TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 48

Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-01-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ordinamento comunitario si limita a garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, senza interferire sulle singole procedure d’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (art. 149 TCE, ora art. 165 T. Lisbona).
 
L’accesso programmato presuppone che via sia un limitato numero di immatricolazioni a livello generale, in base a quella che è ritenuta l’offerta nazionale da parte del sistema universitario, con successiva ripartizione dei posti da effettuarsi dal Miur; un tale sistema esige il rigoroso rispetto del principio di parità tra tutti gli studenti partecipanti, i quali devono concorrere, ad armi pari, al raggiungimento del numero ottimale per la frequenza ai corsi. Tali selezioni nazionali escludono ogni possibile rilevanza sia a quella che può essere l’attitudine personale, sia al fatto di aver già frequentato, previo eventuali altri test, uno o più anni di studio presso un’università straniera.

Contenuto sentenza

N. 00048/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2012, proposto da [#OMISSIS#] MAIETTA, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cesta, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sguera; 
per l’annullamento
dell’estratto del verbale del Senato Accademico dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] D’Annunzio” di Chieti-Pescara prot. n. 336/R del 18 settembre 2012 nella parte in cui delibera di ratificare le richieste di trasferimento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2012/2013 secondo i requisiti previsti nel verbale stesso; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi la delibera del Consiglio di facoltà del 21.06.2012; la delibera del senato Accademico del 18.07.2012 e provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta per il trasferimento del ricorrente dall’Universidad [#OMISSIS#] ex El Sabio Villanueva de la Canada (Madrid) per l’anno accademico 2011/2012 comunicato via mail il 20.09.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, l’avv. [#OMISSIS#] Cesta per la parte ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna la delibera del Senato Accademico (S.A.) dell’Università “G. D’Annunzio” del 18.9.2012, conosciuta il 9.11.2012, come da comunicazione ricevuta, contenente il diniego di nulla osta per il trasferimento da Ateneo estero (Madrid), per l’Anno Accademico (A.A.) 2011/12.
L’istante è iscritto al III^ A.A. di odontoiatria presso l’Università “[#OMISSIS#]” (Madrid) e la domanda respinta concerne l’A.A. 2011/12 (II^ A.A.).
L’istante sostiene di aver sostenuto i medesimi test preselettivi di accesso e la decisione negativa, motivata col fatto di non essere vincitore di concorsi nazionali svoltisi per ciascun A.A., sarebbe affetta da illegittimità (violazione L. n. 264/1999 e normativa comunitaria, nonché eccesso di potere, sotto vari profili).
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha depositato relazione dell’Università con documentazione, eccependo la inammissibilità e l’infondatezza.
Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Va esaminata la ricevibilità del gravame.
Come da documentazione depositata dal ricorrente, questi ha ricevuto la comunicazione del diniego di nulla osta con messaggio e-mail del 20.9.2012, ore 13,31; esso contiene le indicazioni delle delibere C.F. del 21.6.2012, S.A. del 18.7. e 18.9.2012, con la motivazione della carenza di requisiti per la selezione, precisando che potranno iscriversi presso l’Ateneo gli studenti immatricolati in qualità di vincitori di concorsi nazionali, in applicazione dei decreti Miur emanati per ciascun anno accademico. Ad essa è seguita la richiesta di accesso agli atti (28.9.2011), per conto e nell’interesse di Maietta [#OMISSIS#], da parte del legale, accolta in data 16.10.2012 e con trasmissione dei documenti per posta (racc. del 9.11.2012), come da nota di parte del 23.10.2012.
Il messaggio informatico, spedito da diilio@unich.it e ricevuto a da “[#OMISSIS#].maietta@[#OMISSIS#].it” in data 20.9.2012, risulta essere stato stampato e versato in atti dal medesimo, determinando la conoscenza del non accoglimento della sua domanda di nulla osta al trasferimento al CdLM, facoltà di odontoiatria e protesi dentaria A.A. 2012/13, per carenza dei requisiti richiesti.
La richiesta di accesso (28.9.2012) ha avuto ad oggetto le citate tre delibere del C.F e del S.A, ricevute per raccomandata il 9.11.2012, data che viene indicata nel ricorso come momento di conoscenza di tali atti.
L’Università si è costituita non contestando tale assunto e limitandosi ad eccepire l’inammissibilità, con riferimento agli artt. 3 e 40 del cpa, senza opporre alcuna decadenza per tardività del gravame, facendo ritenere che il messaggio e-mail sia stata una semplice informativa immediata, senza il crisma dell’ufficialità, e rimettendo alla diligenza dell’interessato ogni ulteriore utile acquisizione documentale, per una piena conoscenza ed ogni eventuale tutela.
Tale impostazione è confermata anche dalla circostanza che l’Ateneo non ha depositato alcun documento probante circa il valore da attribuire al messaggio informatico.
Per quanto esposto, il deposito del ricorso per la notificazione (7.12.2012) deve essere ritenuto tempestivo.
L’eccezione di inammissibilità può essere disattesa, dovendosi fare una lettura sostanziale ed unitaria del ricorso che contiene, pur nella loro sinteticità, motivi di gravame puntuali ed intelligibili, senza la necessità di dilungarsi in argomentazioni illustrative, stante l’oggetto dedotto in giudizio.
Essi possono compendiarsi nel seguente modo: a) il bando per i trasferimenti non farebbe alcun riferimento al fatto che lo studente iscritto al II^ A.A, di un’Università estera, deve sottoporsi al test preselettivo, b) l’istante avrebbe sostenuto i test d’ingresso presso l’Ateneo madrileno, c) violazione della L. n. 264/1999 (art. 1ss.), della convenzione di Lisbona (L. n. 148/2002 di ratifica), dei trattati CEE e dei principi di mobilità; tali indicazioni sono sufficienti ai fini dell’individuazione delle tesi ricorrenti.
Sempre in via preliminare va osservato come non sussistono elementi per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di contro-interessati, trattandosi di un provvedimento di esclusione individuale.
Circa il merito della questione, vi sono precedenti, anche di questo Tribunale, in punto di legittimità del “numero chiuso” e della necessità delle prove preselettive per accedere a ciascun anno di studio del corso in Odontoiatria, anche per i cd. trasferimenti da Università straniere ed iscrizioni agli anni successivi al I^, dovendosi rispettare la parità di trattamento, una volta che per legge siano stabilite delle procedure concorsuali nazionali ad evidenza pubblica.
L’Università “G. D’Annunzio”, nell’ambito della normativa statale, ha esercitata la propria autonomia didattica – organizzativa (D.M. n. 270/22.10.2004, art.6), stabilendo, in presenza di disponibilità limitata di posti per i trasferimenti esterni, il possesso di determinati requisiti (delibere del C.F 21.06.2012 e S.A. del 18.07.2012), ovvero essere: 1) studenti del corso di laurea specialistica a ciclo unico, attivato ex D.M. 509/99 nella classe 52/S (V^ anno di corso); 2) essere iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, attivato ex D.M. 270/04 (II, III, IV anno di corso). La delibera del S.A. stabilisce, altresì, che potranno iscriversi presso il nostro Ateneo gli studenti immatricolati, in qualità di vincitori di concorsi nazionali, in applicazione dei decreti Miur emanati per ciascun anno accademico.
Tali regole, stabilite dalla normativa statale, hanno valore “erga omnes” e sono inserite “ope legis” in ogni bando concorsuale, che, peraltro, contiene i riferimenti alle varie delibere d’Ateneo ed alla legge n. 264/1999 che impone, quale norma generale a livello nazionale, le iscrizioni programmate per vari “accessi ai corsi di laurea”, tra cui odontoiatria, in conformità della normativa comunitaria ed alle raccomandazioni dell’U.E., che impongono la determinazione di standard formativi.
Limitare la selezione al solo primo anno d’iscrizione è, pertanto, del tutto riduttivo ed illogico, rendendo di facile elusione quello che è il principio della parità concorsuale. Ed invero, pur dovendosi ritenere che ordinariamente si accede al corso di studi con l’iscrizione al I° anno, il disposto normativo è inequivoco nel porre l’obbligo del test d’ammissione anche per gli anni successivi (C.S., VI, nn. 4657,4658,4659/18.9.2013 e n. 5015/15.10.2013).
Sul punto lo stesso ordinamento comunitario (C.S., VI, n. 2063/10.4.2012 e n. 2866/24.5.2013) si limita a garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, senza interferire sulle singole procedure d’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (art. 149 T-CE, ora art. 165 T. Lisbona), di cui ne ha riconosciuto la legittimità, pronunciandosi proprio con riferimento alla facoltà di Odontoiatria (Cedu, II, n. 25851/2.4.2013).
Per l’anno accademico (A.A.) 2012/13, è stato emanato il D.M. 28.06.2012 che ha previsto aggregazioni di sedi universitarie, con graduatorie comuni, secondo l’ordine di punteggio dei candidati (art.1), stabilendo una prova unica per gli studenti comunitarie e non, a contenuto identico per tutto il territorio nazionale; la prova scritta ha un ventaglio di quesiti che va dalla cultura generale, alla logica, alla biologia, alla chimica, alla fisica e matematica, come da programmi allegati, e si svolge lo stesso giorno, con inizio alle ore 11,00 e con durata di due ore.
La sua configurazione, in uno alle evidenziate finalità, ne fanno un passaggio obbligato, non altrimenti eludibile o surrogabile con altri test sostenuti altrove, trattandosi di conferire posti concorsuali.
L’accesso programmato, infatti, presuppone che vi sia un limitato numero di immatricolazioni a livello generale, in base a quella che è ritenuta l’offerta nazionale da parte del sistema universitario, con successiva ripartizione dei posti da effettuarsi dal Miur (art.3); un tale sistema esige il rigoroso rispetto del principio di parità tra tutti gli studenti partecipanti, i quali devono concorrere ad armi pari al raggiungimento del numero ottimale per la frequenza ai corsi.
Tali selezioni nazionali, infine, escludono ogni possibile rilevanza sia a quella che può essere l’attitudine personale, sia al fatto di aver già frequentato, previo eventuali altri test, un o più anni di studio presso un’Università estera.
Gli eventuali posti disponibili, che si potranno liberare in relazione ai vari anni di corso e che sono messi a trasferimento, dovranno essere assegnati sulla base del presupposto dell’avvenuto superamento della selezione d’ingresso che, come detto, resta valida per l’intero corso di laurea.
In carenza di titolate domande di trasferimento, ovvero per l’eventuale esuberanza dei posti rispetto ai richiedenti, sarà facoltà della stessa Università valutare l’opportunità di estendere i trasferimenti ad altri studenti, sempre allo scopo di definire il preventivato numero ottimale degli iscritti (Tar Pe n. 418/16.10.2012; Tar L’Aquila n.563/19.12.2012).
Il sistema selettivo “a numero chiuso”, previsto in relazione ai superiori interessi didattici, è stato ritenuto, anche di recente (C. Cost. n. n. 302/11.12.2013), conforme ai principi costituzionali (artt. 2,3,33,34), nonché all’art. 23 del protocollo Cedu (Tar Na, n. 2956/6.6.2013; C.S., II, n. 4616/6.11.2012).
Il ricorso è respinto.
Le spese di giudizio, stante la natura della controversia ed i precedenti diversificati orientamenti giurisprudenziali, sono equamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)