LEGGE 11 luglio 2002, n. 148
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
(Pubbl. in Suppl. ordinario n. 151 alla Gazz. Uff., 25 luglio 2002, n. 173).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall’articolo XI.2 della Convenzione stessa.
ARTICOLO N.2
1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
ARTICOLO N.3
1. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all’articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.
ARTICOLO N.4
1. L’applicazione dell’articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1) (2) .
(1) Vedi, anche, l’articolo 2 del D.L. D.L. 14 gennaio 2004, n. 2.
(2) In attuazione del presente articolo, vedi il D.M. 26 aprile 2004, n. 214.
ARTICOLO N.5
1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.
ARTICOLO N.6
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell’ambito del Comitato previsto dall’articolo X.1 della Convenzione.
ARTICOLO N.7
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all’istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all’articolo IX.2 della Convenzione.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l’utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall’anno 2002.
ARTICOLO N.8
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l’anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO N.9
1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell’articolo 170 e l’articolo 332 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO UNICO
Sezione I
Definizioni
Art. 1.
Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini avranno i significati seguenti:
Accesso (all’insegnamento superiore). Il diritto dei candidati in possesso dei titoli di studio richiesti di fare domandi e di venire presi in considerazione per l’ammissione all’insegnamento superiore.
Ammissione (ad istituti e programmi di insegnamento superiore). L’atto di, o il sistema atto a consentire ai candidati qualificati di proseguire gli studi superiori presso un determinato istituto e/o un determinato programma.
Valutazione (di istituti o programmi). Il processo tramite il quale si determina la qualità didattica di un istituto o di un programma di insegnamento superiore.
Valutazione (dei titoli di studio individuali). La valutazione scritti dei titoli di studio stranieri di un singolo da parte di un organo competente.
Autorità competente in materia di riconoscimento. Un organo ufficialmente incaricato di adottare decisioni vincolanti sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
Insegnamento superiore. Tutti i tipi di corsi di studio, formazione o formazione per la ricerca, al livello post-secondario, che siano riconosciuti dalle autorità competenti di una Parte come appartenenti al suo sistema di insegnamento superiore Istituti di insegnamento superiore. Un istituto che offra insegnamento superiore e sia riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al suo sistema di insegnamento superiore.
Programma di insegnamento superiore. Un corso di studi riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore, ed al cui termine lo studente ottiene un titolo di studio superiore.
Periodo di studio. Qualunque componente di un programma di insegnamento superiore che sia stata valutata e documentata e che, pur non essendo un programma di studi completo in se stesso, consista in un’acquisizione significativa di conoscenze e competenze.
Titolo di studio
A. Titolo di studio di insegnamento superiore. Qualunque laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un’autorità competente che attesti il superamento di un programma di insegnamento superiore.
B. Titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento superiore. Qualunque diploma o altro certificato rilasciato da un’autorità competente che attesti il superamento di un programma di istruzione e che conferisca al titolare del titolo di studio il diritto a partecipare all’ammissione all’insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso).
Riconoscimento. Attestazione formale da parte di un’autorità competente del valore di un titolo di studio estero ai fini dell’accesso ad attività educative e/o occupazionali.
Requisiti
A. Requisiti generali. Condizioni che devono essere in ogni caso essere soddisfatte per avere accesso all’insegnamento superiore, ovvero ad un determinato livello di insegnamento superiore, ovvero per ottenere un titolo di studio di insegnamento superiore ad un determinato livello.
B. Requisiti specifici. Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre ai requisiti generali, per ottenere l’ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore, ovvero per ottenere uno specifico titolo di studio di insegnamento superiore in un settore particolare.
Sezione II
Competenza delle autorità
Art. II.1
1. Nei casi in cui le autorità centrali di una parte abbiano facoltà di adottare decisioni in casi di riconoscimento, tale Parte sarà immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e prenderà le iniziative necessarie a garantire che alle sue disposizioni venga data attuazione nel proprio territorio.
Nei casi in cui le decisioni su casi di riconoscimento spettano ad organismi della Parte, quest’ultima, al momento della firma, ovvero del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualunque momento successivo, presenterà ad uno dei depositari una breve dichiarazione sulla propria situazione o struttura costituzionale. In tali casi, le autorità competenti degli organismi delle Parti interessate adotteranno i provvedimenti necessari a garantire che venga data attuazione alle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.
2. Nei casi in cui le decisioni su casi di riconoscimento spettano a singoli istituti di insegnamento superiore o ad altri organismi, ciascuna delle Parti, in base alla propria situazione o struttura costituzionale, inoltrerà il testo della presente Convenzione a quegli istituti o organismi ed adotterà tutti i provvedimenti possibili al fine incoraggiate l’analisi e l’applicazione delle sue disposizioni.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicheranno, [it]mutatis mutandis[/it], agli obblighi delle Parti contenuti nei successivi articoli della presente Convenzione.
Art. II.2
Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, ogni Stato, la [#OMISSIS#] Sede o la Comunità Europea comunicheranno ad un depositario della presente Convenzione quali sono le autorità competenti ad adottare le vane categorie di decisioni nei casi di riconoscimento.
Art. II.3
Nulla nella presente Convenzione sarà considerata una deroga dalle disposizioni più favorevoli relative al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da una delle Parti e che siano contenute o derivanti da un trattato esistente o futuro di cui una Parte alla presente Convenzione può essere o diventare parte.
Sezione III
Principi di base relativi alla valutazione dei titoli di studio
Art. III.1
1. I possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell’organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di tali titoli di studio.
2. Al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio dal quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Parte si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite.
Art. III.2
Ciascuna delle Parti assicurerà che le procedure ed i criteri impiegati per valutare e procedere al riconoscimento dei titoli di studio siano trasparenti, coerenti ed affidabili.
Art. III.3
1. Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate sulla base di adeguate informazioni sui titoli di studio di cui si chiede il riconoscimento.
2. In prima istanza, il compito di fornire adeguate informazioni spetta al richiedente, che le fornirà in buona fede.
3. Ferma restando la responsabilità del richiedente, gli istituti che hanno rilasciato i titoli di studio in questione hanno il dovere di fornire, su richiesta del richiedente ed entro limiti di tempo ragionevoli, le informazioni pertinenti al titolare del titolo di studio, all’istituto o alle autorità competenti del paese in cui si chiede il riconoscimento.
4. Le Parti ordineranno o incoraggeranno, a seconda dei casi, tutti gli istituti di insegnamento che fanno parte dei loro sistema a dar seguito ad ogni richiesta ragionevole di informazioni affinché i titoli di studio ottenuti presso detti istituti possano essere valutati.
5. All’organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddísfa i requisiti.
Art. III.4
Allo scopo di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio, ogni Parte garantirà che vengano fornite adeguate e chiare informazioni sul proprio sistema di istruzione.
Art. III.5
Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate entro un lasso di tempo ragionevole, specificato in anticipo dall’autorità competente in materia e calcolato a partire dal momento in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, saranno spiegate le motivazioni che hanno determinato il rifiuto e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che il richiedente può adottare per ottenerlo in un ulteriore momento. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente potrà ricorrere in appello entro un lasso di tempo ragionevole.
Sezione IV
Riconoscimento dei titoli di studio che danno accesso all’insegnamento superiore
Art. IV.1
Ciascuna Parte riconoscerà i titoli di studio rilasciati da altre Parti e che soddisfano i requisiti generali di accesso all’insegnamento superiore in quelle Parti ai fini dell’accesso a programmi facenti parte del suo sistema di insegnamento superiore, a meno che non sussistano sostanziali, comprovate differenze fra i requisiti generali di accesso nella Parte che ha rilasciato il titolo di studio ed in quella a cui si chiede il riconoscimento dello stesso.
Art. IV.2
In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta al titolare di un titolo di studio rilasciato da una delle altre Parti di ottenere una valutazione di quel titolo di studio, su richiesta dell’interessato, e le disposizione dell’art. IV.1 si applicheranno, [it]mutatis mutandis[/it], a quel caso.
Art. IV.3
Nel caso in cui un titolo di studio dia accesso solo a tipi particolari di istituti o programmi di insegnamento superiore nella Parte in cui esso è stato rilasciato, ciascuna delle altre Parti concederà ai titolari di quei titoli di studio l’accesso ad analoghi programmi specifici negli istituti facenti parte del suo sistema di istruzione superiore, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di differenze sostanziali fra i requisiti di accesso nella Parte che ha rilasciato il titolo di studio ed in quella a cui si chiede il riconoscimento.
Art. IV.4
Nei casi in cui l’ammissione a programmi particolari di insegnamento superiore dipenda dalla presenza di requisiti specifici. altre a quelli generali previsti per l’accesso, le autorità competenti della Parte interessata potranno imporre la presenza di requisiti ulteriori anche ai titolari dei titoli di studio rilasciati dalle altre Parti o valutare se i richiedenti in possesso di titoli di studio rilasciati da altre Parti soddisfano requisiti equivalenti.
Art. IV.5
Nei casi in cui, nella Parte che ha rilasciato diplomi di scuole secondarie, questi diano accesso all’insegnamento superiore solo se si superano ulteriori esami di ammissione, le altre Parti possono concedere l’accesso se tali requisiti vengono soddisfatti, ovvero offrire un’alternativa per poterli soddisfare nell’ambito dei loro sistemi di istruzione. Ogni Stato, la [#OMISSIS#] Sede o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, possono comunicare ad uno dei depositari che si avvarranno delle disposizioni del presente articolo, specificando quali sono le Parti nei confronti delle, quali si intende applicarle, spiegandone altresì le motivazioni.
Art. IV.6
Ferme restando le disposizioni degli articoli IV.I, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l’ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore, ovvero ad un determinato programma nell’ambito di tale istituto, può essere limitata o selettiva Nei casi in cui l’ammissione a istituti e/o programmi di insegnamento superiore sia selettiva, le procedure di ammissione dovrebbero essere concepite in modo tale da assicurare che la valutazione dei titoli di studio stranieri venga effettuata in base ai principi di equità e non discriminazione enunciati alla Sezione III.
Art. IV.7
Ferme restando le disposizioni degli Articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5. l’ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può essere subordinato alla dimostrazione data dal richiedente di avere una conoscenza sufficiente della lingua o delle lingue in cui viene impartito l’insegnamento presso l’istituto interessato, ovvero in altre lingue specificate.
Art. IV.8
Nelle Parti che concedono l’accesso all’insegnamento superiore in base a titoli di studio non tradizionali, i titoli di studio analoghi rilasciati da altre Parti saranno valutati analogamente ai titoli di studia non tradizionali rilasciati della Parte a cui si chiede il riconoscimento.
Art. IV.9
Ai fini dell’ammissione a programmi di insegnamento superiore, ogni Parte può stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento stranieri che operano nel suo territorio sia subordinata a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale a ad accordi particolari firmati con la Parte a cui tali istituti appartengono.
Sezione V
Riconoscimento dei periodi di studio
Art. V.1
Ogni Parte riconoscerà i periodi di studio compiuti nell’ambito di un programma di insegnamento superiore di un’altra Parte. Tale riconoscimento comprenderà i periodi di studio volti a completare un programma di insegnamento superiore della Parte a cui si chiede il riconoscimento a meno che non sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconoscimento.
Art. V.2
In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta a colui che ha compiuto un periodo di studio nell’ambito di un programma di insegnamento superiore di un’altra Parte di ottenere una valutazione di quel periodo di studio, su richiesta dell’interessato, e le disposizione dell’art. V.1 si applicheranno, [it]mutatis mutandis[/it], a quel caso.
Art. V.3
In particolare, ogni Parte agevolerà il riconoscimento dei periodi di studio nei casi in cui:
a. ci sia stato un precedente accordo da un lato fra gli istituti di insegnamento superiore o l’autorità competente responsabile del periodo di studi in questione e, dall’altro lato, gli istituti di insegnamento superiore o l’autorità competente in materia e che ha ricevuto la domanda di riconoscimento.
b. l’istituto di insegnamento superiore presso il quale è stato compiuto il periodo di studio abbia rilasciato un certificato o una copia del libretto accademico in cui si attesti che lo studente ha soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio.
Sezione VI
Riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore
Art. VI.1
Nella misura in cui una decisione relativa al riconoscimento si basi sulle conoscenze e le competenze dichiarate nel titolo di studio di insegnamento superiore, ogni Parte riconoscerà i titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da un’altra Parte a meno che non sussista una sostanziale differenza comprovata fra i titoli di studio di cui si chiede il riconoscimento ed il corrispondente titolo di studio della Parte a cui si chiede il riconoscimento.
Art. VI.2
In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta al titolare di un titolo di studio di istruzione superiore rilasciato da una delle altre Parti di ottenere una valutazione di quel titolo di studio, su richiesta dell’interessato, e le disposizione dell’art. VI.I si applicheranno, [it]mutatis mutandis[/it], a quel caso.
Art. VI.3
Il riconoscimento dato da una Parte ad un titolo di studio di istruzione superiore rilasciato da un’altra Parte avrà una o entrambe le conseguenze seguenti:
a. l’accesso ad ulteriori studi di insegnamento superiore, ivi compresi i relativi esami, e/o alla preparazione per il dottorato, alle stesse condizioni che possono essere applicate ai titolari di titoli di studio della Parte a cui si chiede il riconoscimento;
b. l’uso di un titolo accademico, ferme restando le leggi ed i regolamenti della Parte a cui si chiede il riconoscimento o di una sua giurisdizione. Inoltre, ferme restando le leggi ed i regolamenti della Parte a cui si chiede il riconoscimento o di una sua giurisdizione, il riconoscimento può agevolare l’accesso al mercato del lavoro.
Art. VI.4
La valutazione di un titolo di studio di insegnamento superiore rilasciato da una Parte effettuata in un’altra Parte, può avvenire sotto forma di:
a. parere ai fini dell’occupazione in generale;
b. Parere ad un istituto accademico ai fini dell’ammissione ai suoi programmi;
c. parere a qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.
Art. VI.5
Ogni Parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento, superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici con la Parte a cui appartengono tali istituti.
Sezione VII
Riconoscimento dei titoli di studio in possesso di rifugiati profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati
Art. VII
Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’insegnamento superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.
Sezione VIII
Informazioni sulla valutazione di istituti e programmi di insegnamento superiore
Art. VIII.1
Ogni Parte fornirà adeguate informazioni su tutti gli istituti facenti parte del suo sistema di insegnamento superiore, nonché su ogni programma da esso gestito, al fine di consentire alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità dei titoli di studio rilasciati da tali istituti giustifichi il riconoscimento della Parte a cui quest’ultimo viene chiesto. Tali informazioni consisteranno in:
a. nel caso di Parti che hanno definito un sistema di valutazione formale degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici di ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia titoli di studio di insegnamento superiore, ovvero dei relativi programmi.
b. nel caso di Parti che non hanno definito un sistema di valutazione formale degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazioni sul riconoscimento dei vari titoli di studio rilasciati da ogni istituto di insegnamento superiore, ovvero nell’ambito di ogni programma di insegnamento superiore facente parte dei loro sistemi di istruzione superiore.
Art. VIII.2
Ogni Parte si adopererà per mettere a punto, mantenere e divulgare.
a. una tipologia dei vari tipi di istituti di insegnamento superiore facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, con le caratteristiche tipiche di ogni tipo di istituto;
b. un elenco di istituti riconosciuti (pubblici a privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio ed i requisiti per ottenere l’accesso a ciascun tipo di istituto e programma;
c. una descrizione dei programmi di insegnamento superiore;
d. un elenco di istituti ubicati al di fuori del proprio territorio, che la Parte considera facenti parte del suo sistema accademico.
Sezione IX
Informazioni su questioni relative al riconoscimento
Art. IX.1
Al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore, le parti si impegnano a stabilire un sistema trasparente per la descrizione completa dei titoli di studio di cui si è in possesso.
Art. IX.2
1. Riconoscendo che è necessario disporre di informazioni pertinenti, accurate ed aggiornate, ogni Parte istituirà o manterrà un centro nazionale di informazioni e ne comunicherà ad uno dei depositari la creazione od eventuali cambiamenti ad esso relativi.
2. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazioni:
a. renderà più agevole l’accesso alle informazioni, autorevoli ed accurate, sul sistema ed i titoli di studio di insegnamento superiore del paese in cui esso si trova;
b. renderà più agevole l’accesso alle informazioni sui sistemi ed i titoli di studio di insegnamento superiore delle altre Parti.
c. darà pareri o informazioni su questioni relative al riconoscimento ed alla valutazione dei titoli di studio, un conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
3. Ogni centro nazionale di informazione disporrà dei mezzi necessari a consentirgli di assolvere alle sue funzioni.
Art.IX.3
Le Parti, tramite i centri nazionali di informazioni o in altro modo, promuoveranno l’uso del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa o di qualunque altro documento ad esso paragonabile da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti.
Sezione X
Meccanismi attuativi
Art. X.1
I seguenti organismi controlleranno, promuoveranno e faciliteranno l’attuazione della Convenzione:
a. il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all’Insegnamento Superiore nella Regione Europea.
b. la Rete Europea dei Centri Nazionali di Informazione sulla mobilità accademica ed il riconoscimento (la rete ENIC), istituirà con decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 giugno 1994 e del Comitato Regionale per l’Europa dell’UNESCO il 18 giugno 1994.
Art. X.2
1. In questa sede viene istituito il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di studio relativi all’Insegnamento Superiore nella Regione Europea (qui di seguito denominato “il Comitato”). Esso sarà composto da un rappresentante per ogni Parte
2. Ai fini dell’art. X.2, il termine “Parte” non si applicherà alla Comunità Europea.
3. Gli Stati di cui all’art. XI.1.1 e la [#OMISSIS#] Sede, nel caso in cui non siano Parti alla presente Convenzione, la Comunità Europea ed il Presidente della Rete ENIC potranno partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti delle organizzazioni governative e non governative che operano nel settore del riconoscimento nella Regione possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori.
4. Il Presidente del Comitato Regionale dell’UNESCO per l’Applicazione della Convenzione sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi, e delle Lauree relative all’Insegnamento Superiore negli Stati che fanno parte della Regione Europea saranno anch’essi invitati a partecipare alle riunione del Comitato in qualità di osservatori
5. Il Comitato promuoverà l’applicazione della presente Convenzione e controllerà la sua attuazione. A tal fine potrà adottare, a maggioranza delle Parti, raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e modelli di buona prassi per guidare le autorità competenti delle Parti a dare attuazione alla Convenzione e ad esaminare le richieste di riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore. Pur non essendo vincolate da tali testi, le Parti si adopereranno al massimo per applicarli, per sottoporli all’attenzione delle autorità competenti e per incoraggiarne l’applicazione. Il Comitato, prima di adottare decisioni, chiederà alla Rete ENIC la sua opinione.
6.Il Comitato riferirà agli organismi competenti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.
7. Il Comitato manterrà contatti con i Comitati Regionali dell’UNESCO per 1’Applicazione delle Convenzioni sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all’Insegnamento Superiore adottate sotto gli auspici dell’UNESCO.
8. La maggioranza delle Parti costituirà il quorum.
9. Il Comitato adotterà le proprie Norme Procedurali. Esso si riunirà in sessioni ordinarie almeno ogni tre anni. Il Comitato si riunirà per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
10. La Segreteria del Comitato sarà affidata congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed al Direttore Generale dell’UNESCO.
Art. X.3
1. Ogni Parte nominerà quale membro della Rete Europea dei Centri Nazionali di Informazione sulla mobiliti accademica ed il riconoscimento (la rete ENIC) il centro nazionale di informazioni istituito o mantenuto ai sensi dell’art. IX.2. Nel caso in cui in una Parte sia istituito o mantenuto più di un centro nazionale di informazioni, di cui all’art. IX.2, tutti saranno membri della Rete, ma i centri nazionali di informazione interessati disporranno di un solo voto.
2. La Rete ENTC, nella sua composizione limitata ad i centri nazionali di informazione delle Parti alla presente Convenzione, appoggerà e collaborerà all’attuazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali preposte. La Rete si riunirà almeno una volta l’anno in sessione plenaria ed eleggerà il proprio Presidente ed il proprio Ufficio in conformità con il suo mandato.
3. La Segreteria della Rete ENIC sarà affidata congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed al Direttore Generale dell’UNESCO
4. Le Parti collaboreranno, tramite la Rete ENIC, con i centri nazionali di informazione delle altre Parti, soprattutto consentendo loro di raccogliere tutte le informazioni utili alla realizzazione delle attività svolte dai centri nazionali di informazione in materia: di riconoscimento e mobilità accademica.
Sezione XI
Clausole finali
Art. XI.1
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma:
a. degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
b. degli Stati membri della Regione Europa dell’INESCO;
c. di qualsiasi altro firmatario, Stato contraente o parte alla Convenzione Culturale Europea del Consiglio d’Europa e/o alla Convenzione dell’UNESCO sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all’Insegnamento Superiore negli Stati della Regione Europa;
invitati alla Conferenza Diplomatica incaricata dell’adozione della presente Convenzione.
2. Tali Stati e la [#OMISSIS#] Sede possono esprimere il loro consen