TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 16  maggio 2016, n. 187

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Data Documento: 2016-05-16
Area: Giurisprudenza
Massima

La comunicazione dell’atto amministrativo attraverso raccomandata, sulla base del combinato disposto dell’art. 40, comma 3, dpr 29 maggio 1982, n. 655, e dell’art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario, alternativamente, o con il ritiro del piego, ovvero per fictio iuris, allorchè scade il termine di compiuta giacenza (cfr. TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 20 gennaio, n. 54). Tuttavia, la presunzione di conoscenza cosi realizzatasi può essere superata dall’interessato attraverso la prova dell’incolpevole impossibilità di averne avuta notizia dell’atto.

Contenuto sentenza

N. 00187/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Raho, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Marchese, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Marchese in Pescara, piazza Troilo, 8; 
contro
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo c/ S. [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
del decreto 4 aprile 2012, n. 579, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha annullato l’immatricolazione della ricorrente al Corso di laurea in Fisioterapia, insieme alla carriera universitaria ed al titolo di studio conseguito il 4 aprile 2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università’ degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Eliantonio e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Marchese per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Generoso Di [#OMISSIS#] per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente riferisce di aver frequentato presso l’Istituto Nazionale Corsi Professionali (INCP) di Cosenza un corso per massofisioterapista della durata di tre anni e di oltre 900 ore e di aver conseguito nel 1994 il relativo diploma; riferisce, altresì, di aver ottenuto l’immatricolazione al Corso di laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, beneficiando del riconoscimento dei crediti formativi afferenti alla c.d. riconversione creditizia e che il 19 dicembre 2005 aveva sostenuto l’esame per il conseguimento del diploma di laurea, rilasciatogli il 4 aprile 2006.
L’Università, dopo aver inviato nel 2009 comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei predetti benefici, con il decreto rettorale indicato in epigrafe ha annullato l’immatricolazione al Corso di laurea in Fisioterapia e la carriera universitaria, sulla base della considerazione che il predetto titolo di studio rilasciato dall’I.N.C.P. di Cosenza non era idoneo ad accedere ai benefici della c.d. riconversione creditizia, con riferimento a quanto deciso dal Consiglio di Stato (sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8324, sez. II, 26 novembre 2008, n. 2305 e sez. V, 10 agosto 2010, n. 5697) e da questo Tribunale (4 febbraio 2010, n. 92 e 12 gennaio 2011, n. 31).
La ricorrente riferisce di non aver ricevuto tale decreto e che in occasione dell’accesso effettuato per il ritiro della pergamena era venuta a conoscenza di tale provvedimento; conseguentemente, ha inoltrato il 16 ottobre 2015 richiesta di accesso agli atti e, dopo che questi le erano stati consegnati il 20 ottobre 2015 con il ricorso in esame, notificato il 21 dicembre 2015, ha impugnato tale decreto, deducendo nella sostanza che il titolo di studio posseduto, in quanto rilasciato prima del 1994, era idoneo ad iscriversi al Corso di laurea in questione e che l’atto impugnato era privo di idonea motivazione ed istruttoria.
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara si è costituita in giudizio, eccependo l’irricevibilità del ricorso in quanto il decreto impugnato era stato comunicato alla ricorrente con raccomandata a.r. del 17 aprile 2012, restituito al mittente per compiuta giacenza il 21 maggio 2012.
La ricorrente con memoria depositata il 25 marzo 2016 ha contestato il fondamento di tale eccezione di [#OMISSIS#].
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 21 dicembre 2015, è stato impugnato il decreto 4 aprile 2012, n. 579, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha annullato l’immatricolazione della ricorrente al Corso di laurea in Fisioterapia, insieme alla carriera universitaria ed al titolo di studio conseguito il 4 aprile 2006.
2. – In via pregiudiziale, il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione di tardività del gravame proposta dall’Amministrazione resistente e con la quale questa ha evidenziato che l’atto impugnato era stato comunicato alla ricorrente con raccomandata a.r. del 17 aprile 2012, restituito al mittente per compiuta giacenza il 21 maggio 2012. In particolare, l’Università ha versato in giudizio copia della busta inviata alla ricorrente all’indirizzo di via Gaston Gallimard, 14 Roma, e contente il decreto rettorale in questione, sulla quale sono state apposte le seguenti indicazioni:
– “lasciato avviso 20/04/2012”, con l’aggiunta di una sigla;
– il timbro “Compiuta giacenza – al mittente”.
Ad avviso della resistente da tali indicazioni si evince che la ricorrente in ragione della compiuta giacenza aveva avuto la conoscenza legale dell’atto impugnato fin dal 2012, per cui il ricorso proposto nel 2015 sarebbe di certo tardivo, dato che per [#OMISSIS#] giurisprudenza “la lettera raccomandata si reputa conosciuta dal giorno in cui è legittimamente dichiarata la compiuta giacenza del plico”.
Tale eccezione, ad avviso del Collegio, non è fondata.
Ai fini del decidere, invero, deve partirsi dal rilievo che l’art. 40, comma terzo, del D.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655, di “Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)” stabilisce che le raccomandate che non sia stato possibile distribuire e che non siano state chieste in restituzione dai mittenti debbano essere depositate presso l’ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza (minimo) di trenta giorni.
La giurisprudenza, interpretando tale normativa, è giunta alla conclusione che la comunicazione dell’atto amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 40, comma terzo, su richiamato, e dell’art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario, alternativamente, o con il ritiro del piego, ovvero per fictio juris (ai sensi dell’art. 1335 c.c.), allorché scade il termine di compiuta giacenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 54, T.A.R. Toscana, sez. III, 29 giugno 2015, n. 990, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 8 giugno 2015, n. 8040).
La stessa giurisprudenza ha, però, anche chiarito che la presunzione di conoscenza così realizzatasi può essere superata dall’interessato attraverso la prova dell’incolpevole impossibilità di avere avuto notizia dell’atto.
In altri termini, il destinatario della notifica dell’atto a mezzo raccomandata può superare tale fictio juris adducendo degli elementi idonei a dimostrare di essersi trovato in una situazione tale da interrompere il rapporto che lo lega al luogo della notifica, senza poter superare detta situazione con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 novembre 2013, n. 25824).
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato che l’edificio dove risiede (sito in via Gaston Gallimard, 14) è collocato in una zona ubicata fuori del centro urbano di Roma in un’area di aperta campagna, circondata da campi anche non recintati, e che non era, pertanto, inverosimile il fatto che l’avviso di giacenza fosse andato disperso a causa di agenti atmosferici o anche per fatto dell’uomo, considerato che la cassette delle lettere è posta fuori della cancellata che recinge l’abitazione, a distanza di pochi metri da questa, ed è, quindi, potenzialmente accessibile a persone estranee. A dimostrazione di tale assunto ha versato in giudizio delle foto relative allo stato dei luoghi (la cui veridicità non è stata contestata dalla resistente) dalle quali si rileva che, in effetti, l’abitazione della ricorrente è collocata in una zona di aperta campagna e che la cassetta delle lettere è posta fuori della cancellata che circonda l’abitazione.
Ritiene il Collegio che la ricorrente con il deposito degli atti in questione abbia fornito la predetta prova di essersi trovata in una situazione tale da interrompere il rapporto che la lega al luogo della predetta notifica, sicché tale notificazione non può ritenersi essere avvenuta decorsi trenta giorni dopo il tentativo di consegna del 20 aprile 2012, come attestato sulla busta della raccomandata in atti.
L’eccezione di tardività del gravame deve, pertanto, essere respinta.
3. – Una volta giunti a tale conclusione, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame, che – come già ripetutamente chiarito da questo Tribunale con le sentenze 4 febbraio 2013, n. 51 e segg., passate in giudicato, esaminando casi analoghi a quello ora all’esame – è fondato, nella parte in cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione.
Va, invero, ricordato che questa stessa Sezione con le sentenze 1° febbraio 2011, nn. 75-79 – relative all’impugnazione della mancata ammissione agli esami di laurea di studenti che trovavano in analoga posizione e motivate con esclusivo riferimento alla predetta sentenza del 2003, ha già avuto modo di precisare che erroneamente l’Amministrazione – oltre a non prendere in esame anche quanto deciso dal Consiglio di Stato con la decisione della IV Sezione, 8 ottobre 2007, n. 5225 – non aveva considerato che la sentenza del Consiglio di Stato del 2003, citata nell’atto oggi impugnato, si riferisce ai corsi istituiti dall’INCP di Cosenza negli anni 1995- 1996, di durata annuale; mentre la ricorrente ha conseguito il titolo in un anno precedente sulla base di una presa d’atto ministeriale e non già regionale, e soprattutto a seguito dello svolgimento di un corso triennale.
Con tali sentenze questa stessa Sezione aveva, in definitiva, evidenziato “un chiaro difetto d’istruttoria e motivazione” del provvedimento dell’Università degli Studi intimata e che “il mero richiamo a una sentenza del Consiglio di Stato riguardante una fattispecie affatto diversa non risulta sufficiente a sorreggere il provvedimento gravato; ciò non significa che l’Università dovesse necessariamente ammettere parte ricorrente alle prove di esame in questione, ma unicamente che dovesse esaminare in modo dettagliato e specifico la sua posizione motivando sul punto dell’ammissione o meno, in sostanza valutando l’idoneità del titolo posseduto”, e facendo “salvi i provvedimenti che l’amministrazione universitaria vorrà adottare nella sua discrezionalità, tenendo conto della presente pronuncia”.
Ciò posto, sembra evidente che l’atto in questa sede impugnato risulta inficiato dagli stessi vizi di difetto di motivazione censurati con le sentenze in parola, passate in giudicato, in quanto ha annullato l’immatricolazione e la carriera universitaria del ricorrente, limitandosi a richiamare la predetta sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8324) ed due ulteriori analoghe decisioni (sez. II, 26 novembre 2008, n. 2305 e sez. V, 10 agosto 2010, n. 5697), che si limitano a richiamare il precedente.
Va, inoltre, ricordato che le sentenze di questo Tribunale citate nel decreto impugnato (4 febbraio 2010, n. 92 e 12 gennaio 2011, n. 31), non appaiono rilevanti in merito, dal momento che la prima (la n. 31 del 2011) si limita a dichiarare il ricorso inammissibile per motivi di [#OMISSIS#] e la seconda (la n. 92 del 2010) è relativa al diploma di massofioterapista rilasciato da un altro Istituto (Wins di Brescia).
Va, peraltro, anche ricordato che il Consiglio di Stato con la più recente sentenza della VI Sezione 30 maggio 2011, n. 3218, annullando una sentenza di questo Tribunale (che aveva ritenuto legittimo il diniego della richiesta riconversione creditizia opposto dall’Università per un titolo di studio rilasciato dopo il 1997), dopo aver analiticamente passato in rassegna la normativa succedutasi in materia, ha testualmente precisato che “il riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzato ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea e concerne l’apprezzamento – da parte del singolo ateneo, in relazione all’attinenza con la disciplina di laurea – del curriculum dello studente” e che “sarebbe non logico considerare che da un siffatto riconoscimento siano escluse esperienze che sono state certificate come conformi a quelle richieste dall’ateneo procedente, e solo perché prive di formale equipollenza con il diploma di laurea da conseguire cui è orientato il percorso formativo. L’espressione “conoscenze ed abilità certificate” implica invece un curriculum composto di corsi e titoli privi ancora di utilità professionale ed abilitativa rispetto all’obiettivo universitario da raggiungere, ma comunque in sé utilizzabili per abbreviarne il percorso. Il corredo delle esperienze certificate precedenti va inteso riferendolo alla esperienza da poter vantare, al fine di raggiungere più celermente (mediante la laurea) l’obiettivo dell’abilitazione professionale: tale circostanza, di regola, presuppone proprio che i titoli in curriculum siano normalmente ancora inidonei a maturare equipollenze al diploma da conseguire”. Tale sentenza conclude affermando che “all’Ateneo, peraltro, non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un’esperienza abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza” e che non avrebbe potuto omettersi “la valutazione in concreto dell’esperienza professionale maturata”.
In sostanza, il mero richiamo, senza alcuna ulteriore precisazione, delle predette sentenze riguardanti fattispecie diverse da quella ora all’esame non risulta sufficiente a sorreggere con adeguata motivazione il provvedimento gravato.
Deve, in definitiva, concludersi che l’Università abbia errato nell’annullare in [#OMISSIS#] la carriera universitaria della parte ricorrente, mentre avrebbe dovuto, al contrario, valutare “in concreto” l’esperienza professionale maturata.
4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato, restando, ovviamente, salvi i provvedimenti dell’amministrazione universitaria, da adottarsi tenendo conto della presente pronuncia.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 4 aprile 2012, n. 579, del Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)