N. 00156/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2016, proposto da:
Benedetta [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, Via G. D’Annunzio, 142;
contro
Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliati in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
per l’annullamento
della nota prot. 56303 del 16 dicembre 2015 con la quale il Direttore Generale dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara ha comunicato il rigetto dell’istanza di iscrizione e/o trasferimento dai Corsi Liberi al II anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia avanzata dalla ricorrente in data 02.11.2015; della nota prot. 52986 del 25/11/2015 di preavviso di rigetto di detta istanza; dell’allegato 3) al Manifesto Generale degli studi per l’anno accademico 2014-2015 riguardante la disciplina dell’iscrizione ai Corsi Liberi per l’attribuzione di crediti formativi universitari; nonché di ogni altro atto prodromico, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e udito l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la ricorrente;
Considerato che in vista della c.c. fissata per l’esame della domanda cautelare la ricorrente ha depositato il provvedimento di iscrizione al 2° anno del Corso di Laurea;
Considerato che nella predetta c.c. è stato confermato l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata in questa sede;
Ritenuto ne derivi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Sentite sul punto le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 26 aprile 2016, n. 156
Iscrizione e/o trasferimento dai Corsi liberi al II anno del Corso di laurea in medicina e chirurgia-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere
Data Documento: 2016-04-26
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza