Deve escludersi che la proposta di chiamata possa essere ascritta ad un’ipotesi di voto segreto, in quanto, da un lato non vi è alcuna previsione legislativa in tal senso, dall’altro non riguarda questione “concernente persone”, dovendo con tale locuzione intendersi fattispecie che afferiscono alla sfera privata, coperta da riservatezza, del soggetto interessato, ipotesi non rinvenibile in una procedura selettiva comparativa. Ed inoltre, la votazione per voto segreto confligge, per sua stessa natura, con la necessità di adeguata motivazione.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2016, n. 1038
Procedura di chiamata-Consiglio di Dipartimento-Votazione scrutinio segreto-Illegittimità
N. 01038/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Gamba, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Nespor e [#OMISSIS#] Gavagnin, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi in Milano, via [#OMISSIS#], n.36;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
del verbale della seduta del 25 febbraio 2015 in cui il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia ha deliberato di non approvare la proposta di chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] Gamba.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale n. 718 del 6 maggio 2014 l’Università degli Studi di Pavia indiceva, con unico bando, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 240/2010, le procedure per la chiamata di 32 professori di II fascia in settori scientifico-disciplinari differenti, tra cui anche il settore scientifico-disciplinare IUS/15, Diritto processuale civile, per il quale presentavano domanda, fra gli altri, il dott. [#OMISSIS#] Volpino e la dott.ssa [#OMISSIS#] Gamba.
Con decreto rettorale n. 1089 del 3 luglio 2014 veniva costituita la Commissione giudicatrice, composta da tre professori di I fascia del medesimo settore scientifico-disciplinare per il quale era stato bandito il posto.
Nel corso della seduta preliminare del 29 settembre 2014 la Commissione provvedeva, in conformità con il D.M. n. 344/2011, a predeterminare i criteri di valutazione dei candidati in ordine alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica, di didattica integrativa e di ricerca scientifica.
Il 30 settembre 2014 il dott. Volpino inviava ai componenti della Commissione giudicatrice, nonché al responsabile del procedimento, due dattiloscritti: uno di 319 pagine intitolato “Confronti” e uno di 72 pagine intitolato “Confronti – Appendice di aggiornamento”.
I due dattiloscritti contenevano un’analisi di 7 delle 12 pubblicazioni presentate dalla dott.ssa Gamba ai fini della valutazione comparativa. Venivano confrontati gli scritti della candidata con quelli di altri autori o con precedenti pubblicazioni della stessa, al fine di dimostrare le aderenze testuali tra i lavori scientifici oggetto di confronto.
Nel corso della seconda seduta del 28 novembre 2014 la Commissione apriva i plichi delle domande dei candidati e prendeva atto dei dattiloscritti inviati dal dott. Volpino.
La Commissione dava atto che fra le pubblicazioni prodotte dalla dott.ssa Gamba figuravano anche alcune di quelle esaminate nei dattiloscritti e riteneva che il materiale pervenuto fosse rilevante ai fini della valutazione comparativa, reputando opportuno segnalare la circostanza al Rettore, disponendo di attendere le sue eventuali determinazioni.
Con nota prot. 49481 del 17 dicembre 2014 il Rettore comunicava che avrebbe adottato le iniziative opportune investendo gli organi di Ateneo competenti in materia disciplinare, ma riteneva che il piano dell’eventuale azione disciplinare non interferisse con i compiti assegnati alla Commissione ai fini della procedura di selezione (per completezza va dato conto che tra il 14 gennaio e l’11 febbraio 2015 si svolgeva il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa [#OMISSIS#] Gamba, conclusosi con il decreto rettorale n. 406 del 24 febbraio 2015, a mezzo del quale il Rettore ha irrogato alla dottoressa la sanzione disciplinare della censura scritta. Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso RG 943/2015).
Nella riunione del 23 dicembre 2014 la Commissione giudicatrice, preso atto della nota rettorale del 17 dicembre 2014 e ritenendo quindi di poter procedere, effettuava una valutazione preliminare di ammissibilità delle pubblicazioni presentate dalla dott.ssa Gamba.
La Commissione riteneva che i lavori della candidata Gamba, oggetto di riferimento nei due dattiloscritti prodotti dal dott. Volpino, potessero essere valutati, rilevando che “In primo luogo, le indicazioni dei dattiloscritti non sono sempre pertinenti né sempre consentono di ritenere che i testi della candidata Gamba siano puramente e semplicemente desunti da quelli di altri autori, senza la necessaria citazione. In secondo luogo il fatto che molti dei profili segnalati concernano testi di sicura provenienza della candidata Gamba, utilizzati in due distinti lavori, è stato già preso sostanzialmente in esame dalla Commissione ASN, che, pur rilevando queste parziali sovrapposizioni, ha ritenuto all’unanimità di approvare la produzione scientifica della candidata. Infine, e decisivamente, i casi i cui si potrebbe verificare la trascrizione, integrale o quasi, di brani e note bibliografiche presenti in altri lavori, non esplicitamente citati, risultano, ad avviso della Commissione, di non rilevante peso nell’economia complessiva delle opere, sia per la brevità di tali trascrizioni, sia per la loro ininfluenza sullo sviluppo del pensiero della candidata, la cui originalità non ne risulta intaccata”.
La Commissione quindi procedeva ad effettuare le valutazioni comparative dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, individuando quale candidato più qualificato la dott.ssa Gamba.
Con decreto rettorale n. 88 del 21 gennaio 2015 venivano approvati gli atti della Commissione giudicatrice.
Con ricorso rubricato al numero RG 698/2015 il dott. Volpino impugnava il suddetto decreto e tutti gli atti della procedura comparativa, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Successivamente il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, nella seduta del 25 febbraio 2015, deliberava di non approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Gamba, la quale interponeva il ricorso indicato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l’Università intimata, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria di mera forma e deposito di documentazione e relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa.
Indi all’udienza pubblica del 2 marzo 2016 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1) Con il ricorso indicato in epigrafe la Dott.sa Gamba, prima classificata nella selezione indetta dall’Università di Pavia per la chiamata di un professore nel settore scientifico-disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile, ha impugnato la deliberazione del 25 febbraio 2015 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha deliberato di non approvare la proposta di chiamata della ricorrente.
Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione dell’art. 18 della L. 240/2010, dell’art. 78 del Regolamento Generale d’Ateneo e degli artt. 19 e 11 comma 2 del regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università di Pavia, nonché dell’art. 8 del decreto rettorale n. 718/2014 di indizione della procedura comparativa: la deliberazione impugnata è stata assunta con voto segreto, in violazione dell’art. 18 che non prevedrebbe tale modalità di votazione per l’approvazione della chiamata. Peraltro l’inammissibilità dello scrutinio segreto sarebbe insita nella natura dell’approvazione della chiamata. Non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie l’art. 78 del Regolamento di Ateneo, laddove stabilisce che “la votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti le persone”. D’altro canto l’art. 11 comma 2 del Regolamento per la disciplina delle chiamate stabilisce che la delibera deve essere adeguatamente motivata, ove, di contro, il voto segreto sarebbe per sua natura privo di motivazione;
II) Violazione, sotto altro profilo, degli artt. 19 e 11 comma 2 del regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università di Pavia, nonché dell’art. 8 del decreto rettorale n. 718/2014 di indizione della procedura comparativa; eccesso di potere per difetto di motivazione: la deliberazione impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla determinazione di non chiamata della ricorrente;
III) Violazione del principio generale di imparzialità e del dover di astensione di un componente del Consiglio di Dipartimento: alla votazione avrebbe preso parte la prof.ssa [#OMISSIS#], che avrebbe alimentato la campagna diffamatoria nei confronti della ricorrente, e che quindi avrebbe dovuto astenersi.
2) Per ragioni di logica espositiva il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il terzo motivo di gravame, che non è meritevole di accoglimento.
Invero risulta che la deliberazione impugnata sia stata assunta con il voto favorevole di 21 membri su 27, pertanto la partecipazione al voto di un componente che – secondo la tesi della ricorrente – avrebbe dovuto astenersi è ininfluente sull’esito della votazione, e della conseguente determinazione, assunta a larghissima maggioranza.
3) Diversamente risultano fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente.
3.1) Va premesso che ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. e) della L. 240/2010 il Dipartimento formula la proposta di chiamata mediante deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
L’art. 19 del Regolamento dell’Università di Pavia per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia (pubblicato sul relativo sito internet) dispone che il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia, rinviando alle disposizioni di cui all’art.11, comma 2, dello stesso Regolamento, secondo cui la delibera di proposta deve essere adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo modalità definite dalle singole strutture, nonché corredata dal parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare eventualmente afferenti ad altri Dipartimenti.
Il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università di Pavia (pubblicato sul relativo sito internet), nell’ambito del Titolo III dedicato al funzionamento degli organi collegiali, prevede all’art. 78 comma 1 che “La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti persone”.
3.2) Dal combinato disposto di cui alle norme richiamate e tenuto conto dei principi sottesi, deve ritenersi che la deliberazione del Dipartimento con cui si dispone in ordine alla proposta di chiamata debba essere assunta con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
Deve escludersi che la proposta di chiamata possa essere ascritta ad un’ipotesi di voto segreto, in quanto, da un lato non vi è alcuna previsione legislativa in tal senso, dall’altro non riguarda questione “concernente persone”, dovendo con tale locuzione intendersi fattispecie che afferiscono alla sfera privata, coperta da riservatezza, del soggetto interessato, ipotesi non rinvenibile in una procedura selettiva comparativa.
Va aggiunto che la votazione per voto segreto confligge, per sua stessa natura, con la necessità di adeguata motivazione, espressamente prevista dall’art. 11 comma 2 del Regolamento dell’Università di Pavia per la disciplina del procedimento di chiamata, nonché espressione di un principio generale, ormai positivizzato nell’art. 3 della L. 241/1990 (salvi i casi che, in base alla stessa legge, sono esentati dall’obbligo di motivazione).
Nel caso di specie la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento non è sorretta da alcuna idonea motivazione, non potendo ritenersi tale il mero riferimento a “i profili emersi nella Relazione finale della Commissione giudicatrice, di cui all’allegato n. 8 al presente verbale, in ordine alla documentazione concernente le pubblicazioni della Dott.ssa Gamba inviata ai membri della Commissione giudicatrice e al competente Ufficio dell’Ateneo da altro partecipante alla procedura di valutazione comparativa in oggetto”. Tale riferimento infatti assume portata esclusivamente fattuale, quale mero antecedente storico, senza che possa evincersi come il contenuto della relazione finale della Commissione, che peraltro ha ritenuto la candidata la migliore della selezione comparativa, possa aver inciso sul processo deliberativo del Consiglio di Dipartimento in ordine alla disposta non chiamata della ricorrente.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Dipartimento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università degli Studi di pavia al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)