Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 - Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori

Data Documento: 1938-06-04
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

REGIO DECRETO 4 giugno 1938, n. 1269
Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori (1).

(Pubbl. in Gazz. Uff., 24 agosto 1938, n. 192)
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] III                                                    
Per Grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d’Italia
Imperatore d’Etiopia
Veduto l’art 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, N. 100;      
Veduto il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R. DECRETO 31 AGOSTO 1933-XI, N. 1592, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio [#OMISSIS#] Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quelli per l’Interno e per le Finanze;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO N.1
È approvato il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori, annesso al presente decreto e firmato, [d’ordine nostro,] dal Ministro proponente e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
ARTICOLO N.2
Sono abrogati, nelle parti riguardanti la stessa materia disciplinata dal regolamento sopra menzionato, il regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924 n. 674; il regolamento per gli istituti superiori di magistero approvato con regio decreto 28 agosto, 1924, n. 1588; il regolamento generale per gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, e successive modificazioni; il regolamento generale degli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria approvato con regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762, il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale approvato con regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1366; il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2145, concernente la devoluzione del provento delle sopratasse per esami universitari e ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle contenute nell’annesso regolamento.
 
REGOLAMENTO

CAPO I
CARRIERE SCOLASTICHE

ARTICOLO N.1
Chi aspira ad ottenere l’immatricolazione in una università o istituto superiore deve, salvo quanto è disposto dagli artt. 17 e seguenti per la facoltà di magistero, presentare domanda su carta legale al rettore o direttore, e in essa deve indicare:
a) la residenza della famiglia;
b) la propria abitazione nella città sede dell’università o istituto superiore;
c) il corso di laurea o diploma cui intende iscriversi.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita legalizzato;
b) titolo originale di studi medi prescritto, ai sensi del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore e delle tabelle annesse al regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, per l’ammissione al corso che il richiedente intende seguire, ovvero un certificato provvisorio, che dovrà essere sostituito nel corso dell’anno e prima degli esami col titolo originale;
c) quietanze del pagamento della tassa d’immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d’iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali;
d) due fotografie, firmate dal richiedente, di cui una autenticata.
Il titolo originale di studi medi non potrà essere restituito prima della fine del corso universitario.
La domanda d’iscrizione agli anni di corso successivi deve essere corredata dalle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d’iscrizione, della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto e del contributo per opere sportive ed assistenziali.
 
ARTICOLO N.2
La domanda d’immatricolazione o d’iscrizione deve essere presentata nel periodo dal 1° agosto al 5 novembre inclusi.
Il rettore o direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione e di iscrizione, presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.
 
ARTICOLO N.3
All’atto dell’immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto d’iscrizione, che valgono per l’intero corso di studi.
La tessera reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell’università o istituto superiore, ed è munita della firma del rettore o direttore e del direttore amministrativo.
Il libretto d’iscrizione, firmato come è prescritto per la tessera, contiene tutti i dati relativi alla carriera scolastica dello studente (insegnamenti seguiti, tasse pagate, esami sostenuti).
Ulteriori norme circa le modalità per la compilazione e la tenuta del libretto possono essere contenute negli statuti universitari.
 
ARTICOLO N.4
La segreteria conserva in appositi fascicoli personali tutti gli atti concernenti la carriera scolastica degli studenti, compreso l’esemplare autenticato della fotografia di ognuno di essi.
La segreteria tiene altresì al corrente i registri della carriera scolastica degli studenti, distinti per corsi di laurea o diploma, e forma per ogni corso d’insegnamento a titolo ufficiale o privato l’elenco degli studenti che vi sono iscritti.
Ciascun professore ha diritto di farsi rilasciare copia in ogni tempo dell’elenco dei propri iscritti.
Più particolari norme circa l’organizzazione dei servizi di segreteria, la tenuta degli archivi e dei registri matricolari sono dettate dal regolamento interno.
 
ARTICOLO N.5
Lo studente può seguire il piano degli studi consigliato dalla facoltà o uno diverso, entro i limiti stabiliti dall’ordinamento didattico del proprio corso di studi.
 
ARTICOLO N.6
Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d’insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa università o istituto superiore.
 
ARTICOLO N.7
I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.
La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d’iscrizione.
Gli studenti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all’esame di profitto per la materia corrispondente.
 
ARTICOLO N.8
Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre insegnamenti del proprio corso di studi o a quel numero diverso di insegnamenti a tal fine stabilito nello statuto, e non ne abbia ottenuto l’attestazione di frequenza.
 
ARTICOLO N.9
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.
Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell’università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Il rettore o direttore dell’università o istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell’ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all’interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell’art. 151, comma secondo, del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore.
Chi si è trasferito ad altra università od istituto non può far ritorno presso l’università od istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.
Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra università o istituto dopo la sessione estiva di esami può sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale.
 
ARTICOLO N.10
Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea o diploma, presentandone domanda non oltre il 31 dicembre.
Allo studente che passa da uno ad altro corso può essere concessa, su conforme parere della facoltà della quale fa parte il nuovo corso, l’iscrizione ad anno successivo al primo, qualora gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell’abbreviazione.
In ogni caso egli deve possedere il titolo di studi medi prescritto per l’iscrizione nel nuovo corso, e la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per il corso al quale fa passaggio.
 
ARTICOLO N.11
Chi sia già fornito di una laurea o di un diploma può iscriversi al corso per il conseguimento di altra laurea o diploma, alle condizioni che sono stabilite dalla competente facoltà, fermo, per ciò che riguarda le eventuali abbreviazioni di corso, quanto è stabilito nel secondo comma del precedente articolo.
Egli deve in ogni caso possedere il titolo di studi medi prescritto per l’iscrizione al nuovo corso di studi ed è tenuto a depositarlo insieme col titolo accademico.
 
ARTICOLO N.12
Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all’estero, giusta le disposizioni di cui all’art. 147 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore debbono, entro i termini stabiliti dall’art. 2, rivolgere al rettore dell’università o direttore dell’istituto superiore prescelto la relativa domanda d’immatricolazione o d’iscrizione, corredata:
a) dei titoli e documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all’estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso università o istituti superiori esteri;
b) di un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all’estero;
c) di un certificato della loro cittadinanza.
Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale loro condizione.
Gli italiani residenti all’estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessità della loro residenza fuori dal territorio dello Stato per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all’estero.
Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la facoltà competente, determinando altresì l’ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
Per quanto concerne la determinazione dell’anno in corso cui i richiedenti possono essere iscritti, si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso università o istituti superiore esteri, il disposto dell’art. 10 del presente regolamento.
Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi indicati nell’elenco approvato dal Ministero, di cui al comma secondo dell’art. 147 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento definitivo.
Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione del senato accademico, trasmette al Ministro, per i provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la copia delle deliberazioni delle autorità accademiche.
Gli stranieri, prima di essere ammessi all’università o istituto, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio col preside della facoltà o con un professore da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non può essere ammesso, né può ripetere la prova se non nell’anno accademico successivo.
 
ARTICOLO N.13
Gli stranieri ed i cittadini italiani stabilmente residenti all’estero, provenienti da università o istituti superiori esteri, che intendano frequentare uno o più corsi in una università o istituto superiore italiano, possono ottenere l’ammissione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell’università o istituto di provenienza.
Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, e, in seguito a prove di esame determinate dal consiglio di facoltà, anche un attestato del profitto riportato.
Gli studenti iscritti a corsi singoli possono altresì coordinare i corsi stessi secondo un piano di studi approvato dalla facoltà competente, e, qualora abbiano superato gli esami relativi, possono essere ammessi ad un esame generale, comprendente tutto il gruppo delle materie seguite. In seguito a tale esame è loro rilasciato uno speciale attestato.
In nessun caso, i corsi di cui al presente articolo potranno essere valutati ai fini dell’iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma (1).
(1) Articolo così sostituito dal d.p.r. 26 marzo 1970, n. 825.
 
ARTICOLO N.14
Coloro i quali abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l’intera sua durata, senza aver preso l’iscrizione a tutti gli insegnamenti prescritti per l’ammissione all’esame di laurea o diploma o senza averne ottenuto le relative attestazioni di frequenza, debbono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza.
La ripetizione deve essere fatta per uno o più anni a seconda che si tratti di insegnamenti annuali o pluriennali.
La stessa norma si applica agli studenti dei corsi di laurea o diploma distinti in bienni, che non si siano iscritti o che non abbiano ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza per tutti gli insegnamenti del biennio.
 
ARTICOLO N.15
Sono considerati studenti fuori corso:
a) coloro che, avendo seguito il proprio corso universitario per l’intera sua durata e avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l’ammissione all’esame di laurea o diploma, non abbiano superato tutti i relativi esami speciali o l’esame di laurea o diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico;
b) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all’anno successivo, non abbiano chiesto o ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell’interruzione degli studi;
c) coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all’anno di corso successivo, fino a che non superino detti esami.
 
ARTICOLO N.16
Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, debbono presentare annualmente entro i termini di cui all’art. 2, domanda di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.
Indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricognizione e dal pagamento della relativa tassa, essi possono ottenere certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente percorsa.
 
ARTICOLO N.17
Il concorso per l’ammissione al primo anno dei corsi della facoltà di magistero è bandito per un numero di posti determinato, di volta in volta, con decreto ministeriale.
Anche chi aspiri ad essere iscritto nella facoltà di magistero ad anno di corso successivo al primo, in base a studi compiuti in altra facoltà o istituto superiore italiano o estero, deve sostenere e superare l’esame di concorso per l’ammissione.
 
ARTICOLO N.18
Per essere ammessi all’esame di concorso gli aspiranti debbono farne domanda su carta legale al rettore o direttore, entro il 31 ottobre con le medesime modalità stabilite dal primo comma dell’art. 1.
Alla domanda devono essere allegati, oltre il certificato di nascita legalizzato e il titolo di studi medi prescritto per l’ammissione, il vaglia comprovante l’eseguito pagamento della tassa dovuta per l’ammissione all’esame.
 
ARTICOLO N.19
L’esame di concorso si dà in una sola sessione, che ha inizio per tutte le università ed istituti superiori il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente.
 
ARTICOLO N.20
La commissione per l’esame di concorso è composta dal preside della facoltà o da un professore da lui designato, che la presiede, e da due professori scelti dal preside fra gli insegnanti di materie fondamentali.
Ogni membro della commissione dispone di dieci punti per la prova scritta di cultura generale. Il candidato che non consegua almeno sei decimi dei punti a disposizione della commissione è eliminato.
La graduatoria di merito è compilata dalla commissione in base al voto complessivo dei singoli candidati, determinato dalla somma del voto di idoneità conseguito nella prova di cultura generale e dei voti o della media dei voti riportati nel titolo di studi medi richiesto per l’ammissione, nelle discipline indicate a seconda dei casi dalle tabelle annesse al regio decreto 7 maggio 1936, n. 882.
 
ARTICOLO N.21
L’immatricolazione nella facoltà è disposta secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. A tal uopo gli interessati debbono esibire le quietanze di pagamento, o la corrispondente domanda di esonero, e le fotografie, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1, entro il termine che sarà stabilito dal rettore dell’università o direttore dell’istituto.
Il candidato dichiarato idoneo nel concorso di ammissione può essere immatricolato anche in uno dei tre anni accademici successivi, subordinatamente alla disponibilità dei posti.
 
ARTICOLO N.22
Le tasse d’immatricolazione e d’iscrizione, le tasse di fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma, le sopratasse di ripetizione di esame e il contributo per le opere sportive ed assistenziali si [#OMISSIS#] alla cassa della università o istituto.
Le tasse di concorso per l’ammissione alla facoltà di magistero e di laurea o diploma si [#OMISSIS#] con vaglia postale intestato al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l’università o istituto e consegnato alla segreteria. Questa, presa nota dei vaglia nei fascicoli personali degli studenti e nei registri di carriera scolastica, li descrive in apposito elenco in duplice esemplare e li trasmette all’ufficio del registro cui sono diretti. L’ufficio del registro restituisce uno degli esemplari alla segreteria insieme con la bolletta per l’ammontare complessivo delle tasse risultanti dall’elenco.
Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale d’iscrizione in quattro rate bimestrali anticipate, versando la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate, versando la seconda non oltre la fine del mese di marzo. La disposizione del presente comma non è applicabile agli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all’estero, ai quali è concessa la dispensa dal pagamento di metà delle tasse e sopratasse.
La tassa di fuori corso e la sopratassa per gli esami di profitto valgono per il solo anno accademico per il quale sono pagate; la sopratassa per gli esami di laurea o diploma e le sopratasse di ripetizione di esame devono essere nuovamente pagate ogni qualvolta il candidato si presenti ai relativi esami.
 
ARTICOLO N.23
Nei casi di trasferimento, di cui all’art. 9, gli studenti non sono tenuti a pagare nuovamente le tasse e sopratasse o rate di esse già versate per l’anno in corso.
Le rate della tassa d’iscrizione e della sopratassa per esami di profitto, che lo studente avesse pagate in anticipo, sono versate dall’università o istituto di provenienza alla università o istituto presso il quale egli si trasferisce.
Sono considerate pagate in anticipo, agli effetti del comma precedente, le rate che alla data di presentazione della domanda di trasferimento risultino pagate prima dei rispettivi termini di scadenza stabiliti dall’articolo precedente.
La sopratassa di ripetizione di esame spetta in ogni caso all’università o istituto in cui l’esame venga effettivamente ripetuto; essa viene quindi versata all’università o istituto presso cui lo studente si trasferisce dalla università o istituto ove lo studente l’abbia pagata senza avervi ripetuto l’esame.
 
ARTICOLO N.24
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell’anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.
Se peraltro nel nuovo corso le tasse siano più elevate, egli ha l’obbligo di pagare la differenza sia per l’anno di corso al quale è iscritto sia per quelli dai quali fosse dispensato nel nuovo corso.
Non è ammesso invece il rimborso della differenza, quando le tasse siano meno elevate nel corso di studi cui lo studente fa passaggio.
 
ARTICOLO N.25
Tutti gli studenti che si iscrivono come ripetenti ad un anno di corso sono tenuti di nuovo al pagamento delle prescritte tasse, sopratasse e contributi.
I laureati o diplomati, che intendono conseguire altra laurea o diploma, debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, sopratasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del titolo accademico cui aspirano.
Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso istituti superiori esteri, ottengano l’iscrizione a un corso di studi, ad anno successivo al primo.
 
ARTICOLO N.26
Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso.
Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto.
 
ARTICOLO N.27
Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.
 
ARTICOLO N.28
Il provento annuale delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o di diploma, salvo quelle indicate nel comma seguente, viene, per ciascuna sede complessivamente computato per le Università e gli Istituti superiori statali e gli Istituti superiori ad ordinamento speciale esistenti nella sede stessa.
Il venticinque per cento del provento annuale suddetto, con l’aggiunta del provento delle sopratasse di specializzazione e perfezionamento, viene trattenuto dalla cassa dell’Università o Istituto della sede e, detrattone l’importo dell’indennità annua supplementare di carica per il rettore o direttore, viene così ripartito:
a) la metà è destinata al bilancio universitario per concessione agli assistenti di indennità assistenza per esami, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione;
b) un quarto viene ripartito fra i componenti le Commissioni degli esami di concorso per l’ammissione alla Facoltà di magistero, degli esami di profitto e degli esami di laurea o diploma; ai componenti delle Commissioni di esame di concorso o di profitto sono attribuite tante quote quanti sono i candidati esaminati; ai commissari per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto;
c) un ottavo viene ripartito in quote eguali tra tutti i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti all’Università o Istituti della stessa sede
d) un ottavo viene ripartito tra i professori di ruolo proporzionalmente al numero degli iscritti al corso da essi tenuto in qualità di titolari; per i corsi biennali o triennali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.
Le ripartizioni di cui sopra hanno luogo subito dopo la chiusura della sessione autunnale di esami.
Nelle sedi in cui esiste solamente una Università o un solo Istituto superiore, esse sono fatte dal rettore dell’Università o dal direttore dell’Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri Istituti superiori esse sono fatte collegialmente dal rettore dell’Università e dai direttori degli Istituti; in tal caso il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell’Università della sede e, qualora non esista Università, dalla cassa dell’Istituto che ha maggior numero di studenti.
Il settantacinque per cento del provento annuale di cui al 1° comma, viene a costituire un fondo unico a favore di tutte le Università e Istituti superiori, da ripartirsi in quote eguali tra i professori di ruolo e fuori ruolo.
Tale ripartizione e quelle di cui alle lettere c) e d) si attuano soltanto nei riguardi dei professori che abbiano svolto durante l’anno accademico l’attività cui sono tenuti, compresa quella di commissioni di esame (1).
(1) Articolo così sostituito dal d.p.r. 1° dicembre 1952, n. 4512. Il citato d.p.r. 4512/1952 è stato, poi, abrogato dall’art. 123, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382.
 
ARTICOLO N.29
Il provento annuale delle sopratasse indicate nell’art. 28 viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto. La destinazione del provento anche ai fini del riparto, è determinata dai rispettivi Consigli di amministrazione (1).
(1) Articolo così sostituito dal d.p.r. 1° dicembre 1952, n. 4512. Il citato d.p.r. 4512/1952 è stato, poi, abrogato dall’art. 123, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382.
 
ARTICOLO N.30
Gli speciali contributi, di cui all’art. 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, sono destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni, di consumo di materiale, di viaggi d’istruzione o comunque a particolari prestazioni fatte agli studenti, nonché a garanzia di danni da essi causati.
I contributi stessi si [#OMISSIS#] alla cassa dell’università o istituto, nella misura e secondo le modalità che vengono stabilite dal consiglio d’amministrazione.
La cassa universitaria mette a disposizione dei singoli direttori degli istituti scientifici il provento dei contributi riscossi in relazione alle prestazioni fatte dagli istituti stessi. I direttori dispongono di tale provento per acquisto di materiale di consumo, e in genere per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.
 
ARTICOLO N.31
Coloro che aspirano alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse e sopratasse, nei casi nei quali essa è ammessa dalla legge, sono tenuti a produrre la relativa istanza corredata dei documenti comprovanti il possesso delle condizioni richieste, insieme con la domanda:
a) di ammissione al concorso, per la dispensa dal pagamento della tassa di concorso per l’ammissione alla facoltà di magistero;
b) d’immatricolazione o di iscrizione, per la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse annuali;
c) di ammissione all’esame di laurea o diploma, per la dispensa dal pagamento della sopratassa relativa;
d) di ritiro del titolo accademico, per la dispensa dal pagamento della tassa di laurea o diploma.
La dispensa è concessa con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’università o istituto.
 
ARTICOLO N.32
Gli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi del n. 1 dell’art. 153 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, possono ottenere l’esonero dal pagamento della tassa d’immatricolazione, della tassa d’iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso, quando abbiano riportato una media non inferiore ai sette decimi negli esami che costituiscono titolo per l’ammissione al corso universitario; possono ottenere l’esonero dal pagamento della tassa per il concorso di ammissione alla facoltà di magistero, quando abbiano riportato la media stessa negli esami del ruolo di studi medi richiesto per la ammissione al concorso.
Essi possono ottenere l’esonero dal pagamento della tassa d’iscrizione e della sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla facoltà per l’anno precedente o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguìto un diverso piano di studi, con una media non inferiore ai sette decimi, e non siano stati riprovati in alcun esame.
Possono ottenere l’esonero dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami consigliati per l’ultimo anno di corso, o un numero corrispondente di esami, se abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcun esame; possono ottenere l’esonero dal pagamento della tassa di laurea o diploma, quando abbiano superato l’esame relativo con una votazione non inferiore ai sette decimi e non siano stati in precedenza respinti nell’esame stesso.
I laureati o diplomati, appartenenti a famiglie numerose ai sensi del n. 1 dell’art. 153 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, i quali intendono conseguire altra laurea o diploma, possono ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse del primo anno del nuovo corso di studi, se abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi l’esame di laurea o diploma e gli esami dell’ultimo anno di corso secondo le norme di cui ai commi precedenti e non siano stati riprovati in alcuno degli esami stessi.
 
ARTICOLO N.33
Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o orfani mutilati o invalidi per la causa nazionale (Omissis) (1), o che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, possono ottenere, se siano di disagiata condizione economica, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d’iscrizione e della sopratassa per esami di profitto per il primo anno di corso, quando abbiano conseguito senza esami di riparazione il titolo di studi medi richiesto per l’ammissione al corso universitario; possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa per il concorso alla facoltà di magistero, quando abbiano conseguito senza esame di riparazione il titolo di studi medi richiesto per tale concorso.
Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della tassa d’iscrizione e dalla sopratassa per esami di profitto negli anni successivi, quando abbiano superato gli esami consigliati dalla facoltà per l’anno precedente o un numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto dalle autorità accademiche adeguato al piano di studi consigliato dalla facoltà, e non siano stati respinti in alcun esame.
Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento della sopratassa di laurea o diploma, quando nell’ultimo anno di corso abbiano superato gli esami consigl