TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 1 giugno 2017, n. 172

Personale tecnico e amministrativo delle università–Concorso pubblico-Scorrimento graduatoria

Data Documento: 2017-06-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini della prevalenza del meccanismo dello scorrimento della graduatoria sulla indizione di una nuova selezione, non basta una mera affinità tra i due settori, ma tra gli stessi deve ricorrere un rapporto di stretta equivalenza, il quale ha, tuttavia, carattere eccezionale e, come tale, non può essere applicato analogicamente o esteso a casi non previsti, richiedendo l’identità ovvero la perfetta equivalenza dei settori professionali di riferimento (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V,  2 marzo 2016, n. 1141).

Contenuto sentenza

N. 00172/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Nello Brocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, corso Umberto i N.18; 
contro
Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via dei Marrucini, 21; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Imperio non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del decreto n.208/2016 prot. n. 38371 del 27/07/2016 attraverso il quale e’ stato indetto “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita’ di personale nella categoria ep,
posizione economica ep1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate artt. 1014 e 678 del dlg 15 marzo 2010 n.66 ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Nello Brocchi per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna tre bandi di concorso pubblicati dall’Università degli studi di Chieti, in quanto a suo avviso quest’ultima avrebbe dovuto attingere il personale da immettere in ruolo da una graduatoria relativa ad altro concorso, nel quale la stessa ricorrente era risultata tra gli idonei.
Tale graduatoria riguarda posti in categoria EP, posizione economica EP1 – Area Finanziaria, Settore Bilancio Unico, Settore Contabilità Generale, Settore Coordinamento fiscale e Settore Stipendi
I tre concorsi banditi riguardano invece una unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’Area della Ricerca; una unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’Area del Segretariato Generale di Ateneo; una unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa-gestionale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’Area Pianificazione e Controllo.
Per la ricorrente, l’agire dell’Università avrebbe violato il disposto di cui all’art. 4, comma 3, lett. B), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, laddove impone, prima di avviare un procedura concorsuale, di verificare l’assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Infatti, il bando di cui al Decreto Dir. n. 86/2014 relativo alla selezione dalla quale è risultata idonea collocandosi al secondo posto – attraverso il richiamo alla Deliberazione programmatoria del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 29/11/2012 che prevede la necessità di coprire posti vacanti nell’organigramma per la stessa area funzionale – riguarderebbe la copertura di posti vacanti nell’organigramma, per la stessa Area Funzionale (Area amministrativa-gestionale) interessata dai concorsi in questione.
L’Amministrazione, nel bandire i nuovi concorsi, ha invece rilevato che le procedure selettive precedentemente indette avrebbero selezionato specifiche e diverse professionalità relative rispettivamente e distintamente all’Area del Personale, all’Area Finanziaria e all’Area Tecnica, che non sarebbero equivalenti a quelle richieste dall’Ateneo e oggetto della nuova selezione, “tenuto conto delle specifiche funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali selezionati, delle attitudini, delle capacità professionali e dell’esperienze valutate rispetto alla professionalità ricercata con la presente procedura”.
Secondo l’Università, poi, avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione a detti concorsi, la stessa sarebbe decaduta dal potere di impugnarli, per acquiescenza.
Inoltre, il concetto di equivalenza, di cui alla normativa in questione, riguarderebbe la professionalità accertata in sede di concorso e non la posizione economico professionale catalogata nei contratti collettivi, ove l’equivalenza riguarda appunto il piano economico-retributivo anche tra professionalità e competenze radicalmente diverse.
Andrebbe quindi verificato se le mansioni richieste richiedano professionalità equivalenti.
All’udienza del 7 aprile 2017 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente il Collegio rileva che la ricorrente ha interesse all’annullamento dei bandi in questione solo nei limiti in cui venga contemporaneamente riconosciuta la fondatezza della propria pretesa allo scorrimento della graduatoria, non quindi per vizi che attengono la procedura in sé.
Sempre in via preliminare, si rileva che la domanda di partecipazione ai concorsi banditi non implica acquiescenza al diniego implicito di scorrimento della graduatoria, atteso che si tratta di modalità alternative per cercare di ottenere il medesimo bene della vita, e pertanto tra loro non incompatibili; sicchè la domanda di partecipazione non si pone in insanabile contrasto con la pretesa ad ottenere l’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.
Venendo al merito, ad avviso del Collegio, colgono nel segno le difese dell’Amministrazione, laddove evidenzia che l’equipollenza prevista dal contratto collettivo non attiene al concreto contenuto delle mansioni esercitate e delle professionalità richieste, al cui accertamento è deputato il concorso pubblico, ma al valore economico professionale di esperienze e competenze anche radicalmente diverse.
Quindi, come pure correttamente evidenziato dall’Amministrazione, il criterio di equivalenza non deve essere riferito all’area genericamente indicata nel CCNL ma a quelle stabilite all’interno dell’organigramma dell’Università (delibera CDA del 29 novembre 2012), atteso che in esso sono raggruppate e divise appunto le diverse mansioni e professionalità.
Nel caso di specie, l’area finanziaria, per la quale la ricorrente ha ricevuto l’idoneità nella precedente selezione pubblica, attiene a funzioni e professionalità tutte incentrate sulla contabilità e il bilancio, cioè su aspetti ragionieristici, mentre i tre bandi in questione mirano all’accertamento di professionalità più attinenti a compiti di gestione e organizzazione.
Conseguentemente, anche le materie d’esame indicate nel bando relativo al concorso in cui la ricorrente è giunta seconda sono del tutto distinte da quelle dei tre bandi qui impugnati.
Peraltro, come riconosciuto in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, 02/03/2016, n. 1141), ai fini della prevalenza del meccanismo dello scorrimento della graduatoria sulla indizione di una nuova selezione, non basta neanche una mera affinità tra i due settori, ma tra gli stessi deve ricorrere un rapporto di stretta equivalenza, il quale poi ha carattere eccezionale e, come tale, non può essere applicato analogicamente o esteso a casi non previsti, ma richiede l’identità ovvero la perfetta equivalenza dei settori professionali di riferimento.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Urbano, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/06/2017