collegio Universitario di merito accreditato”.
4. In caso di rigetto dell’istanza, la stessa potrà essere ripresentata non prima che sia decorso un anno dalla data del rigetto.

Art. 6
Verifica della permanenza dei requisiti e revoca dell’accredito
1. Ai fini della permanenza dello status di Collegio universitario accreditato, il Ministero verifica ogni anno, nel mese di marzo, con il supporto operativo della CCUM, il mantenimento dei requisiti e parametri di accreditamento di ogni Collegio accreditato, mediante apposita procedura di verifica informatizzata predisposta dal Cineca.
2. Qualora dalla verifica di cui al comma precedente un Collegio accreditato non risulti rispondente ai parametri di cui al presente decreto, può mantenere lo status conferitogli se, entro il successivo mese di giugno, rientra nei parametri richiesti. In caso contrario il Ministero, acquisito il parere dell’ANVUR, revoca il riconoscimento con decreto.
3. Nel caso di Collegi Universitari di Merito accreditati, sottoposti nel corso dell’anno precedente a positivo piano di rientro, che all’atto della successiva verifica annuale risultino nuovamente non rispondenti ai parametri richiesti, il Ministero, acquisito il parere dell’ANVUR, con decreto revoca l’accreditamento  senza possibilità di ulteriori procedure di rientro nel corso dell’anno.
4. In caso di revoca dell’accreditamento, la nuova domanda potrà essere ripresentata non prima che siano decorsi due anni dalla revoca stessa.

Art. 7
Modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali
1.  Con esclusione dei Collegi universitari accreditati destinatari di appositi stanziamenti stabili da parte di soggetti pubblici, i Collegi accreditati accedono ai contributi ministeriali di cui all’art.17, comma 6, del D.lgs. n.68/12, comunque compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non prima dell’anno successivo a quello in cui hanno conseguito l’accreditamento.
2.  L’accesso di nuovi Collegi accreditati al contributo ministeriale di cui all’art. 17, comma 6, del D.Lgs. n.68/12 non può in ogni caso comportare in capo ai Collegi già accreditati una decurtazione del fondo ad essi spettante superiore al 2% rispetto al più basso dei contributi da questi ultimi ricevuti nel triennio precedente.

Art. 8
Collegi Universitari legalmente riconosciuti
1. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 68/2012, i Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal Ministero alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2012 sono da considerarsi accreditati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 68/2012 ed essi hanno, pertanto, la qualifica di “Collegi di merito accreditati”.
2. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto su tali Collegi grava l’obbligo di adeguarsi ai parametri richiesti per l’accreditamento, pena la revoca con decreto dell’accreditamento stesso.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 5, nonché dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.68/2012, restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all’art. 15 del medesimo D.Lgs n. 68/2012.
 
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.
Roma, 8 settembre 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini