L’esclusione del rapporto di impiego dei docenti universitari dall’ambito di operatività della contrattualizzazione comporta, con riferimento alla materia disciplinare, che la stessa non è soggetta alle norme previste per i dipendenti pubblici “privatizzati”. La legge di riforma dell’Università n. 240/2010 introduce una rilevante novità, rappresentata dal decentramento del potere disciplinare presso i singoli Atenei, ma non interviene sui [#OMISSIS#] sostanziali degli illeciti e delle sanzioni disciplinari applicabili ai docenti universitari, con riferimento ai quali il T.U. del 1933 delinea un sistema disciplinare lacunoso, caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza ed elasticità e dalla mancata previsione della correlazione tra gli illeciti sostanziali e le sanzioni applicabili. La l. n. 240/2010 contiene un’altra innovativa previsione relativa all’introduzione dell’obbligo per tutte le Università di adottare codici etici, la cui violazione può assumere rilievo disciplinare. Emerge quindi la necessità di un coordinamento tra le disposizioni contenute nel codice etico e le norme disciplinari, che rappresenta l’occasione per le Università di rimediare alla indeterminatezza del quadro degli illeciti e delle sanzioni e di porre le premesse per il corretto esercizio del potere disciplinare da parte degli organi competenti.
(Abstract a cura della Rivista)