La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015 n. 1105; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 luglio 2016, n. 1415) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza dei diplomi di massofisioterapista e quelli universitari di fisioterapia vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 19 aprile 2018, n. 155
Equipollenza titolo di massofisioterapista a diploma universitario di fisioterapia
N. 00155/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mastri, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via degli [#OMISSIS#] n. 25;
contro
Universita’ degli Studi De L’Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei crediti per il titolo di “diploma abilitante di massofisioterapia”, nell’ambito del corso di laurea triennale in fisioterapia, a cui il ricorrente e’ iscritto con matricola n. 213448 al terzo anno di corso, per l’a.a. 2012/2013, opposto dal direttore generale dell’universita’ resistente con atto datato 16.12.13 prot. 45346
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi De L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di essere laureato in scienze motorie presso l’Università degli Studi di Urbino e di aver conseguito il diploma in massofiosioterapia presso l’istituto A. Fleming Srl – ha presentato all’Università dell’Aquila la domanda di prevalutazione della carriera ed in particolare del diploma di massofiosioterapia, la valutazione e la riconversione dei crediti formativi ai fini del corso di laurea in fisioterapia dell’Ateneo medesimo, cui era iscritto.
La domanda è stata respinta in quanto il Regolamento del corso di laurea in fisioterapia dell’Università dell’Aquila, all’art. 19, consente di riconoscere come crediti formativi solamente le conoscenze e le abilità maturare in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, mentre il titolo conseguito dal ricorrente non è universitario.
Contro il suddetto atto il ricorrente sollevava i seguenti motivi di ricorso: A) Violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare: dell’art. 141 del d.lgs. n. 112/1998; dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992 come modificata dal d.Igs. 517/1993; dell’art. 4 l. 42/1999; dell’art. l d. m. 27.07.2000 del Ministero della Sanità e delle Tabelle allegate allo stesso decreto; dell’art. 5 del d. m. del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270/2004; nonchè dell’art. 19, comma7, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo per il corso di laurea in fisioterapia; difetto di motivazione e difetto di istruttoria, eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente la giurisprudenza amministrativa, in fattispecie identica a quella per cui è qui contenzioso, ovvero di diniego di riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista nel corso di laurea in fisioterapia, avrebbe affermato la totale equipollenza del diploma di massofisioterapista al titolo di fisioterapista (diploma universitario di fisioterapia) a prescindere dalla data di conseguimento del primo e avrebbe altresì statuito che non vi è alcun onere di sostenere e superare il test di ingresso per l’accesso al corso di laurea per chi possieda il predetto diploma di massofisioterapista.
L’Università insisteva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 311 del 2017, la domanda cautelare veniva rigettata.
All’udienza del 4.4.2018, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 5 marzo 2015 n. 1105; Tar Lombardia, Milano, III, 13 luglio 2016, n. 1415) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza dei diplomi di massofisioterapista e quelli universitari di fisioterapia vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.
Appurato che il diploma di massofisioterapista posseduto dal ricorrente rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, tale equipollenza deve valere sia ai fini dell’accesso al corso di laurea in fisioterapia, sia ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all’iscrizione al relativo corso di laurea.
La ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa, infatti, è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo Ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati (art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270) (Tar Lombradia, Milano, 8 settembre 2016, n. 1690).
Nel caso di specie, il diploma di massofiosioterapia è stato conseguito dal ricorrente presso un istituto, ancorchè non universitario, appositamente autorizzato con provvedimento n. 466 del 1994, ed è stato rilasciato appunto ai sensi della legge n. 203/1971.
3.I l ricorso va conclusivamente accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento gravato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Gizzi, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/04/2018