N. 00019/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Corsi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, Via G. D’Annunzio 142;
contro
Universita’ degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Foglietti, [#OMISSIS#] Fuschi, [#OMISSIS#] Grazia Fuschi, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;
per l’annullamento
del decreto n. 112/2015 in data 22 maggio 2015 con il quale il Direttore Generale dell’Università di Chieti – Pescara G. D’Annunzio ha approvato gli atti e la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini della una formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di personale di categoria EP, posizione economica EP1, Area Finanziaria, nella parte in cui è stato dichiarato vincitore il controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara e di [#OMISSIS#] Di Giovanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] Corsi per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Borgoni per l’Amministrazione resistente, l’avv. [#OMISSIS#] Grazia Fuschi per la parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, seconda classificata con il punteggio di 62/70 nella selezione pubblica indetta dall’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato nella categoria EP, impugna la graduatoria finale nella parte in cui non è gli è stata attribuita la prima posizione riconosciuta invece in favore dell’odierno controinteressato con un punteggio di 63/70.
All’udienza del 3 dicembre 2015 la causa è passata in decisione.
2.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.1.- E’ infondata la prima censura relativa all’utilizzo di un’autodichiarazione, di notorietà invece di certificazione, per la comprova dei titoli.
Come rilevato dall’Amministrazione nella relazione del 4 settembre 2015 depositata dall’Avvocatura dello Stato il 7 settembre 2015 e come si evince dagli allegati alla domanda del controinteressato, difatti, quest’ultimo si è avvalso di un modulo all’uopo allegato al bando di concorso, il quale, pur recando la dicitura “atto di notorietà”, reca il riferimento alla dichiarazione di conformità all’originale dei titoli da elencare.
Sicchè da un lato il vizio denunciato ha carattere meramente formale – nel senso che solo l’intestazione del modulo reca un articolo di legge errato mentre il testo e il contenuto corrispondono alla dichiarazione di conformità all’originale dei titoli – dall’altro il controinteressato ha utilizzato proprio il modello indicato dal bando (non impugnato sul punto), il quale all’articolo 3 impone per la dimostrazione dei titoli l’utilizzo indifferentemente sia del modello di cui all’allegato A sia di quello di cui all’allegato B (del quale si è appunto servito il controinteressato medesimo).
2.2. – E’ infondata anche la seconda censura, atteso che nel curriculum del controinteressato sono elencate diverse esperienze anche nel settore privato in cui il medesimo è stato adibito a mansioni gestionali amministrative, e come del pari evidenziato nella succitata relazione dell’Amministrazione del 7 settembre 2015 il bando di concorso, all’articolo 4 lett. b), consentiva di attribuire massimo 6 punti alle attività svolte e agli incarichi conferiti, parametrando detto punteggio sulla base della durata degli incarichi e dell’attinenza delle attività svolte all’area amministrativo-gestionale, presso pubbliche Amministrazioni ma anche presso soggetti privati.
E la commissione esaminatrice nella seduta preliminare del giorno 11 febbraio 2015 ha ribadito il rilievo anche dei servizi svolti presso enti privati, prevedendo un punteggio di 0,30 per ogni 6 mesi di servizio o frazione uguale o superiore a 3 mesi.
Nella medesima seduta la commissione ha poi stabilito di attribuire un punteggio di 0,50 per ogni incarico conferito con provvedimento formale dal Rettore o dal Direttore generale; ed un punteggio di 0,25 per gli incarichi conferirti presso Amministrazioni pubbliche non universitarie.
A fronte della descritta situazione non appare fondata la censura della ricorrente laddove mira a privare il controinteressato di tutti e sei i punti attribuitigli, atteso che vi sono nel suo curriculum diversi servizi indicati come attività gestionale e quindi meritevoli di considerazioni ai fini del punteggio, sia pur se svolti alle dipendenze di enti privati.
2.3. – Il ricorso appare viceversa fondato, laddove si evidenzia una presunta ingiustificata attribuzione di un punteggio identico (il massimo di 6 punti) per i titoli di servizio sia alla ricorrente sia al controinteressato.
Sul punto difatti dal verbale della commissione del 9 aprile 2015 (n.4) non si evincono le ragioni di un punteggio identico a fronte di curriculum cheictu oculi appaiono molto diversi tra loro.
Peraltro, la funzione dei punteggi è proprio quella di graduare i meriti, sicchè la previsione di un tetto massimo al punteggio non di per sè è ragione sufficiente per appiattire tutte le valutazioni verso l’alto, così pregiudicando irragionevolmente i più meritevoli.
A tal proposito, l’attribuzione dei criteri fissati nel verbale del giorno 11 febbraio 2015 non risulta motivata e giustificata in modo specifico e dettagliato per ciascun candidato sicchè è impossibile per il Giudicante individuare univocamente il procedimento logico seguito dalla commissione nella valutazione dei titoli, senza ricorrere a soluzioni opinabili e sostituirsi all’Amministrazione, evenienza che proprio l’onere motivazione degli atti amministrativi mira ad evitare.
2.4. – Il quarto motivo non è fondato perché contiene generiche censure nel merito della prova scritta del controinteressato, peraltro non supportate neanche da una dettagliata disamina tecnica idonea a mettere in luce un eventuale manifesto errore di giudizio, all’interno dei noti limiti del sindacato giurisdizionale in materia.
3. – Le spese possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati quanto alla valutazione dei titoli di servizio, di cui all’articolo 4 lett. b) del bando, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione resistente di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza e con Commissione in diversa composizione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6032 del 2013), al riesame della valutazione di detti titoli della ricorrente e del controinteressato, sulla base dei parametri prefissati dal bando e specificati dalla Commissione nella seduta del giorno 11 febbraio 2015, fornendo adeguata e dettagliata motivazione al punteggio attribuito a ciascun titolo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)