L’art. 16, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall’art. 72, comma 7, d.lL. 25 giugno 2008, n. 112, condizionando la discrezionalità dell’amministrazione alla valutazione di specifici presupposti (esigenze organizzative e funzionali dell’università ed esperienza professionale del dipendente), consente all’amministrazione medesima di autovincolarsi mediante la predeterminazione di criteri generali. In tale contesto, la circostanza che l’interessato sia “l’unico docente del proprio S.S.D. nell’ambito di ateneo” privilegia la migliore allocazione delle risorse personali e risulta conforme alle finalità di mantenimento della spesa pubblica di cui al citato art. 16.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 175
Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile
N. 00175/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Ranellucci, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mangia, con domicilio eletto presso Giovanni Mangia in Pescara, viale [#OMISSIS#], 136;
contro
Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
per l’annullamento
del provvedimento n. 632/2014 del 13 maggio 2014 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha decretato la cessazione dal servizio del ricorrente, professore di ruolo presso la Facoltà di Architettura dell’Ateneo, per raggiunti limiti di età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori: l’avv. Giovanni Mangia per la parte ricorrente, l’avv.to distrettuale dello Stato Generoso Di [#OMISSIS#], per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
‘FATTOeDIRITTO’
Il ricorrente è professore associato, collocato in pensione per raggiunti limiti d’età, indicati in anni 68 e non 70; questi impugna il provvedimento di cessazione dal servizio, per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili, come da motivi dedotti in gravame.
In merito alla dedotta possibilità di una cessazione della materia del contendere, va osservato che il provvedimento non risulta caducato “ope legis”, nè ritirato dall’Amministrazione; il d.l. n.90/2014 (l. n. 114/2014), inoltre, richiama l’art. 72, comma 7° d.l. n.112/2008 (l. n. 133/2008) per le ipotesi rimesse alla discrezionalità dell’Ente e per le quali l’Ateneo non si è pronunciato.
La difesa dell’Università eccepisce, altresì, la mancata impugnazione del D.R. n. 860/2010, che non risulta comunicato al presente ricorrente, cui invece è stato inviato il R.D. n. 632/2014, ritualmente impugnato.
Circa la normativa di cui all’art.1, comma2°, d.l. n.90/2014, che stabilisce come, dal 26.06.2014, “non sono possibili i trattenimenti in servizio, fatti salvi quelli concessi sino al 31.10.2014”, la stessa puntualizza, esplicitamente, che la data del 31.12.2015, è riferita agli “uffici giudiziari”.
Premesso quanto valido sul piano generale, va osservato come, con sentenza del 26.07.2013 (n. 371), questo Tribunale, seguendo il dettato normativo (art. 1, comma 17°, l. 230/3005) e il dominante indirizzo giurisprudenziale, ha riconosciuto che il limite d’età massima, per il pensionamento, è indicato in anni 70°, comprensivo del biennio (art. 16 d.lgs. n. 503/1992).
Tale ultima norma ha voluto evitare che il termine fosse spostato fino al 72° anno d’età.
La citata legge Moratti ha, quindi, assorbito il biennio nel complessivo dell’età pensionabile, fissata in anni 70, prendendo atto che esso risulta, in pratica, vanificato dalla diversa età pensionistica, che supera quella ordinaria di anni 65.
L’art. 25 della l. n. 240/2010, che aveva reso inapplicabile l’art. 16 cit. ai professori e ricercatori universitari, è stato dichiarato incostituzionale (snt. 83/2013), ristabilendo, anche per costoro, il regime previgente, con prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni.
La l. n. 133/2008, infine, ha riconosciuto all’Amministrazione la discrezionalità di risolvere il rapporto di lavoro, se il dipendente ha cumulato 40 anni di contribuzione (art.72); tale normativa, per espressa previsione, non è applicabile ai professori ordinari e associati che abbiano presentato opzione, per tale stato giuridico, con pensionamento al 70° anno d’età.
Il Decreto Rettorale (D.R.), oggetto di gravame, fa presente che il docente ricorrente ha esercitato la disponibilità alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio in data 04/06/2013 e che l’Ateneo (atti del 17 e 24.07.2013) ha approvato il criterio d’indirizzo generale, che subordina la permanenza in servizio, oltre il limite pensionistico ex art. 16 d. lgs. n. 503/92 (biennio compreso), ai seguenti presupposti: a) vincoli finanziari ed assunzioni di cui alle disposizioni vigenti, b) programmazione triennale 2013/15, c) esigenze organizzative e funzionali dell’Ateneo , in funzione dell’efficiente andamento dei servizi, d) requisito dell’unicità del docente nel proprio SSD e titolarità di progetti europei .
Nel caso in esame, il D.R. ricorda che non vi sono i presupposti per la permanenza in servizio fino a 70anni e che, nello specifico, il prof. Ranellucci “non risulta titolare di progetti europei”, né si trova nella “condizione di unicità SSD”, escludendo, quindi, che “ricorrono le condizioni indicate dagli organi di Governo di Ateneo” per un eventuale mantenimento in servizio del docente, essendosi, peraltro, il biennio richiesto nel 2013, concluso nel 2015; di qui il pensionamento disposto dall’Università.
Va anche osservato che l’Ateneo, con atto 02.0.8.2012, riscontrante l’istanza di parte, ha già negato al medesimo un ulteriore possibile trattenimento in servizio, confermando il collocamento a riposo del ricorrente dal “1° novembre successivo al compimento del 68° anno di età”, così come disposto dal D.R, n.860/2010; a tale atto è stata fatta acquiescenza e il D.R. n. 632/13.05.2014, ne rappresenta la logica definizione.
Sul piano normativo, va detto che il d.l. n. 90/18.08.2014 (art.1), abrogando l’art. 16 d. lgs. n. 503/1992, fa salvi, in via generale, i trattenimenti in servizio già disposti ed efficaci, solo fino al 31.10.2014; il termine del 31.12.2015, inoltre, e specifico per le magistrature e l’Avvocatura dello Stato.
Per la presente fattispecie, il dato effettuale è che il D.R. n. 632 del 13.05.2014 ha stabilito la cessazione dal servizio del prof. Ranelletti, in quanto non può beneficiare più di alcun trattenimento in servizio “ope legis”, per quanto ampiamente esplicitato in merito all’opzione biennale, esauritasi nel 2015, nonchè in base alla normativa vigente.
Il ricorso è respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
P.Q.M.
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)