Legge 5 gennaio 2017, n. 4 - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Data Documento: 2017-01-05
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

LEGGE 5 gennaio 2017 n. 4
 Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 20 gennaio 2017, n. 16)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ARTICOLO N.1
Incentivi per l’iscrizione a specifici corsi di studio
1. Nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita’ degli studenti, istituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita’ non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall’anno 2017 e’ destinata a incentivare l’iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ARTICOLO N.2
Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica
Art. 2
1. Per l’anno 2016, una quota dell’1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ riservata al finanziamento dell’acquisto da parte delle universita’ e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita’ di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse dell’anno 2016 possono essere utilizzate nell’anno 2017 secondo le procedure di cui all’articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi relativi all’utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre del medesimo anno 2017.
2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita’ e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. All’onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO N.3
Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei
1. All’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche’ gli stessi costituiscano almeno l’80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell’universita’ appartenenti ad una medesima area disciplinare».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.