LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 91)
(Omissis).
CAPO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
ARTICOLO N.1
L’immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.
Fino all’emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.
ARTICOLO N.2
Le deliberazioni concernenti l’assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Università o Istituto d’istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell’organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.
ARTICOLO N.3
I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.
Il vincitore di concorso assume, all’atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.
Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
ARTICOLO N.4
Ai professori è garantita libertà d’insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
ARTICOLO N.5
I professori di ruolo sono inamovibili dall’ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento.
Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.
ARTICOLO N.6
I professori hanno l’obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e l’estensione dell’insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.
Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.
Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l’ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all’insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
I professori hanno, altresì, l’obbligo di osservare l’orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Università od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d’istituti di istruzione secondaria e simili.
ARTICOLO N.7
I professori hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell’Università od Istituto cui appartengono.
In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.
ARTICOLO N.8
L’ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.
[ È consentito il cumulo dell’ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore ] (1).
(1) Comma abrogato dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.9
Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d’insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il caso dell’insegnamento nei corsi specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della Facoltà interessata, un secondo incarico retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo articolo 21.
Un secondo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L’esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore dell’Università o Istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il direttore dell’Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il parere di cui al precedente comma è formulato dal rettore o direttore sentiti la Facoltà cui il professore appartiene e il Senato accademico.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno accademico 1958-1959.
ARTICOLO N.10
Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all’estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.
Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell’anno successivo.
Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell’Università o del direttore dell’Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono altresì disposti con decreto Ministeriale il congedo e l’aspettativa di cui agli artt. 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
ARTICOLO N.11
Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.
Nulla è innovato alle disposizioni dell’art. 96 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
ARTICOLO N.12
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall’art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli artt. 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1988, n. 1128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l’art. 120 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.
ARTICOLO N.13
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli artt. 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L’accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.
I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La riammissione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
ARTICOLO N.14
Il professore universitario, con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui all’art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all’adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori “appartenenti alla Facoltà”, si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga all’adunanza.
[I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all’ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all’atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per l’ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell’atto che è collocato a riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto. ] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 29, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.15
I professori universitari sono collocati a riposo con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.
Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592.
Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato.
CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI
ARTICOLO N.16
I professori di ruolo conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall’annessa tabella B.
Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all’atto della nomina in ruolo ai professori straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.
Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.
Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
ARTICOLO N.17
Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell’ulteriore progressione nell’anzianità stessa.
Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti dell’anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la Scuola archeologica italiana di Atene, la Scuola archeologica di Roma, la Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea (categoria C), la Scuola nazionale di studi medioevali annessa all’Istituto storico italiano per il Medioevo (categoria D) e la Scuola annessa all’Istituto italiano per la storia antica (categoria B).
Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell’abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell’anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in ruolo universitario ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238, valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell’incarico d’insegnamento universitario.
In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della determinazione dell’anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell’effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.
ARTICOLO N.18
Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d’istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l’insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio – ovvero quali incaricati, ove trattisi di persone allontanatesi dall’Italia per ragioni politiche o razziali – è computato, agli effetti dell’anzianità, allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.
Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all’Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.
La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all’atto della presentazione della domanda.
ARTICOLO N.19
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 22, l. 26 gennaio 1962, n. 16.
ARTICOLO N.20
L’indennità di carica per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall’anno accademico 1957-58.
In aggiunta a detta indennità, ai rettori e direttori è, altresì, corrisposta l’indennità supplementare di carica di cui al secondo comma dell’art. 2 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
ARTICOLO N.21
Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni (1).
Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia (1).
Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d’insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma.
È vietato il cumulo nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello stipendio.
Un terzo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Per gli incarichi d’insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo.
A decorrere dall’esercizio finanziario 1958-59 la spesa per gli incarichi d’insegnamento nelle Università e negli Istituti d’istruzione superiore è a carico dello Stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.
Per gli incarichi di insegnamento relativi a materie previste come complementari dall’ordinamento didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.
A decorrere dall’anno accademico 1958-59 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono conferiti, su proposta del Consiglio di facoltà approvata dal Senato accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.
Nei confronti delle proposte che non vengono accolte perché all’insegnamento può essere diversamente provveduto, il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di quello proposto, o l’applicazione della norma contenuta nel terzo comma dell’articolo 6 della presente legge.
Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno accademico 1958-59.
(1) Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, l. 18 febbraio 1963, n. 377.
ARTICOLO N.22
Al Ministro per la pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di Istituti di istruzione media, sempreché il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell’incarico universitario d’insegnamento di disciplina fondamentale.
La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione media comandati per l’insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.
I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in alcun caso in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale (1).
(1) Comma così sostituito dall’art. 7, l. 26 gennaio 1962, n. 16.
ARTICOLO N.23
Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
È fatta salva l’applicazione del principio fissato nell’art. 7, lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.
ARTICOLO N.24
Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l’annessa tabella A vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
ARTICOLO N.25
A decorrere dall’anno accademico 1958-59 e fino a tutto l’anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento destinato alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La destinazione dei predetti posti di professori di ruolo alle singole Facoltà, con riferimento alle esigenze di gruppi di discipline, è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
ARTICOLO N.26
I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, e della legge 4 novembre 1949, n. 844, qualora siano chiamati ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso altre Facoltà della stessa o di altra sede universitaria, conservano la propria qualità di professori in soprannumero rispetto agli organici.
È fatta salva l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.
ARTICOLO N.27
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il quarto comma dell’art. 7, l. 11 marzo 1953, n. 87.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SPECIALI E FINALI
ARTICOLO N.28
I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l’ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l’anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, integrato dei posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui ai commi seguenti.
Ai professori straordinari è attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l’anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l’anzianità, ai fini della progressione economica maturata all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di cinque anni quale ordinario è attribuito il coefficiente di retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione 970.
In rapporto a ciascun coefficiente è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all’aumento biennale da computarsi sulla base dell’anzianità assegnata, nel coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.
Ai fini della determinazione dell’anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché dei Servizi da riconoscersi a norma degli artt. 17 e 18 della presente legge.
ARTICOLO N.29
Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato, per l’esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.
ARTICOLO N.30
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: “Ministero del tesoro – liquidazione dei beni [#OMISSIS#] in Italia”.
L’importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell’entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO N.31
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.
ALLEGATI:
TABELLA A
RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
Qualifica dei professori Numero
Professori ordinari ……………………… I
I n. 1.809
Professori straordinari…………………… I
N.B. – Non sono comprese le cattedre convenzionate, i posti in soprannumero istituti con regio decreto-legge 27 maggio 1940, n. 535, e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210.
TABELLA B
CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO
Coefficiente Stipendio
580 Quinta classe di stipendio, all’atto della nomina a straordinario…………………………………………………………… L. 1.740.000
700 Quarta classe di stipendio all’atto della nomina a ordinario (dopo tre anni di straordinario)…………………….. L. 2.100.000
800 Terza classe di stipendio, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe…………………………………… L. 2.400.000
970 Seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe……………………………….. L. 2.910.000
1040 Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe………………………………L. 3.120.000)) (1)
(1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l’art. 1) che “La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, numero 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianita’, e’ sostituita, a decorrere dal 1 novembre 1961, con la tabella A allegata alla presente legge”.