TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 393

Docenti universitari - illecito disciplinare

Data Documento: 2018-10-23
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la sanzione disciplinare comminata al professore di prima fascia qualora le condotte non siano riconducibili a illeciti disciplinari. Nel caso di specie, le contestazioni non costituiscono illecito disciplinare, ma esplicazione del diritto di difesa garantita dall’art. 24 della Costituzione. Non può costituire illecito disciplinare né la proposizione di un atto di citazione a giudizio nei confronti di alcuni colleghi per la condanna al risarcimento dei danni né la manifestazione del proposito o la minaccia di rivolgersi all’Autorità giudiziaria in merito ad alcune ipotesi di reato.

Contenuto sentenza

N. 00393/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
-OMISSIS- -OMISSIS-, anche quale difensore di se stesso (-OMISSIS–OMISSIS-OMISSIS-), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via [#OMISSIS#] n. 62; 

contro
Universita’ degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#]; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
-della delibera 1 marzo 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di -OMISSIS-, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, ha proposto la sanzione disciplinare a carico del Prof. -OMISSIS-;
– degli atti ad essa presupposti e conseguenti e segnatamente della delibera del Collegio di disciplina del 23 febbraio 2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con ricorso ritualmente notificato il Prof. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di -OMISSIS-, [#OMISSIS#] sua adunanza del 01.03.2016, ha comminato allo stesso professore la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi quattro con decorrenza dall’1-OMISSIS-.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento, per i seguenti motivi:
I) violazione dell’articolo 10 e dell’art. 2, comma 4, della legge 240/2010 perché l’Università di -OMISSIS- avrebbe adottato il provvedimento disciplinare senza disporre di un codice etico, con conseguente rischio di abuso e discriminazione; inoltre, il Collegio di disciplina, in violazione dell’art. 48 del regolamento di Ateneo, non sarebbe stato composto da membri esterni e non avrebbe membri supplenti;
II) eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#] sintomatici; violazione del procedimento, illogicità della motivazione; violazione dell’art. 10 della legge 240/2010 per violazione del contraddittorio, perché [#OMISSIS#] seduta del 7 ottobre 2015 il Senato accademico non avrebbe ascoltato il Prof. -OMISSIS- in ordine alle accuse mosse nei suoi confronti; violazione del principio di imparzialità e sproporzione della proposta sanzione;
III) eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#] sintomatici, difetto di istruttoria, sviamento di potere, atteso che l’Università con il procedimento sanzionatorio avrebbe mirato ad indurre il Prof. -OMISSIS- al ritiro dell’azione giurisdizionale da lui promossa nei confronti di alcuni colleghi;
IV) eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata di sospensione di quattro mesi dalle funzioni e dallo stipendio;
V) illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa dell’1 marzo 2016 perché privo di numero di protocollo, privo della precisazione che la seduta si è svolta in composizione ristretta ovvero “senza la rappresentanza degli studenti”, come previsto dall’art. 10, comma 4, della 240/2010; inoltre il provvedimento, in violazione degli articoli 8 e 48 del regolamento generale dell’Ateneo non riporta la lista dei presenti e degli assenti, necessaria per verificare il numero legale; sempre in violazione dell’art. 8 del citato regolamento è stata omessa l’indicazione dell’ora di inizio e di fine della seduta; in violazione dell’art. 48, capoverso 3, del regolamento generale di disciplina, il Rettore, quale titolare dell’azione disciplinare avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio di amministrazione; il provvedimento non sarebbe firmato, ma solo siglato con la lettera “M”, non sarebbe, inoltre, puntuale nel richiamo al parere vincolante del Collegio di disciplina e sarebbe carente di motivazione, oltre che privo degli elementi essenziali richiesti dall’art. 50 del regolamento generale di Ateneo per l’irrogazione della sanzione (mancherebbe l’esposizione dei fatti, la motivazione, gli addebiti all’incolpato, l’esame delle giustificazioni, il [#OMISSIS#] per proporre ricorso e l’Autorità competente), elementi che sono contenuti, ma solo parzialmente, [#OMISSIS#] comunicazione del Rettore dell’1 marzo 2016.
1.1.-Con motivi aggiunti ritualmente notificati il ricorrente precisa, ai fini di un migliore inquadramento della vicenda, che le contestazioni mosse con il procedimento disciplinare si ricollegano tutte al contrasto insorto tra il ricorrente e alcuni suoi colleghi di facoltà intorno una lezione universitaria (risalente al-OMISSIS-) del Prof. -OMISSIS-, per la quale fu accusato di aver sostenuto tesi -OMISSIS-.
Deduce quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti ulteriori motivi:
VI) violazione dell’art. 10 della legge 240/2010 per avere l’Ateneo proceduto ad una valutazione cumulativa delle distinte contestazioni operate nei confronti del prof. -OMISSIS-, contestazioni che, se considerate singolarmente, non avrebbero alcuna rilevanza disciplinare;
VII) violazione dell’art. 10, comma 2, della legge 240/2010 e del principio di immediata contestazione dell’illecito disciplinare; le contestazioni relative ai capi A, B, C, E, F sarebbero state mosse oltre il prescritto [#OMISSIS#] di trenta giorni;
VIII) violazione dell’art. 24 della Costituzione, avendo l’Ateneo sanzionato il prof. -OMISSIS- per aver citato in giudizio alcuni suoi colleghi;
IX) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per contraddizione tra l’istruttoria e il provvedimento; la violazione di cui al capo B sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, in quanto riferita al contenuto di alcune mail del Prof. -OMISSIS- indirizzate rispettivamente al Preside della Facoltà e al Rettore, le quali non avrebbero alcuna rilevanza sotto il profilo disciplinare; lo stesso valga per le contestazioni di cui ai capi C, D ed F peraltro riconducibili all’esercizio del diritto di difesa;
X) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per contraddizione tra l’istruttoria e il provvedimento con riferimento alla contestazione di cui al capo E – per la quale si è anche verificata la decadenza dalla potestà sanzionatoria, tenuto conto che il post su Facebook, per il quale è accusato, risale al -OMISSIS–, atteso che il Collegio di disciplina, dopo aver riferito che il Prof. -OMISSIS- fu oggetto di aggressione verbale da parte del suo interlocutore in merito al noto episodio della presunta lezione di -OMISSIS-, non ne ha tratto la doverosa conseguenza di ritenere scusabile il suo comportamento.
2.- Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli studi di -OMISSIS-.
3.- Con ordinanza 9 giugno 2016, n. 27 la domanda cautelare è stata accolta, ritenuta la fondatezza della censura relativa alla dedotta sproporzione della sanzione rispetto [#OMISSIS#] addebiti.
4.- Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2018 il ricorso è stato riservato per la decisione.
5.- Oggetto del giudizio è il provvedimento 1 marzo 2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di -OMISSIS-, con il quale, previa contestazione di alcune condotte da parte del Rettore, è stata comminata a carico del Prof. -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi quattro a far data dall’1-OMISSIS-.
Le contestazioni mosse al ricorrente (riportate con le medesime lettere utilizzate nell’atto di contestazione) che, secondo l’Università integrerebbero la violazione dei doveri d’ufficio cui sono tenuti i professori universitari ai sensi degli articoli 87 e ss. del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sono le seguenti:
A) citazione a giudizio da parte del Prof. -OMISSIS- di alcuni docenti ed invio [#OMISSIS#] stessi di una serie di e-mail contenenti frasi minacciose successivamente alla riunione del Consiglio di Facoltà del 22 luglio 2015 in cui è stato discusso il punto all’ordine del giorno “parere di merito deontologico riguardante la lezione del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 24 settembre-OMISSIS- su la -OMISSIS- tra storia e politica”;
F) messaggio del -OMISSIS- sulla pagina “facebook”, con il quale il Prof. -OMISSIS- scrive: <<atto di citazione per -OMISSIS-euro contro 8 colleghi. Ed è solo l’inizio: erano 23 a votare la sospensione del master e tutti trascinerò in giudizio se non riconoscono il loro errore [#OMISSIS#] quanto sottoscritto già da cinque colleghi”; videoregistrazione su youtube caricata dal Prof. -OMISSIS- [#OMISSIS#] quale, tra l’altro, si adombrano manovre del Rettore in merito alla chiusura del Master del Prof. -OMISSIS-; il professore lederebbe l’immagine dell’Università all’esterno;
B) e-mail -OMISSIS-diretta al Preside-OMISSIS-, inviata per conoscenza al Rettore e ai docenti della Facoltà di -OMISSIS-, con la quale il Prof. -OMISSIS- si esprime nel modo seguente: “tremo alla sola idea che l’ufficio legale ed il Rettore possano intervenire in tuo favore e capisco di aver perso la partita senza possibilità di rivincita” ed email in pari data diretta al [#OMISSIS#] del Collegio di disciplina, nonché al Rettore e ai docenti con la quale chiede un “parere ed eventualmente un intervento sanzionatorio sul comportamento del Preside -OMISSIS-in occasione del Cdf del 13 ottobre-OMISSIS- e del 22 luglio 2015”; secondo il Collegio di disciplina, rileva il fatto che la comunicazione in questione era inoltrata anche alla mailing list della Facoltà di -OMISSIS-, in violazione del riserbo, previsto dall’art. 47 del regolamento di [#OMISSIS#] per le segnalazioni in materia disciplinare; inoltre secondo il Collegio la richiesta di procedimento disciplinare a carico del Preside sarebbe solo strumentale alla richiesta di avere un parere sulla nota lezione, che ne escluda la sua natura -OMISSIS-;
C) mail del -OMISSIS-[#OMISSIS#] stessi destinatari “dai [#OMISSIS#] minacciosi ed intimidatori”, con il quale il Prof. -OMISSIS- scrive: “Vaglierò…l’ipotesi di truffa…e di associazione a delinquere, visto il tentativo di costruire attorno a tale operazione -OMISSIS– i.e. a tale colossale bugia- una maggioranza complice”;
D) con mail del -OMISSIS-inviata a tutti i docenti della Facoltà il Prof. -OMISSIS- “con frasi offensive e minacciose…tenta di estorcere il consenso dei componenti del Consiglio di Facoltà” scrivendo: “Meditate colleghi, meditate quando ci vedremo in Tribunale…pensate che la panzana del Master chiuso per i crediti, dei tre e dell’imbroglione Noto….possa essere accettata dal [#OMISSIS#]”?….Firmate le tre righe di Ungaro perché vi nobilitano perché vi si parla di libertà di insegnamento, e finisce tutto, con mia strafirmata e stracontrollabile liberatoria. Se poi volete morire come la guardie svizzere del [#OMISSIS#], fate pure…”; a parere del Collegio di disciplina si tratta di “condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui”, che secondo l’art. 55 quater, comma 1, lett. e) del d.lgs 165/2001, seppur non applicabile ai professori universitari, giustificano il licenziamento;
E) nel gruppo pubblico Facebook dell’Università di -OMISSIS- in data -OMISSIS- a fronte della dichiarazione di uno studente che definisce “da brividi” le affermazioni rese dal Prof. -OMISSIS- [#OMISSIS#] la famosa lezione in cui fu accusato di -OMISSIS-, il professore -OMISSIS- risponde “Leggi imbecille e medita…” ed allega un estratto attribuito al PM -OMISSIS-, secondo la quale la nota lezione non conterrebbe alcuna affermazione lesiva delle -OMISSIS-.
6.-Il ricorso è fondato, in relazione ai dedotti vizi di eccesso di potere per la natura manifestatamente illogica e sproporzionata della sanzione comminata in relazione ai fatti contestati, per la dedotta violazione dell’art. 24 della Costituzione. Infine, il provvedimento disciplinare è viziato per avere l’Amministrazione valutato cumulativamente distinte contestazioni, alcune delle quali, se considerate autonomamente, non hanno alcuna rilevanza sul piano disciplinare.
Ed invero le contestazioni di cui ai capi A), F), C) non costituiscono illecito disciplinare, ma esplicazione del diritto di difesa garantita dall’art. 24 della Costituzione. Non può costituire pertanto illecito disciplinare né la proposizione di un atto di citazione a giudizio nei confronti di alcuni colleghi per la condanna al risarcimento dei danni né la manifestazione del proposito o la minaccia di rivolgersi all’Autorità giudiziaria in merito ad alcune ipotesi di reato.
Allo stesso modo, non è configurabile un illecito disciplinare [#OMISSIS#] condotta di cui al capo B di imputazione, non potendo configurare un illecito disciplinare l’esercizio della facoltà dell’interessato di chiedere l’avvio di un procedimento amministrativo. In questo il Prof. -OMISSIS- chiedeva l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del Preside in relazione a condotte che lo stesso professore assumeva essere lesive dei propri interessi. Né la mancata osservanza del riserbo [#OMISSIS#] richiesta di procedimento disciplinare può costituire di per sé autonomo e proporzionato motivo idoneo a giustificare la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per ben quattro mesi.
Quanto alla contestazione sub D), sebbene il Collegio non ignori che le frasi scritte [#OMISSIS#] lettera del Prof. -OMISSIS- si inseriscono in un contesto di radicata conflittualità e contrapposizione tra il Prof. -OMISSIS- ed un gruppo di docenti che lo avevano reiteratamente accusato di aver sostenuto tesi negazioniste, è altresì vero che le frasi pronunciate dal Prof. -OMISSIS- travalicano i limiti della corretta e rispettosa dialettica laddove e quindi sono state correttamente ritenute aggressive e minacciose, perché l’interpretazione letterale di quelle parole induce a ritenere che l’odierno ricorrente volesse coartare la [#OMISSIS#] determinazione e la libertà di opinione dei docenti.
Anche la contestazione di cui al punto E), relativa ad un epiteto ingiurioso rivolto, su un profilo pubblico, ad uno studente da parte di un docente dell’Università di -OMISSIS- non può non connotarsi ragionevolmente come condotta rilevante dal punto di vista disciplinare, in quanto lesiva del prestigio e dell’immagine dell’Università.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto valuta cumulativamente tutti i comportamenti, considerando illegittimamente rilevanti comportamenti che non assurgono al rango di illecito disciplinare, in quanto esplicazione di un diritto. L’Ateneo avrebbe dovuto, invece, valutare gli unici due comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare (quelli di cui ai capi D ed E) e ponderare, solo in relazione a questi, l’applicazione del provvedimento disciplinare ritenuto proporzionato.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, fatta salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.
7.- Le spese di lite, alla luce di una valutazione complessiva, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 23/10/2018