Una motivazione approfondita non è necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. In definitiva, ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Cons. St., Sez. VI, 10 febb 2015 n. 703).
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 194
Procedura concorsuale professore Associato-Assenza obbligo motivazione approfondita
N. 00194/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Sileri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo 1;
contro
Università degli Studi di Chieti G. D’Annunzio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#] presso la sede della stessa;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Franceschilli non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via [#OMISSIS#] Polo, 3;
per l’annullamento
del decreto rettoriale n. 398 prot. n. 14263 del 31 marzo 2016 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara ha disposto lo scioglimento della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la chiamata di 1 posto di professore di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, in particolare delle note prot. 8701 del 25/02/2016 e prot. n. 14242 del 31/03/2016 con le quali il Rettore dell’Università ha formulato dei rilievi concernenti la mancata approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G. D’Annunzio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Buscemi per l’amministrazione resistente, l’avv. Agostino Russo su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Russo per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Alla procedura selettiva oggetto degli atti impugnati hanno partecipato sei candidati, tra cui il ricorrente e l’interveniente Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Espone il ricorrente principale che la Commissione ha svolto i propri lavori nei termini che seguono.
Nella prima riunione, di cui al verbale n. 1, sono stati predeterminati i criteri di valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio e delle attività clinico assistenziali.
Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, la Commissione ha stabilito di valutare ciascuna di esse sulla base di quattro criteri (A-B-C-D) individuando una scala di giudizi da “insufficiente” (p.ti 0) ad “eccellente” (p.ti 6) e specificando che “le tabelle di valutazione saranno redatte singolarmente da ciascun Commissario per ciascun candidato e successivamente sarà redatta una tabella che esprime la valutazione collegiale”.
Nella stressa seduta sono stati individuati i pesi degli elementi oggetto di valutazione nel seguente modo: attività di ricerca e di produzione scientifica: 70% (di cui 20% per la “valutazione dell’attività di ricerca” e 50% per la “valutazione della produzione scientifica”); attività didattica 15%; attività gestionali, organizzative e di servizio 5%; attività clinico assistenziali 10% ed è stato stabilito “che la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati basata sulla valutazione analitica delle pubblicazioni, nonché sulla valutazione del curriculum, attività didattica, e sull’esperienza professionale se prevista avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli Commissari, seguito dal giudizio collegiale e complessivo espresso dall’intera Commissione. // Successivamente la Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, con deliberazione assunta, quantomeno a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando”.
All’esito della procedura, verbale n. 5, “La Commissione valutata la qualificazione scientifica dei candidati basata sulla valutazione analitica delle pubblicazioni, sulla valutazione del curriculum, dell’attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio nonché delle attività clinico-assistenziali esprime un motivato ed unanime giudizio collegiale e complessivo (Allegato E). Al termine, confrontati gli esiti delle valutazioni, all’unanimità, la Commissione forma, come segue, la graduatoria dei candidati: 1. Sileri – ottimo; 2. Di [#OMISSIS#] – buono”, a seguire gli altri candidati con giudizi di sufficiente e, l’ultimo, di appena sufficiente, “individuando, quindi, Sileri [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato alle funzioni didattico-scientifiche individuate nel bando”.
2 – Con nota prot. n. 8701 del 25 febbraio 2016, il Rettore ha rilevato che “dall’esame degli atti pervenuti è emersa una carenza argomentativa dei giudizi che porta ad una pressoché totale confusione sul metodo di valutazione utilizzato dalla Commissione, con determinazione di giudizi che appaiono non conformi al principio della coerenza logica”, muovendo le seguenti contestazioni:
– con riferimento alla produzione scientifica del candidato P.: “Non appare comprensibile come i giudizi individuali ‘discreto-discreto-buono’ siano poi divenuti giudizio collegiale molto buono”;
– con riferimento alla produzione scientifica del candidato Di [#OMISSIS#]: “Non appare comprensibile come i giudizi individuali ‘buono-buono-elevato livello’ siano poi divenuti giudizio collegiale ottimo”;
– con riferimento alla produzione scientifica del candidato E.: “Non appare comprensibile come i giudizi individuali indicati [“… ottima produzione scientifica”; “… ottima produzione scientifica”; “… pubblicazioni su riviste di prestigio internazionali pur essendo prevalentemente monotematiche”] siano poi divenuti giudizio collegiale “di eccellente livello” con la precisazione riferita alla produzione scientifica: “seppure del tutto monotematica”, che probabilmente avrebbe determinato al contrario una diminuzione del giudizio di valore e non un innalzamento dello stesso”;
– con riferimento alla produzione scientifica della candidata Fr.: “Non appare comprensibile come i giudizi indicati [“produzione e ricerca scientifiche discrete”; “produzione e ricerca scientifica discrete”; “… attività scientifica buona con pubblicazioni su riviste prestigiose internazionali”] siano poi divenuti giudizio collegiale ‘… molto buona seppure largamente monotematica’”.
La nota rettorale ha rilevato, ancora, con riferimento al ricorrente Sileri, che “Non appare comprensibile come i giudizi individuali “buono-buono-buono” inerenti le attività gestionali, organizzative e di servizio siano poi divenuti giudizio collegiale “… molto buone”; né come i giudizi individuali “buono-buono-buono” per le attività clinico-assistenziali siano poi divenuti giudizio collegiale `attività clinico-assistenziale molto buona in relazione all’età”.
Sulla scorta di tali rilievi, la nota rettorale ha rappresentato “che gli atti rimessi da codesta Commissione non possono essere ritenuti formalmente corretti, in quanto i giudizi -seppur espressione di discrezionalità valutativa della commissione- all’evidenza non rispettano i criteri della coerenza logica determinando sussistenza della figura sintomatica dell’eccesso di potere. // La carenza argomentativa dei giudizi è acuita dalla mancata determinatone a monte di adeguate griglie di valutazione”, invitando la commissione a trasmettere eventuali osservazioni.
3 – La Commissione, con il verbale n. 6, ha replicato nei seguenti termini:
“In premessa, i sottoscritti Commissari ricordano al Magnifico Rettore che “previa valutazione comparativa dei candidati” dovevano “esprimere i giudizi complessivi”, formulando la “graduatoria di merito dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato”. Nella fattispecie “la scelta e la preferenza finale” sono andate ad un candidato che aveva ottenuto per la produzione scientifica i punteggi 238, 240 e 242, per la ricerca scientifica tre giudizi di ottimo, per l’attività didattica un giudizio di eccellente e due giudizi di ottimo, per le attività gestionali, organizzative e di servizio tre giudizi di buono, per le attività clinico-assistenziali tre giudizi di buono ed ottimo quale giudizio complessivo unanime. Il Magnifico Rettore, però, non contesta l’incontrovertibile ed indiscutibile scelta e preferenza finale ma, a giustificazione della mancata approvazione degli atti, solleva rilievi del tutto marginali, a sostegno di una presunta “carenza argomentativa dei giudizi” che denoterebbero una “pressoché totale confusione sul metodo di valutazione” con il portato di giudizi che appaiono non conformi al principio della coerenza logica”. // Una premessa non dovrebbe sfuggire al Magnifico Rettore: il giudizio collegiale non deve necessariamente essere una semplice sommatoria dei giudizi espressi dai singoli, altrimenti non sarebbe prevista un’apposita riunione collegiale, nella quale, appunto, si confrontano i giudizi di ognuno anche in relazione ai giudizi formulati nell’ottica di una valutazione comparativa ed al fine di formulare una graduatoria. Come chiarito più volte dalla giurisprudenza amministrativa [#OMISSIS#] e condivisa ‘Nei concorsi universitari, in linea di principio, i giudizi individuali dei commissari di concorso rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, … non inficiabile per la contraddittorietà con i medesimi giudici individuali, proprio perché essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall’espressione di giudizio imputata in via definitiva all’organo collegiale nel suo insieme” (ex multis – Consiglio di Stato sez. VI — 27/04/2015 – n. 2114)”.
Ribadito “che la valutazione collegiale non è una mero operazione aritmetica dei singoli giudizi collegiali”, il verbale ha quindi evidenziato “che in tutti e quattro i casi è stato tenuto un comportamento del tutto analogo e non penalizzante per alcuno, essendosi pervenuti nel giudizio collegiale ad una sintesi migliorativa dei giudizi singoli”.
Dopo avere illustrato la coerenza delle valutazioni espresse sulla produzione scientifica dei candidati, la Commissione, sulla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, nonché dell’attività clinico-assistenziale del candidato Sileri, ha così replicato: “A parte quanto già detto in relazione alla formulazione del giudizio collegiale, a parte l’assoluta uniformità di trattamento anche in questo caso con i quattro precedenti (giudizio collegiale migliorativo dei giudizi singoli), va anche ribadito come, nella formulazione del giudizio collegiale, va ancora di più stressata la valutazione comparativa, per cui se due buoni ed un discreto diventano un buono è molto verosimile che tre buono possano diventare e debbano diventare molto buono. Sempre in tema di valutazione comparativa, se un’attività clinico-assistenziale è di tutto rispetto e quasi equivalente ad altre ottenute in un numero maggiore di anni; questo aspetto può e deve essere evidenziato dalla Commissione in occasione del giudizio collegiale, della valutazione comparativa e della elaborazione della conseguente graduatoria” e ciò in applicazione del “criterio dell’intensità, dato dal rapporto tra numero di attività e arco temporale in cui le stesse sono svolte”.
Il verbale n. 6 si conclude in questi termini: “Per tutti i motivi suddetti i sottoscritti Commissari ritengono che negli atti rimessi non vi sia alcuna “illogica contraddizione”, che non possano che essere ritenuti formalmente corretti, sottolineando come in tutti i casi i giudizi singoli siano pressoché sovrapponibili e che i giudizi collegiali, l’individuazione del vincitore e la formulazione della relativa graduatoria siano state fatte all’unanimità”.
4 – È quindi seguita l’impugnata nota rettorale prot. 14242 del 21 marzo 2016, recante «mancata approvazione atti», dove si rileva che “l’excursus logico-giuridico espresso dalla Commissione non appare affatto dirimente i dubbi di cui ai rilievi della nota prot. n. 8701 del 25/02/2016, non consentendo, pertanto, di procedere all’approvazione degli atti”.
Viene in particolare affermato, con riferimento al richiamo, da parte della Commissione, del principio di cui a Cons. St., Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2114, che “pur condividendo il portato giurisprudenziale, anche qui si evidenzia che lo stesso non riguarda il caso specifico, i giudizi individuali senz’altro soccombono nel giudizio collegiale, ma è necessario chiarire come tre giudizi individuali aventi uguale valore perdano di importanza in sede collegiale. Pertanto non è chiaro come la Commissione, in un arco temporale di addirittura poche ore, passi da una concorde valutazione espressa individualmente con “buono-buono-buono” a un “molto buono” collegiale senza un’esplicita e adeguata motivazione”, passando poi a rilevare “una lieve disparità di trattamento” riguardo alla valutazione dell’attività scientifica e una “marcata disparità di trattamento” con riferimento alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio e clinico-assistenziali del candidato Sileri. “In conclusione, si prende atto di quanto reso da codesta Commissione con il verbale indicato in oggetto, ma si evidenzia che gli elementi di non razionalità, già oggetto di rilievi nella nota prot. n. 8701 del 25/02/2016, non sono superati né con il conforto delle sentenze che appaiono spesso poco conferenti al caso specifico, né con le argomentazioni che sembrano voler giustificare l’operato di “due differenti Commissioni”: da una parte quella che ha espresso i giudizi individuali e dall’altra quella “più buona” che spesso, ma non sempre, li ha aumentati. // Ciò, probabilmente, è l’effetto dell’omessa predeterminazione di puntuali parametri da fissare a monte della procedura valutativa; la qual cosa ha generato malintesi ed inesatte nell’operato dei membri della Commissione”.
Da ultimo, è seguito l’impugnato decreto rettorale n. 398 del 31 marzo 2016, che non ha approvato gli atti della Commissione e ha sciolto quest’ultima.
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tali atti, chiedendone l’annullamento, per eccesso di potere sotto vari profili.
5 – È intervenuto ad opponendum il candidato Di [#OMISSIS#], che –illustrando i propri titoli a dimostrazione che “si tratta all’evidenza di figura di assai rilevante livello nazionale ed internazionale”- ha espresso il proprio “sconcerto” per come la commissione “abbia potuto disapplicare i criteri di giudizio ed abbia potuto non avvedersi, da un lato dell’enorme distanza tra i due candidati, dall’altro della ben inferiore congruenza del curriculum del Prof. Sileri rispetto alle funzioni riportate nel bando” ed ha sottolineato che il Rettore “non approvava gli atti … perché -ripetutamente diffidato dallo stesso Di [#OMISSIS#] … a rilevare i vizi e le illegittimità- doveva riscontrarli”. Ribadito che “i vizi degli atti della commissione paiono così numerosi da destare molte perplessità”, ha segnalato che “i rilievi dell’Università, che riteneva di non poter approvare gli atti, colgono in realtà solo i vizi emersi in superficie. Sotto i vizi riscontrati dall’Ente, una volta che dall’involucro dei giudizi si passa alla loro analisi, ne emergono altri, di maggiore consistenza”. Sicché, “per il caso in cui il collegio dovesse ritenere fondato il ricorso principale, il Prof. Di [#OMISSIS#] propone formale ricorso incidentale condizionato con richiesta di annullamento di tutti gli atti della procedura”, e ciò alla luce di una serie di censure che contestano la legittimità delle valutazioni della commissione.
6 – Si è costituita in giudizio l’Università con comparsa pro-forma ed allegata relazione amministrativa con cui difende la legittimità del proprio operato.
È seguito scambio di memorie tra le parti private.
All’udienza del 13 gennaio 2017 il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del cpa, il dubbio di ammissibilità del ricorso incidentale condizionato ed ha disposto il rinvio della trattazione ad altra data per consentire il deposito di memorie sul punto.
Il ricorso è quindi passato in decisione all’udienza del 12 maggio.
7 – In ordine all’ammissibilità del ricorso incidentale, vanno condivise le argomentazioni dell’interveniente esposte nella memoria in atti, a cui non è peraltro seguita alcuna replica. L’impugnazione solleva, infatti, ulteriori motivi di illegittimità della procedura rispetto a quelli su cui si fonda il provvedimento impugnato, per cui -laddove fosse fondata- ne emergerebbe l’illegittimità delle operazioni della commissione da prospettiva diversa da quella considerata dal Rettore e dunque l’irrilevanza (improcedibilità) del ricorso principale. Si tratta, perciò, di un “ordinario” ricorso incidentale in quanto diretto a neutralizzare quello principale che non sarebbe più in grado di soddisfare alcun interesse, nemmeno di carattere strumentale, in caso di fondatezza del primo. Va quindi ritenuta l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale con conseguente necessità di considerare preliminarmente le relative censure che, laddove fondate, consoliderebbero l’esito del procedimento nei termini disposti dal provvedimento impugnato in via principale.
Prima di passare all’esame dei motivi, va precisato che sono state sopra omesse una serie di considerazioni delle parti in ordine a circostanze “collaterali” e a loro iniziative in sede penale riguardo a varie ipotesi di reato che avrebbero connotato lo sviluppo del procedimento, e ciò in quanto irrilevanti riguardo alle considerazioni che seguono.
8 – Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene in buona sostanza sostenuto che la commissione: “• disapplicava totalmente il bando ed il proprio verbale n. 1 laddove si prescrive una valutazione comparativa; • disapplicava in [#OMISSIS#] il criterio generale del bando e della stessa commissione per cui la commissione aveva il compito di selezionare il candidato che risultasse maggiormente qualificato allo svolgimento delle funzioni nell’ambito della chirurgia gastroenterologica, epatobiliare e laparoscopica avanzata”. Secondo il ricorrente incidentale, la Commissione avrebbe dovuto “orientare il proprio comportamento ad un più effettivo perseguimento del fine pur dalla stessa prefissatosi (individuazione del candidato più adatto allo svolgimento delle funzioni afferenti alla chirurgia gastroenterologica, epatobiliare e laparoscopica avanzata)” ed invece “non effettuava … alcuna valutazione comparativa con riguardo alle specifiche funzioni indicate nel bando”.
In senso contrario il ricorrente principale richiama TAR Milano, III, 830/2016, per sostenere che una tale interpretazione del bando sarebbe in contrasto con l’art. 18 della L. 240/2010 (“Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia … e specificamente dei seguenti criteri: a) … specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”). Infatti, “la norma richiede che la specificazione dell’eventuale profilo avvenga ‘esclusivamente’ tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle ‘informazioni’ sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato” (TAR Milano cit.).
Il ricorrente incidentale ha replicato che tale ipotizzata illegittimità avrebbe dovuto essere sollevata con l’impugnazione del bando.
8.1 – Vanno innanzitutto condivise le deduzioni del ricorrente principale in ordine alla inesistenza di un obbligo della Commissione di esternare attraverso una apposita motivazione l’esito della valutazione comparativa. Non emergono infatti argomentazioni idonee a mettere in discussione il principio secondo cui “una motivazione siffatta non sarà certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. In definitiva, ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Cons. St., sez. VI, 10 febb 2015 n. 703).
8.2 – Altra questione introdotta dal motivo è quella che attiene alla valutazione dei candidati alla luce dello specifico impegno didattico-scientifico richiesto dal bando.
Il bando in questione è così strutturato:
art. 1: la selezione è riferita a 1 posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche; profilo MED/18 – CHIRURGIA GENERALE; specifiche funzioni: “impegno scientifico: il candidato dovrà dedicarsi prevalentemente alla ricerca di base e alla ricerca clinica nell’ambito della chirurgia gastroenterologica, epatobiliare e laparoscopica avanzata”;
art. 8: La commissione giudicatrice nella prima seduta (…) predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando e delle funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore è chiamato a svolgere per il posto messo a bando … Successivamente, previa valutazione comparativa dei candidati, con deliberazione assunta, quanto meno a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando;
art. 9: La valutazione comparativa dei candidati è finalizzata alla individuazione del candidato o dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche indicate nel bando ed è effettuata sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell’attività didattica svolta dai candidati, e –per le discipline per le quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale– dell’esperienza professionale posseduta.
Emerge dalle richiamate disposizioni che la valutazione dei titoli doveva essere finalizzata ad individuare il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche indicate nell’art. 1, sicché i lavori della commissione (giudizi individuali – giudizi collegiali – eventuale valutazione comparativa) dovevano essere condotti alla luce di tale criterio di selezione. Atteso il concorde tenore delle richiamate previsioni, va cioè condivisa la deduzione del ricorrente incidentale secondo cui la Commissione era chiamata “a individuare non il candidato maggiormente qualificato nel settore MED/18 … ma quello che -nell’ambito del settore MED/28- risulti maggiormente qualificato per le specifiche funzioni stabilite dall’art. 1. La selezione bandita dalle Università serve -quindi- ad individuare -tra studiosi abilitati per il SSD MED/18- lo studioso maggiormente qualificato a svolgere le funzioni inerenti alla chirurgia gastroenterologica, epatobiliare e laparoscopica avanzata”.
Non rilevano in senso contrario le considerazioni del ricorrente principale riguardo alla ipotizzata illegittimità delle clausole in questione: in primo luogo perché le stesse non sono state impugnate e comunque perché, anche qualora fossero illegittime per tutto quanto esposto nella richiamata sentenza della terza sezione del TAR Milano, ciò avrebbe l’effetto di evidenziare ulteriori motivi di annullamento radicale della procedura.
8.3 – Del resto, la stessa Commissione aveva esplicitamente chiarito (verb. n. 1) che “i criteri di valutazione per quanto attiene alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica svolta, oltre che dell’esperienza professionale posseduta” sono stati determinati “tenuto conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando e delle funzioni in ambito didattico e scientifico che il professore è chiamato a svolgere … e che la commissione riporta come indicati nel bando” (segue il testo del sopra riportato art. 1), subito dopo ribadendo: “La Commissione rammenta che in base a quanto stabilito dal bando in epigrafe la valutazione comparativa dei candidati è finalizzata all’individuazione del candidato … maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche indicate nel bando”.
La Commissione ha quindi esplicitamente preso atto di quanto emergeva dal bando, e cioè che la valutazione riguardo a ciascun elemento di giudizio doveva essere stata condotta tenendo conto delle specifiche funzioni richieste (tant’è che il criterio B è relativo alla “congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire”), e quindi in linea con le deduzione secondo cui l’art. 8, allorché impone la “valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica svolta, oltre che dell’esperienza professionale posseduta”, fornisce una “indicazione di principio … quanto mai esplicita: la commissione deve specificare i criteri in modo che gli stessi siano strumentali alla migliore individuazione del candidato maggiormente qualificato per le funzioni specificate” (p. 10 ric. incidentale).
Il motivo in esame tuttavia non specifica in che termini i singoli giudizi avrebbero disatteso la prescrizione che imponeva di valutare il curriculum nella prospettiva delle funzioni da svolgere, essendo tale questione sollevata nell’ambito del sesto motivo, dove si sostiene che punteggi relativi alle pubblicazioni “paiono messi a caso” e, comunque, tali da non riflettere la maggior o minore coerenza con le funzioni specificate dal bando.
Il motivo deve essere perciò disatteso nella parte in cui è incentrato sull’esigenza di una valutazione comparativa anche laddove i giudizi collegiali finali abbiano delineato una chiara graduatoria di merito, mentre va accolto, in connessione con il sesto, riguardo a quest’ultimo profilo.
Dai giudizi espressi, infatti, non emerge alcuna particolare considerazione sull’inerenza dell’attività scientifica dei candidati alla chirurgia gastroenterologica, epatobiliare e laparoscopica avanzata. I giudizi collegiali fanno solo generici ed occasionali riferimenti alla “congruità con il settore concorsuale”, senza tuttavia esprimere gli specifici elementi di valutazione che hanno concorso a determinare i punteggi assegnati in relazione a tale parametro.
9 – È altresì fondato il terzo motivo del ricorso incidentale, anch’esso in connessione col sesto.
Viene premesso che l’art. 9 del bando precisa: “Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) “impact factor” totale; d) “impact factor” medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsh o simili)”. Si sostiene quindi che, pur avendo richiamato la previsione nella prima seduta, la commissione, nella fase valutativa, “obliterava affatto tale fondamentale criterio di valutazione che avrebbe portato ad individuare elementi determinanti per apprezzare la produzione scientifica dei candidati … La commissione si limitava cioè a “valutare” … –senza gli indici bibliometrici– le 15 pubblicazioni presentate dai candidati mentre avrebbe dovuto verificare quali fossero i valori di impact factor riferiti a quelle pubblicazioni ed all’intera produzione scientifica dei candidati”, sicché la successiva valutazione sarebbe risultata falsata.
Come rileva lo stesso ricorrente incidentale nel sesto motivo, tali indicatori si riflettono nel criterio C: “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”. Con entrambe le censure si deduce, quindi, che l’assenza di ogni riferimento a tali indici impedisce di verificare come i punteggi numerici assegnati a ciascuna pubblicazione ne abbiano tenuto conto.
Va tenuto presente che il bando (art. 8) richiedeva la “a) valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica svolta, oltre che dell’esperienza professionale posseduta…”. Si deve ritenere che nell’ambito di tale “valutazione analitica” dovessero essere esplicitamente indicati gli elementi di giudizio che hanno concorso nell’attribuzione di un determinato punteggio a ciascuna pubblicazione, e ciò con particolare riferimento agli indici bibliometrici. Non può essere infatti condivisa la tesi del ricorrente Sileri, secondo cui “la difesa dell’interventore non riesce a dimostrare in alcun modo che i voti assegnati alle pubblicazioni scientifiche dei candidati … non abbiano preso in considerazione anche l’impact factor”, dovendosi invece ritenere che facesse carico alla commissione il compito di rendere espliciti i parametri di valutazione in base al criterio in esame, e quindi di chiarire che rilevanza abbiano avuto tali indici nei punteggi assegnati o quali altri criteri siano stati utilizzati per valutare la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”. Non può del resto supplire a tale carenza la successiva comparazione dei rispettivi impact factor effettuata in memoria dal ricorrente Sileri, in assenza di un qualunque elemento che consenta di ricostruire la composizione dei punteggi in questione (risultando peraltro arbitraria una normalizzazione in funzione “dell’età accademica”). Non è cioè sufficiente presupporre, come fa il ricorrente principale, che tali indicatori siano stati adeguatamente considerati, se dai punteggi numerici e dai giudizi espressi non è possibile individuarne l’incidenza e quindi ricostruire le valutazioni che sottostanno ai punteggi assegnati.
10 – Con assorbimento dei restanti profili, il ricorso incidentale va dunque accolto.
Ne consegue, come sopra rilevato, l’improcedibilità del ricorso principale.
Il numero e la complessità delle questioni oggetto dei ricorsi induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrat