La delega, come atto di conferimento di poteri a soggetto diverso da quello individuato dalla legge si presenta, nei vai rami del diritto, come atto dispositivo di un soggetto nei confronti di un altro. Non riveste natura dichiarativa e neanche autorizzativa, perché la competenza del delegato non deriva direttamente dalla legge, ma e` proprio la legge che conferisce al delegante il potere di delegare; ove mai il potere derivi in via immediata dalla legge ci si configurerebbe, al di là del “nomen” improprio, un altro istituto, come il caso del consigliere delegato negli uffici di controllo della Corte dei conti. Inoltre la delega presuppone nel delegante una propria competenza, in mancanza della quale non si avrebbe delega in senso proprio, bensì “attribuzione” di competenze a titolo originario. Delega nel linguaggio corrente costituisce invero un sostanziale sinonimo di procura, corrispondendo ambedue gli istituti ad una transizione di specifici doveri/poteri, unitamente ai poteri ed agli strumenti effettivi per adempiere a tali attività. La procura è l’atto mediante il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato. Il primo soggetto prende il nome di rappresentato, mentre il secondo viene chiamato rappresentante, in funzione del rapporto che vige fra i due.
(Abstract tratto dalla Rivista)