Nessuna norma impone la ripubblicazione del bando di selezione per la copertura di un posto di ricercatore all’esito di una intervenuta modifica normativa (contemplante, nella specie, l’eliminazione del prima obbligatorio parere del C.U.N.), né può individuarsi un qualche interesse dei cittadini in proposito, trattandosi di modifica normativa che non ha imposto alcun obbligo o onere ulteriore in capo agli stessi intervenendo unicamente sulla valenza delle risultanze della selezione, che si atteggiano come definitive e non condizionate all’approvazione C.U.N.
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23 gennaio 2014, n. 60
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Pubblicazione bando
Data Documento: 2014-01-23
Area:
Giurisprudenza
Massima