Rigetto del ricorso, non potendosi accedere ad un atto inesistente e risultando comunque corretta la determinazione del Collegio dei revisori che esclude l’esistenza di un interesse qualificato del richiedente (nella specie, senatore accademico).
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 aprile 2017, n. 141
Accesso atti-Istanza senatore accademico a collegio revisori dei Conti
N. 00141/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] De Carolis, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Nello Brocchi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Brocchi in Pescara, corso Umberto i N. 18;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] D’Annunzio – Chieti, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila presso la sede della stessa;
per l’annullamento del diniego prot. n. 67133 del 22/1272016 espresso dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara su istanza di accesso al parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti della medesima Università in ordine al decreto del direttore generale n. 121 del 30/11/2012 ed alla sua attuazione; nonché per l’accertamento del relativo diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi D’Annunzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e udito l’avv. [#OMISSIS#] Nello Brocchi per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente espone che, nella sua qualità di senatore accademico dell’Università resistente, con istanza del 24 ottobre 2016 ha formulato richiesta di accesso diretta al Collegio dei revisori dei conti chiedendo in particolare: “1. di sapere se il Collegio dei Revisori dei Conti … si è ad oggi espresso … rilasciando pareri e/o altre eventuali prescrizioni” in merito al decreto D.G. 121/2012, meglio individuato in epigrafe; “2. il rilascio, nell’affermativa, di copia autentica della documentazione e/o provvedimenti assunti dal Collegio”, evidenziando che il suo interesse risiedeva “nella necessità di poter esercitare, in sede amministrativa ed eventualmente giurisdizionale, le prerogative e facoltà di Senatore Accademico dell’Ateneo”.
Seguiva la nota di diniego qui contestata con cui si nega la sua legittimazione a esercitare “funzioni di controllo, vigilanza e/o sindacato ispettivo”.
Per il ricorrente la sua legittimazione deriva dal fatto che l’istanza è riferita a “provvedimento avente senz’altro riflessi amministrativi e contabili nella gestione dell’Università e dei relativi bilanci, e come tali senza dubbio rientranti nell’ambito della cognizione del Senato Accademico (e ciò indipendentemente dal ruolo sindacale svolto dall’esponente, anch’esso autonomamente abilitativo all’accesso riguardanti tutti gli atti e documenti concernenti le procedure di reclutamento del personale universitario” (il decreto d.g. 121/2012 attiene alla copertura di 20 posti mediante scorrimento di graduatoria di selezione per progressione verticale interna riservata al personale tecnico-amministrativo), riportando le disposizioni statutarie che elencano le funzioni del Senato accademico. Sostiene ulteriormente che, una volta rappresentata l’esigenza di salvaguardare i propri interessi, non può l’amministrazione sindacare fondatezza e pertinenza delle iniziative che l’interessato intende intraprendere.
Contesta, infine, l’affermazione contenuta nel diniego che i pareri dell’organo di revisione non sarebbero soggetti a pubblicazione ex art. 31 d.lgs. 33/2013, non tenendo conto del diritto di accesso civico “ai dati e ai documenti ulteriori … rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, riconosciuto a “chiunque” ex art. 5.
Con memoria l’Università ha dedotto, tra l’altro, che “del tutto neutre sono, peraltro le enfatizzate cariche di Senatore Accademico e di Segretario generale di un sindacato, in quanto lo stesso art. 22 dello Statuto di Ateneo non prevede alcun potere in capo al singolo senatore ma lo consente, per evidente ratio funzionale, al solo organo Collegiale. Ne consegue che l’attività che discende dalla richiesta abbia un mero sapore esplorativo e che pertanto già sol come tal, vada dichiarata inammissibile.”
Ha quindi sostenuto che “Il diniego opposto all’accesso trova infine legittimità nell’art. 21, comma
2 lett f) del Regolamento in materia di proc amministrativo e accesso ai documenti, in quanto è teso alla salvaguardia, nel caso di lite, della strategia difensiva.”, disposizione regolamentare tuttavia non allegata agli atti.
3 – Va rilevato che il verbale del Collegio dei revisori recante il diniego rileva innanzitutto che “l’istanza, così come motivata appare inammissibile, in quanto tesa non ad avere copia di documenti già formati, ma ad … ottenere la produzione di nuovi documenti (i.e.: verbali), allo stato inesistenti…”, mentre la motivazione inerente la legittimazione/interesse è esposta successivamente, introdotta da un “inoltre” (“il soggetto istante, inoltre, non sembra avere un interesse…”), sicché risulta evidente che il diniego è sostenuto da una doppia motivazione, ogni capo della quale è autonomamente in grado d sostenere il provvedimento.
Il ricorrente non deduce alcunché sul primo punto, dove è chiaramente evidenziata l’inammissibilità dell’istanza perché priva di oggetto in quanto riferita “a nuovi documenti … allo stato inesistenti”, evenienza del resto ipotizzata dallo stesso richiedente. Tale rilievo fornisce dunque una risposta negativa alla richiesta “di sapere se il Collegio dei Revisori dei Conti … si è ad oggi espresso … rilasciando pareri e/o altre eventuali prescrizioni” (punto 1 dell’istanza), sicché non si vede quale concretamente sia l’oggetto della domanda di esibizione dato che la stessa non è stata ulteriormente specificata.
Le previsioni statutarie relative alle funzioni del Senato accademico comunque non dimostrano la personale legittimazione dei singoli componenti ad acquisire autonomamente dagli uffici la documentazione che ritengono collegata all’esercizio delle funzioni, né è dedotto che il documento oggetto della richiesta inerisse a pratica all’esame del consesso. È del resto irrilevante la carica sindacale, dato che tale ruolo non è stato indicato nell’istanza sicché il provvedimento negativo si è di conseguenza formato sull’unico titolo esibito, ossia la qualità di senatore accademico.
Il ricorso va dunque rigettato, non potendosi accedere ad un atto inesistente e risultando comunque corretta la determinazione del Collegio dei revisori che esclude l’esistenza di un interesse qualificato del richiedente.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Urbano, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
Pubblicato il 11/04/2017