E’ nullo, per violazione del giudicato, il provvedimento emesso dalla commissione giudicatrice, a seguito di pronuncia di annullamento di una procedura valutativa per la copertura di un posto per professore ordinario, laddove detta commissione, pur avendo sostituito, aumentandolo con riferimento alla valutazione dell’attività clinica e dell’apporto individuale nelle pubblicazioni, il giudizio finale collegiale del ricorrente vittorioso, non abbia poi tratto le dovute conseguenza in termini di giudizio finale, manifestando così un comportamento irragionevole.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 novembre 2014, n. 437
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-violazione del giudicato
N. 00437/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Binazzi, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Baldoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via Firenze N.122;
contro
Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
nei confronti di
[#OMISSIS#] Salini, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
[#OMISSIS#] Buzzi, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara n. 9 del 9 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il verbale straordinario del 4 gennaio 2013 con il quale la Commissione giudicatrice ha giudicato idonei i controinteressati nella procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 Professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/33 “Malattie dell’Apparato Locomotore” della Facoltà di Scienze dell’Educazione Motoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; di [#OMISSIS#] Salini e di [#OMISSIS#] Buzzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, l’avvocato Distrettuale dello Stato Massimo Lucci per le Amministrazioni resistenti, gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] per le parti contro interessate.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente impugna il “verbale straordinario” del 4 gennaio 2013 (ed il decreto del Rettore n. 9 del 9 gennaio 2013, di approvazione del verbale) con il quale l’Università resistente ha inteso ottemperare alla sentenza n. 385 del 2012 di questo Tribunale, che ha annullato gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MED/33 “malattie dell’apparato locomotore”, nella parte in cui:
I.- né nei giudizi individuali né in quello collegiale si fa alcuna menzione dell’esperienza del ricorrente svolta presso un IRCCS in qualità di direttore del centro di chirurgia dell’anca, attività che viceversa costituisce titolo valutabile ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera b) del d.p.r. n. 117 del 2000;
II.- né nei giudizi individuali né in quello collegiale emergono le ragioni per cui non è stato dato sufficientemente valore nel giudizio sintetico della Commissione (molto buono per il ricorrente, eccellente per il candidato Salini e complessivamente molto buono per il candidato Buzzi) all’attività clinica svolta dal ricorrente, nonostante egli vantasse un’esperienza professionale ed un numero di interventi superiore a quello dei candidati risultati vincitori;
III.- vi è un contrasto tra i giudizi individuali e quello collegiale relativo alle pubblicazioni, laddove il ricorrente e il candidato Salini, nonostante abbiano ottenuto entrambi tre valutazioni di alto valore e due di medio valore con riferimento all’apporto individuale, hanno ricevuto il primo un giudizio di medio valore ed il secondo di alto valore.
Quanto al punto I., la Commissione afferma e “chiarisce” di aver esaminato il titolo di direttore del centro di chirurgia dell’anca “sebbene tale attività non si sia riflessa in un’analitica valutazione”, e che di essa si sarebbe tenuto conto nel giudizio collegiale del verbale n.2-3, nella parte riguardante l’attività clinica del ricorrente.
Quanto al punto II., la Commissione riformula il primo periodo del giudizio collegiale relativo all’attività clinica del ricorrente, di cui al verbale n.2-3 del 7 aprile 2010, sostituendo la frase “il curriculum formativo arricchito da numerosi soggiorni all’estero è particolarmente buono, come l’attività clinica e quella pubblicistica” con quella “il curriculum formativo arricchito da numerosi soggiorni all’estero è particolarmente buono, come l’attività clinica, ottima quantitativamente e molto buona per casistica operatoria, e quella pubblicistica”, s’intende lasciando tuttavia inalterato il giudizio finale di molto buono.
Quanto al punto III., la Commissione ha riformulato anche il secondo periodo del verbale n. 4 del 27 aprile 2010, relativamente al giudizio collegiale sul ricorrente, ove è stato assegnato un giudizio di alto valore anche all’apporto individuale nelle pubblicazioni.
Dopo aver proceduto in tal senso, la Commissione, in sede di riesame, ha concluso affermando che tali modifiche non comporterebbero variazioni nei giudizi finali, e quindi ha deciso di confermare i risultati della procedura comparativa.
2.- Nel ricorso si censura tra l’altro la circostanza che la Commissione non abbia proceduto con una diversa composizione e che la medesima abbia poi eluso la sentenza n. 385 del 2012, limitandosi ad un’esecuzione meramente formale, sostituendo alcuni aggettivi e non traendo le razionali conseguenze nella valutazione finale.
3.- All’udienza del 2 ottobre 2014 la causa è passata in decisione.
3.1.- E’ infondata l’eccezione di inammissibilità per mancato rispetto del [#OMISSIS#] di ottemperanza, atteso che, innanzitutto, nel ricorso sono contenute anche censure proprie avverso il provvedimento riesame che non sono riconducibili alla categoria della violazione o elusione del giudicato.
Difatti, la circostanza che la Commissione non abbia proceduto in diversa composizione non attiene alla violazione o elusione del giudicato (non essendo statuito nulla in proposito in sentenza), ma ad un vizio proprio del provvedimento di riesame.
Peraltro, anche il controinteressato Salini [#OMISSIS#], a pag. 23 della memoria depositata il 17 luglio 2014, rileva, seppure ai soli fini di farne valere la tardività, la presenza di una censura nuova e non coperta da precedente giudicato (vale a dire l’omessa valutazione di un ulteriore incarico del ricorrente).
Quindi, ai sensi dell’articolo 32 comma 1 c.p.a., il ricorrente ha correttamente scelto il [#OMISSIS#] ordinario.
E’ appena il caso di osservare, a tal fine, che la scelta del [#OMISSIS#] (che vede la prevalenza di quello ordinario nel caso di cumulo di azioni) precede ovviamente la trattazione e quindi il giudizio sull’ammissibilità, ricevibilità e fondatezza delle azioni, e pertanto si basa giocoforza sulla prospettazione di parte.
Alla luce della prospettazioni di alcuni vizi autonomi rispetto alla violazione del giudicato, il Collegio ritiene pertanto di dover affrontare le azioni cumulative, cognitorie e di ottemperanza, in sede di [#OMISSIS#] ordinario.
Del resto, come noto, nel giudizio amministrativo, la giurisprudenza consente al Collegio di qualificare in termini di azione di nullità l’azione che mira a far valere la violazione del giudicato, sebbene la parte abbia indicato il vizio come di annullabilità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1236 del 2014).
Peraltro, come rilevato dal ricorrente a pag. 3 della memoria del 25 luglio 2014 e non oggetto di contestazione in fatto, il ricorso è stato notificato rispettando i termini dimidiati di deposito ex articolo 87 cpa e quindi nessuna preclusione vi sarebbe alla conversione del [#OMISSIS#] ai sensi dell’articolo 32 cpa, oltre a difettare conseguentemente l’interesse della parte controinteressata ad eccepire il mancato rispetto del [#OMISSIS#] camerale.
3.2.- Nel merito il ricorso è manifestamente fondato.
Appare sin troppo evidente, difatti, che la Commissione, pur avendo sostituito il giudizio finale collegiale del ricorrente, aumentandolo, con riferimento alla valutazione dell’attività clinica e dell’apporto individuale nelle pubblicazioni, non abbia poi tratto le dovute conseguenze in termini di giudizio finale, manifestando così un comportamento irragionevole.
In particolare, confrontando il giudizio corretto del ricorrente con quello del vincitore Buzzi [#OMISSIS#], non si giustifica come mai al primo sia stato confermato il giudizio di molto buono e non sia stato attribuito quello di ottimo.
Difatti, il curriculum formativo del ricorrente è giudicato particolarmente buono, quello di Buzzi molto buono; l’attività clinica del ricorrente è indicata in modo specifico come ottima quantitativamente e molto buona qualitativamente; l’apporto individuale del ricorrente è giudicato di alto valore, mentre quello del candidato Buzzi solo di media entità.
Il ricorrente, pertanto, vanta ora un [#OMISSIS#] giudizio quantomeno per l’apporto individuale nelle pubblicazioni e per l’attività clinica, a fronte di un peggior giudizio solo nell’attività didattica, pertanto, ragionevolmente, egli avrebbe dovuto ricevere almeno un giudizio pari a quello del candidato Buzzi, cioè ottimo.
Sotto questo profilo, appaiono quindi fondate le censure del ricorrente, laddove evidenzia la circostanza che la Commissione non ha esattamente adempiuto al giudicato di cui alla sentenza n. 385 del 2012, non avendo fatto scaturire dalle modifiche al giudizio collegiale anche le conseguenze sulla valutazione finale, che per quanto appena osservato dovrebbe essere di ottimo.
Tale vizio determina la nullità del provvedimento impugnato in parte qua e conseguentemente permane l’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato, con l’ulteriore vincolo determinato dal contenuto della presente motivazione.
L’accoglimento delle censure sostanziali e la natura ormai vincolata, e satisfattiva per il ricorrente, del giudizio che residua in capo all’Amministrazione resistente, consente l’assorbimento della censura di incompetenza della Commissione esaminatrice in sede di riesame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto dichiara la nullità degli atti impugnati, permanendo così l’obbligo dell’Amministrazione di completare l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 385 del 2012 di questo Tribunale, riprovvedendo alla formulazione del giudizio finale nei termini indicati nella presente motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente e i controinteressati al pagamento, in solido tra loro e in parti uguali, della somma complessiva di euro 4.500,00 a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)