Atteso che il diritto allo studio è una posizione soggettiva di rango costituzionale (art. 34 Cost), la predisposizione di una selezione mediante sottoposizione a test d’ingresso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato deve essere logicamente finalizzata a privilegiare i più capaci e meritevoli ed a veder realizzato il loro diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La fissazione di un numero programmato e lo sbarramento dei test di ingresso implica, nella maggior parte dei casi, che il numero delle domande possa essere superiore al numero dei posti disponibili. (Nel caso di specie, la procedura dell’ateneo è stato ritenuta illogica e contraddittoria, laddove l’accesso viene garantito solo su base numerica e nell’ambito dei posti disponibili a chiunque faccia domanda indipendentemente dall’esito dei test di ammissione, ponendo nel nulla l’ordine di priorità della scelta prevista dalla normativa di cui al d.m. sopra citato.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 168
Accesso a numero programmato corsi di laurea delle professioni sanitarie-Posti disponibili-Procedura
N. 00168/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Splendiani, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Cacciatore, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Falcone e Borsellino n. 38;
contro
Università G. D’Annunzio Chieti – Pescara, in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L’Aquila, presso il Complesso Monumentale di San [#OMISSIS#];
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mancini, Chiara [#OMISSIS#] non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria del Concorso per l’ammissione alle Professioni Sanitarie- A.A. 2017/2018 – corso di laurea in infermieristica, pubblicata il 20/09/2017 sul sito dell’Ateneo nella parte in cui non è previsto l’utile inserimento dell’odierna ricorrente ai fini dell’immatricolazione al predetto Corso di Laurea nonché di ogni altro prodromico, conseguenziale e comunque connesso ed in particolare:
1) del bando di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2017/2018 approvato con Decreto rettorale n. 1553/2017 prot. 33587 del 10/07/2017 (in particolare artt. 4 ed 11 ed articoli connessi);
2) degli scorrimenti della graduatoria di merito di cui sopra pubblicati sul sito dell’Ateneo il 03/10/2017 ed il 10/10/2017 e comunque di tutti quelli ulteriori, benché non conosciuti, adottati dagli organi accademici competenti che non prevedano l’utile inserimento dell’odierna ricorrente nella graduatoria per l’immatricolazione al corso di laurea in infermieristica;
3) sempre in parte qua e nei limiti di cui sopra, degli eventuali e comunque non conosciuti, decreti rettorali di approvazione della graduatoria di merito del corso di laurea in infermieristica;
4) del diniego implicito di immatricolazione della sig.ra Splendiani al corso di laurea in infermieristica;
5) del Decreto del MIUR n. 477/2017;
nonchè per la condanna
delle amministrazioni resistenti:
1) al risarcimento in forma specifica ex art. art. 30, comma 3 cpa, con l’inserimento, anche per scorrimento, della ricorrente in graduatoria sulla base del punteggio riportato e, pertanto, la sua immatricolazione, anche in soprannumero, al corso di laurea in infermieristica,
nonchè
2) in via subordinata per il risarcimento in forma generica e per equivalente dei danni da mancata immatricolazione per l’A.A. 2017/2018.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi per le parti l’avv. [#OMISSIS#] Passeri su delega orale dell’avv. [#OMISSIS#] Cacciatore per la parte ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 348/2017 Splendiani [#OMISSIS#], quale partecipante alla procedura selettiva indetta dall’Università intimata con decreto n.1553 del 10.07.2017 per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennali a numero programmato di professioni sanitarie, premesso che l’art. 4 del bando consentiva ai candidati di esprimere fino a tre opzioni di preferenza, di aver quindi indicato in ordine di preferenza i seguenti tre corsi di laurea 1) Ostetricia, 2) Infermieristica 3) Servizi di assistenza, e di essersi collocata al 46° posto della graduatoria di ostetricia con un punteggio di 52,60/90 in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione sui 23 posti disponibili, impugnava gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui veniva autorizzata l’immatricolazione al corso di scienze infermieristiche, opzionato in seconda scelta, dei soli candidati che avevano optato come “prima scelta” per il predetto corso pur avendo riportato un punteggio inferiore alla ricorrente.
Esponeva in particolare che l’ultimo posto utile era stato assegnato alla Pecetta [#OMISSIS#] che aveva riportato un punteggio di 38,00 di gran lunga inferiore al suo, che, con gli scorrimenti di graduatoria del 3 ottobre e del 10 ottobre 2017, gli originari 241 posti disponibili erano stati portati a 279, con assegnazione dell’ultimo posto utile alla [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 34,40, e che, sulla base del punteggio riportato di 52,60, per il corso di laurea in scienze infermieristiche, si sarebbe collocata in posizione utile ossia nella 82° posizione accanto alle concorrenti Nuosci [#OMISSIS#] e Ferrati Mariachiara che avevano riportato 52,50 punti.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,33,34 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 264/1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. M.i.u.r. n. 477/2017, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza;
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.m. n. 477/2017 i candidati ai corsi di laurea delle professioni sanitarie hanno diritto di esprimere l’ordine di preferenza per i corsi per la cui ammissione hanno sostenuto la prova e nella specie, il concorso cui ha partecipato la ricorrente, prevede lo svolgimento della medesima prova per tutti i candidati. Pertanto la valutazione della preparazione dei candidati avviene sulla base di una prova generale unica per tutti i candidati ed a prescindere dalla tipologia del corso di laurea. Gli artt. 4 e 11 del bando ove interpretati nel senso di privilegiare la sola “prima scelta” operata dai candidati, a prescindere dal punteggio conseguito, si pongono in evidente contrasto con il presupposto d.m. n. 477 del 28.06.2017 che collega con il punteggio conseguito anche l’opzione espressa. E’ evidente che l’attivazione dell’ordine di preferenza deve essere subordinato alla valutazione di merito non potendo vanificarne gli effetti.
L’opzione sui corsi di laurea non può restare svincolata dal punteggio conseguito, poiché essa deve poter esprimere una funzione premiale e migliorativa della posizione del candidato risultato idoneo ma non vincitore del corso segnalato come prima scelta, consentendogli di concorrere a parità di merito con gli altri corsi opzionati.
D’altra parte l’unicità ed identità contenutistica della prova di accesso presuppone che il concorso sia unico ed unitario per tutte le professioni sanitarie e quindi funzionale alla formazione di una graduatoria di merito parimenti unitaria, e, considerato che non vi è uno sbarramento di punteggio, il conseguimento dell’idoneità da parte di un ampio numero di candidati finisce per rendere utopistica la aspettativa di poter accedere ai corsi scelti non in via prioritaria.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 Cost., dell’art. 2 del protocollo addizionale alla Cedu del 20.03.1953, e dell’art. 14 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, violazione e falsa applicazione degli artt. 3,97 e 117 Cost.,eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza con particolare riferimento al rapporto fra legittimità dell’accesso programmato e meritocrazia;
I provvedimenti gravati sono lesivi dei principi di uguaglianza fra i candidati e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del diritto allo studio tutelato dall’art. 3 Cost. e, a livello sovranazionale, dall’art. 2 Cedu. che garantisce ai capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi degli studi. L’accesso ai corsi a numero programmato è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale nella misura in cui realizzi il contemperamento tra il diritto di accedere all’istruzione universitaria ed il diritto dei più capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi degli studi (cfr sent. n. 383/1998), ed a sua volta, il concorso pubblico presuppone la necessaria valorizzazione del merito espresso dal punteggio. Nella specie l’esperita procedura concorsuale non sortisce l’effetto di selezionare i migliori ma, postergando il criterio del merito, privilegia le scelte individuali del corso di laurea privilegiando coloro che abbiano conseguito punteggi inferiori a quelli di candidati che pur idonei sono restati esclusi dai posti disponibili.
Sulla base di tali motivi instava per la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica con riferimento all’immatricolazione al corso di laurea d’infermieristica, opzionato in seconda scelta, anche in sovrannumero, il tutto con vittoria di spese.
L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 169/2017 veniva accolta l’istanza di sospensione cautelare ai fini dell’ammissione con riserva.
Alla pubblica udienza di discussione dell’11.05.2018 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. La ricorrente ha partecipato al bando di concorso indetto dalla intimata Università per l’accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie a numero programmato, ed avendo riportato un punteggio complessivo di 52,60/90 non utile a collocarla nell’ambito dei 23 posti disponibili per il corso di laurea in Ostetricia indicato in via preferenziale, ha impugnato, in parte qua, gli atti relativi alla procedura di selezione in argomento, ai fini dell’accesso al corso di laurea in Scienze Infermieristiche indicato come seconda opzione.
Con il presente ricorso la ricorrente, impugnando la graduatoria, il bando e gli atti ad essi presupposti e conseguenziali, lamenta che l’Università intimata, nell’operare lo scorrimento delle graduatoria, abbia privilegiato, ai fini della copertura dei posti disponibili per l’accesso al corso di Laurea in Infermieristica, il criterio delle preferenza manifestata dai candidati postergandolo rispetto alla posizione della graduatoria di merito.
La ricorrente deduce di essere stata illegittimamente penalizzata dal meccanismo posto in essere dall’amministrazione intimata con la conseguenza che, a seguito degli scorrimenti operati, all’ultimo posto disponibile (279mo posto) per l’accesso al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ha avuto accesso la candidata Pecetta [#OMISSIS#] che aveva riportato un punteggio di 38/90 di gran lunga inferiore al suo.
2.1 Ciò posto, va innanzitutto premesso che il concorso in esame risulta bandito ai sensi del d.m. n. 477/2017, anch’esso oggetto di gravame, il cui art. 7, al comma 1, stabilisce che, per i corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo, ed al comma 5 che ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.
Nel bando indetto per l’anno accademico 2017/2018 con D.R.153372017 dall’Ateneo intimato, all’art. 4 rivolto a disciplinare le procedure di iscrizione alla prova di ammissione, i candidati venivano invitati ad esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni di preferenza indicando i corsi prescelti in ordine decrescente dichiaratamente “ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascuno dei Corsi di Laurea oggetto del Bando” (Ostetricia, Scienze Infermieristiche e Servizi di Assistenza).
Il bando inoltre disciplinava una prova unica per tutti i Corsi di laurea oggetto di selezione fissando un punteggio massimo di 90 punti e senza prevedere un punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità.
Quanto alla gestione delle graduatorie, ai sensi dell’art. 11 del bando, era prevista la predisposizione di singole graduatorie di merito per ciascuno dei Corsi di Laurea oggetto di selezione con la precisazione che: “Come previsto al precedente art. 4, nel caso in cui al termine dello scorrimento delle singole graduatorie di merito risultino posti vacanti, si farà ricorso alla seconda, ed in subordine alla terza scelta espressa dal candidato nella domanda di ammissione alla prova”.
3. Ritiene il Collegio che la previsione del bando, correttamente impugnata unitamente alla graduatoria che ne ha fatto applicazione, sia affetta da illegittimità per illogicità ed irragionevolezza.
Non può difatti ritenersi conforme al sistema di reclutamento dei candidati per le professioni a numero programmato, un meccanismo che privilegi la scelta preferenziale individualmente operata dal candidato rispetto alla sua collocazione nella graduatoria di merito.
La disposizione del bando risulta evidentemente affetta da irrazionalità ed irragionevolezza.
Si è innanzi anticipato che, nella disciplina fatta propria dal bando, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale sopra richiamate, per l’accesso alle professioni sanitarie i candidati sostengono una prova unica, il cui contenuto e ambito di conoscenze non viene differenziato e valutato in relazione alle competenze da acquisirsi nell’ambito di ciascun corso di laurea. Ed infatti la prova d’esame è unica per tutti e tre i corsi di laurea oggetto di selezione, e verte sulle stesse materie come specificate in allegato al d.m. n.277 cit.
Anche la valutazione è basata su un punteggio unico e, quanto di più rilevante, non è previsto un punteggio minimo al di sotto del quale il candidato non può conseguire l’idoneità per l’accesso al corso di laurea per cui ha concorso.
Di qui è evidente che il meccanismo di selezione programmato dall’Università intimata non mira, come dovrebbe, a selezionare i più meritevoli per l’accesso ai corsi di laurea in argomento, ma rimette l’assegnazione dei posti disponibili ad un criterio del tutto casuale e probabilistico determinato dal rapporto tra il numero di posti disponibili e di opzioni pervenute. Poiché il diritto allo studio è una posizione soggettiva di rango costituzionale (art. 34 Cost), la predisposizione di una selezione mediante sottoposizione a test d’ingresso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato deve essere logicamente finalizzata a privilegiare i più capaci e meritevoli ed a veder realizzato il loro diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi. La fissazione di un numero programmato e lo sbarramento dei test di ingresso implica, nella maggior parte dei casi, che il numero delle domande possa essere superiore al numero dei posti disponibili. Di qui consegue che nella procedura delineata dall’Ateneo intimato, in assenza di un punteggio minimo di idoneità richiesto dal bando, l’accesso viene garantito solo su base numerica e nell’ambito dei posti disponibili a chiunque faccia domanda indipendentemente dall’esito dei test di ammissione.
Di qui, in presenza di un numero di domande, usualmente salvo eccezioni, eccedenti il numero dei posti disponibili, finisce con l’essere privata di senso ed operatività la scelta preferenziale in ordine decrescente consentita dal bando che opererebbe solo per l’ipotesi, residuale, in cui pervenga un numero di domande con opzioni inferiori ai posti disponibili.
La clausola del bando, per come applicata dall’amministrazione intimata, è illogica e contraddittoria laddove pone nel nulla l’ordine di priorità della scelta prevista dalla normativa di cui al d.m. sopra citato, ma è soprattutto irragionevole in quanto finisce per penalizzare i candidati più meritevoli.
La ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dal corso di laurea in Scienze Infermieristiche prescelto come seconda opzione, avendo ottenuto un punteggio tale da consentirle di collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria. Deve pertanto dichiararsi illegittima la clausola del bando ove applicata alla candidata nella fase antecedente l’immatricolazione, mediante esclusione dalla graduatoria per il corso di laurea indicato nella domanda e per il quale si è utilmente collocata in graduatoria anche come idonea.
Dall’accoglimento del ricorso consegue l’ammissione della ricorrente al Corso di laurea in Scienze Infermieristiche, in sovrannumero, come richiesto in ricorso, e nell’ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi.
Il perseguimento sin dalla fase cautelare dell’interesse della ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea in questione esclude la configurabilità di un danno risarcibile, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria.
Vista la novità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria ed il bando impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere e nei sensi di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/05/2018