N. 00114/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Alfonsi, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Segreteria TAR in L’Aquila, Via Salaria Antica Est;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi dellAquila, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
per l’annullamento
del provvedimento n. prot. 30358/2015 mediante cui l’università degli studi dell’Aquila decretava nei confronti della sig. Alfonsi l’annullamento di tutti gli esami sostenuti nel corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi dell’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che risulta depositato in atti il provvedimento (D.R.) rep. 141/2016 prot. n.3368 del 3.2.2016 con il quale, sulla base di una “rimeditazione delle posizioni assunte”, è stato annullato l’atto impugnato, con piena riespansione della posizione e dello status della ricorrente;
Considerato che quanto sopra determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di dover regolare le spese secondo soccombenza e dunque a carico dell’Amministrazione resistente, che ha dato causa al contenzioso per ragioni poi autonomamente rivalutate alla stregua dei rilievi sollevati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000, 00 (mille), oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 27 febbraio 2016, n. 114
Annullamento esami-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere
Data Documento: 2016-02-27
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza