Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Data Documento: 2010-12-30
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (1).

(Pubbl in Suppl. ordinario n. 11 alla Gazz. Uff., 14 gennaio 2011, n. 10)

(1) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 28 dicembre 2011 n. 165; Nota Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 15 marzo 2012 n. 4397; Circolare CNR 4 dicembre 2013, n. 44/2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ARTICOLO N.1
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le universita’ sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita’ opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita’. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le universita’ che hanno conseguito la stabilita’ e sostenibilita’ del bilancio, nonche’ risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita’ di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell’ articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalita’ di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta’ di insegnamento e dell’autonomia delle universita’, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita’, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita’ svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche’ con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita’ o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitivita’ delle universita’, migliorandone la qualita’ dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

ARTICOLO N.2
(Organi e articolazione interna delle università)
1. Le universita’ statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attivita’ amministrativa e accessibilita’ delle informazioni relative all’ateneo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’universita’ e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita’ scientifiche e didattiche; della responsabilita’ del perseguimento delle finalita’ dell’universita’ secondo criteri di qualita’ e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche’ della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonche’ di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita’ previste dall’articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita’ di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le universita’ italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori della nuova sede, comportando altresi’ lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo’ essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche’ di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche’ il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’universita’;
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unita’, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilita’ del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche’ di vigilanza sulla sostenibilita’ finanziaria delle attivita’; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita’, nonche’, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalita’ previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita’ italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all’ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita’ di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita’ tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massisma quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita’ del mandato per una sola volta (1);
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalita’ di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita’ a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonche’ dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita’ dell’incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita’; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili (2);
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ ateneo, il cui curriculum e’ reso pubblico nel sito internet dell’universita’; il coordinatore puo’ essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita’ e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche’ della funzione di verifica dell’attivita’ di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita’ del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l’attivita’ dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita’, in piena autonomia e con modalita’ organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell’universita’ salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita’ italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita’ universitarie nel Ministero e nell’ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita’ alle sedute dell’organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalita’ ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita’ statali modificano, altresi’, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita’ didattiche e formative, nonche’ delle attivita’ rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita’ con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita’, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta’ di istituire tra piu’ dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita’ disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita’ didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita’ e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilita’ delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita’ del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo’ comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita’, per le universita’ con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita’, di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche’, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita’ definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita’ assistenziali di competenza della struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalita’ determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita’ della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla presente lettera non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita’ di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualita’ della didattica nonche’ dell’attivita’ di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche’ alle lettere f) e g) del presente comma, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’universita’; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita’ per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita’ di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita’ dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita’ di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita’ di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attivita’ amministrativa e accessibilita’ delle informazioni relative all’ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita’ che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunita’ universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita’ universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche’ l’accettazione di doveri e responsabilita’ nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunita’. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche’ a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta’ intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e’ predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all’organo di cui al presente comma non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie e’ adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all’universita’ un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalita’, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e’ trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle universita’ decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e’ prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e’ prorogato di due anni e non e’ rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma (3).
10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia’ espletati nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L’elettorato passivo per le cariche accademiche e’ riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle universita’ valevoli ai fini dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(1) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 1, lettera a), punto 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(2) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(3) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera a), punto 3, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Per l’interpretazione del presente comma vedi l’articolo 7, comma 42 ter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

ARTICOLO N.3
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita’, l’efficienza e l’efficacia dell’attivita’ didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell’ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all’articolo 1, due o piu’ universita’ possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita’ o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo’ avere luogo, altresi’, tra universita’ ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, nonche’ all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita’ dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita’ finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita’ di governance della federazione, l’iter di approvazione di tali modalita’, nonche’ le regole per l’accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita’ degli atenei che li hanno prodotti, purche’ indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e’ sottoposto per l’approvazione all’esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi’, in merito a eventuali procedure di mobilita’ dei professori e dei ricercatori, nonche’ del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita’ ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo’ provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi’, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta’ e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITA’ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

ARTICOLO N.4
(Fondo per il merito) (1)
1. E’ istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e’ destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso universita’ e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita’ di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalita’ di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le mo