Nell’ambito del giudizio di ottemperanza è possibile introdurre un’azione tesa a far dichiarare la nullità del provvedimento adottato dall’amministrazione in violazione o elusione del giudicato; in tal caso, qualora tale domanda appaia fondata, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, e diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’eventuale azione di impugnazione in via autonoma proposta avverso il medesimo provvedimento di riesame.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 marzo 2014, n. 132
Procedura di reclutamento Ricercatore-Giudizio di ottemperanza
N. 00132/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2013 REG.RIC.
N. 00306/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Cherubini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bavaro, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
nei confronti di
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
– [#OMISSIS#] Vessia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Cherubini, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bavaro, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Serra in Pescara, via Tirino, 90;
contro
Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
nei confronti di
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
– [#OMISSIS#] Vessia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
quanto al ricorso n. 151 del 2013:
per l’ottemperanza della sentenza n. 538 del 18 dicembre 2012 con la quale il T.A.R. Pescara ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dalla Università degli Studi G.D’Annunzio per il reclutamento di n. 2 posti di ricercatore universitario.
quanto al ricorso n. 306 del 2013:
per l’annullamento
del decreto n. 212 dell’8 aprile 2013 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha confermato il decreto rettorale n. 324 del 09.02.2012 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 2 posti di ricercatore universitario, dichiarando le controinteressate vincitrici della stessa; nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali..
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Vessia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi per le parti l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Bavaro, per la ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato Massimo Lucci per le Amministrazioni resistenti, gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] per la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] Paparella, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la controinteressata Vessia [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 199 del 2012 la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 324 del 2012, con il quale è stata approvata la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 2 ricercatori universitari nel settore scientifico disciplinare GEO/05 nell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara, dichiarando vincitrici le controinteressate [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vessia.
Con sentenza n. 538 del 2012, questo Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, tra l’altro, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del d.m. n. 89 del 2009, ordinando all’Amministrazione resistente di provvedere al riesame dei provvedimenti impugnati attraverso una rivalutazione analitica e comparativa dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
La medesima ricorrente ha successivamente incardinato il presente giudizio di ottemperanza n. 151 del 2013 al fine di ottenere dall’Amministrazione l’esecuzione di tale riesame in ossequio alla sentenza n. 538 del 2012.
Ha poi impugnato con motivi aggiunti il decreto n. 212 del 8 aprile 2013 con il quale l’Università ha provveduto al riesame della valutazione comparativa, chiedendone la declaratoria di nullità per elusione e violazione della sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 538 del 2012, ai sensi dell’articolo 114 comma 4 lett. b) c.p.a..
Un altro gravame avverso il medesimo provvedimento è stato incardinato dalla ricorrente con ricorso autonomo iscritto al numero R.G. 306 del 2013, con cui si esperisce viceversa azione di annullamento.
All’udienza del 6 marzo 2014 entrambi i ricorsi sono passati in decisione.
I ricorsi in esame vanno riuniti ai fini della decisione, in considerazione della loro connessione oggettiva e soggettiva.
Il ricorso n. 151 del 2013 è fondato.
In via preliminare, il Collegio osserva che nell’ambito del giudizio di ottemperanza è ben possibile introdurre un’azione tesa a far dichiarare la nullità del provvedimento adottato dall’Amministrazione in violazione o elusione del giudicato; e in tal caso, qualora tale domanda appaia fondata, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, e diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’eventuale azione di impugnazione in via autonoma proposta avverso il medesimo provvedimento di riesame (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 9528 del 2013).
Nel caso di specie, si è verificata proprio questa ipotesi, avendo la Commissione, in sede di riesame, violato palesemente i criteri stabiliti da questo Giudice con la sentenza n. 538 del 2012.
La Commissione, in fase di remand, non ha introdotto nelle tabelle i criteri di valutazione di cui alla lex specialis, ed in particolare, per le pubblicazioni, quelli di cui all’articolo 3 del d.m. n. 89 del 2009 (originalità e importanza, congruenza, rilevanza e diffusione, apporto individuale) e di cui all’articolo 10 comma 9 del bando (numero citazioni e impact factor); nonchè, per quanto concerne i titoli, essi non sono stati suddivisi secondo l’elenco di rilevanza di cui all’articolo 2 lettere da a) a l) del medesimo d.m. n. 89 del 2009.
Tale circostanza appare fondamentale poiché il rispetto di queste prescrizioni, chiaramente richiamate nelle sentenza n.538 del 2012, avrebbe reso più oggettivo e controllabile, soprattutto ai fini della comparazione tra i candidati, l’operato della commissione che, viceversa, allo stato si presenta ancora del tutto imperscrutabile ed immotivato (come dimostrato dal netto contrasto tra il parere di un commissario rispetto a quello degli altri due; contrasto assolutamente non risolvibile sul piano motivazionale).
Del resto, anche nel ricorso incidentale (cfr. pag. 11) proposto dalla controinteressata Vessia [#OMISSIS#] nel giudizio n. 306 del 2013, si finisce per ammettere che tali valutazioni sono state fatte in modo sintetico (e quindi non analitico come ordinato dal Tar nella sentenza n. 538 del 2012).
Ciò, senza considerare che, in apparente e immotivata contraddizione con la precedente valutazione nonché con la sentenza n. 538 del 2012, il dottorato di ricerca della controinteressata Vessia [#OMISSIS#], nell’ambito delle valutazioni, è stato ritenuto parzialmente congruente, mentre quello della ricorrente è divenuto non congruente con il settore disciplinare di riferimento.
Come esposto in premessa, l’accoglimento dell’azione di nullità e conseguentemente del ricorso in ottemperanza (permanendo l’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere alla corretta esecuzione della sentenza n. 538 del 2012), rende improcedibile per carenza di interesse il ricorso n.306 del 2013, con il quale è stata proposta l’impugnazione in via autonoma del provvedimento qui dichiarato nullo.
Permane quindi l’obbligo dell’Amministrazione di procedere correttamente al riesame ordinato con la sentenza n. 538 del 2012.
A tal proposito, il Collegio osserva che giunti a questo punto appare opportuno nominare una diversa commissione, in quanto quella attuale ha provveduto già due volte in modo giudicato illegittimo (Cons.St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018); e ciò anche a prescindere dalle questioni esposte dalle parti in giudizio e volte a far apparire meno imparziali alcuni dei commissari che la compongono.
Le spese, sono parzialmente compensate (avendo la ricorrente proposto un inutile ricorso per annullamento), e per la restante parte seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, accoglie, nel giudizio di ottemperanza n.151 del 2013, l’azione ivi proposta per la dichiarazione di nullità del decreto rettorale n.212 del 2013, e conseguentemente:
– dichiara la nullità di tale provvedimento di riesame, per contrasto con la sentenza n. 538 del 2012;
– dichiara l’improcedibilità del ricorso n. 306 del 2013;
– ordina il riesame da parte di altra commissione, in ottemperanza alla sentenza n. 538 del 2012 di questo Tribunale e ai principi in essa espressi;
– ordina pertanto al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica di incaricare del riesame la commissione nominata nell’ambito dell’ultima procedura di abilitazione nazionale per i professori universitari di prima e seconda fascia del medesimo settore disciplinare.
La nuova commissione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; in caso contrario, su istanza di parte, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
Condanna l’Università resistente e le controinteressate, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, della somma di euro 2000,00 a titolo di spese processuali, oltre al contributo unificato pagato per il ricorso n. 151 del 2013, e oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)