Illegittimità dell’operato della Commissione, atteso che la medesima non ha dato alcuna specifica rilevanza in sede di formulazione dei giudizi alle specifiche funzioni didattiche e scientifiche richieste dal bando.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 agosto 2017, n. 233
Procedura concorsuale professore Associato-Criteri bando
N. 00233/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via [#OMISSIS#] Polo, 3;
contro
Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata in L’Aquila;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Iezzi, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tripodi non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. 570, prot. 20479 del 10 maggio 2016 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara ha approvato gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso il dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche; dei verbali della commissione n. 1 del 16 febbraio 2016, n. 2 dell’8 marzo 2016, n. 3 del 18 marzo 2016, n. 4 del primo aprile 2016, n. 5 del 2 aprile 2016; della relazione finale del 2 aprile 2016; dell’atto di nomina della commissione prot. 57426 del 24 dicembre 2015; di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Russo per la ricorrente, l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per la chiamata di 1 posto di professore di seconda fascia –settore concorsuale 06/F1, settore scientifico disciplinare MED/28, Malattie odontostomatologiche- presso il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche dell’Università resistente, al cui esito si è classificata in posizione non utile.
Impugnando gli atti della procedura, con i primi due motivi sostiene che la commissione giudicatrice non sarebbe stata costituita regolarmente: in primo luogo perché non si è proceduto al rinnovo integrale della stessa dopo lo scioglimento di quella in origine nominata e, inoltre, in quanto uno dei suoi componenti avrebbe dovuto astenersi.
Con il terzo motivo evidenzia che il Bando (artt. 1, 8, 9) prevedeva la chiamata di un abilitato alle funzioni di professore associato con curriculum nella “funzione dell’apparato stomatognatico”, per sostenere che la commissione avrebbe dovuto, da un lato, specificare i criteri di valutazione in modo che gli stessi fossero strumentali alla individuazione del candidato maggiormente qualificato per le funzioni di ortognatodontista, e, dall’altro, effettuare la “valutazione comparativa” dei candidati dando conto della maggiore o minore pertinenza dei titoli alle suddette specifiche funzioni. Al contrario, dalla procedura sarebbe invece emersa una graduatoria totalmente sganciata dalla specifica qualificazione richiesta ai candidati. Le funzioni di cui all’art. 1 del Bando sarebbero infatti inerenti ad una disciplina pienamente rispondente solamente alla sua esperienza scientifica, didattica e clinica, essendo il curriculum degli altri candidati (compresa la vincitrice) invece del tutto estraneo alla medesima.
Con il quarto motivo censura la violazione dell’art. 9 del Bando nella parte in cui dispone che “Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) “impact factor” totale; d) “impact factor” medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsh o simili)”, mancando nei successivi verbali ogni riferimento a tali indicatori.
Con il successivo motivo, evidenziato che l’art. 8 del Bando prevedeva che “la Commissione … formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica dei candidati…”, deduce che tutti i giudizi consistono in punteggi numerici che mancano di qualsiasi giustificazione.
Con il sesto motivo passa in rassegna i punteggi assegnati in base ai vari criteri per sostenere che gli stessi non rifletterebbero in alcun modo il sottostante curriculum dei candidati.
Si è costituita in giudizio l’Università resistente con comparsa di stile, a cui ha allegato la relazione amministrativa contenente le controdeduzioni ai motivi di ricorso. Con successive memorie la ricorrente ha replicato ed ha ulteriormente illustrato le sue conclusioni.
2 – Il collegio ritiene fondati gli assorbenti rilievi espressi nei motivi terzo e successivi, con particolare riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, che da sola assorbiva il 40% del punteggio.
2.1 – Riguardo al terzo motivo va considerato che il bando in questione conteneva le seguenti previsioni:
– art. 1: “Specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere: impegno didattico di tipo teorico e di tipo clinico-assistenziale nelle discipline del SSD MED/28, nei corsi di laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale e nel corso triennale di igiene dentale; impegno scientifico: indirizzato allo studio inerente la funzione dell’apparato stomatognatico”;
– art. 8: “La commissione giudicatrice nella prima seduta (…) predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto … delle funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore è chiamato a svolgere per il posto messo a bando, per quanto attiene: a) valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica svolta, oltre che dell’esperienza professionale posseduta per i posti per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale … La commissione previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando”;
– art. 9: “Valutazione della qualificazione scientifica dei candidati: La valutazione comparativa dei candidati è finalizzata alla individuazione del candidato o dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando ed è effettuata sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, e dell’attività didattica svolta dai candidati, e – per le discipline per le quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale – dell’esperienza professionale posseduta”.
Emerge dalle suddette norme che la valutazione era finalizzata ad individuare il candidato più qualificato a svolgere le “specifiche” funzioni didattico scientifiche indicate nell’art. 1, sicché i lavori della commissione dovevano essere necessariamente condotti alla luce di tale criterio di selezione. Dato l’univoco tenore delle richiamate previsioni, va cioè condivisa la deduzione della ricorrente secondo cui la commissione era chiamata a individuare non il candidato maggiormente qualificato nel settore MED/28, ma quello che, nell’ambito di tale settore, fosse risultato maggiormente qualificato a svolgere le specifiche funzioni didattico-scientifiche indicate dall’art. 1.
Contestando la tesi, l’Università ha affermato che il profilo delle funzioni da svolgere “non appartiene all’ambito valutativo del concorso, i cui confini sono delineati esclusivamente dal S.S.D. di appartenenza dei candidati”, richiamando TAR Milano, III, 830/2016, per sostenere che l’interpretazione del bando proposta dalla ricorrente si porrebbe in contrasto con l’art. 18 della L. 240/2010 (“Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia … e specificamente dei seguenti criteri: a) … specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”). Ciò in quanto “la norma richiede che la specificazione dell’eventuale profilo avvenga ‘esclusivamente’ tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Tale profilo è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle ‘informazioni’ sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale individuato” (TAR Milano cit.).
Va in senso contrario rilevato che, diversamente dalla fattispecie richiamata, le clausole del bando invece qui evidenziano che l’indicazione delle “specifiche funzioni” didattico-scientifiche non è stata fornita alla stregua di mere “informazioni”, bensì per collegare ad esse l’individuazione del candidato maggiormente qualificato a svolgerle, come del resto la stessa Commissione ha esplicitamente ribadito nel verbale n. 1.
Del resto, a ritenere tali clausole illegittime perché in contrasto con la normativa suddetta, la commissione non aveva il potere di disapplicarle, considerata tra l’altro la circostanza che la formulazione del bando era tale da indurre i candidati a selezionare le pubblicazioni da sottoporre a valutazione proprio in base alla loro congruenza con le funzioni didattico-scientifiche ivi indicate.
Che tale parametro dovesse sovrintendere l’elaborazione dei singoli criteri di giudizio in relazione a ciascun elemento di valutazione, ai sensi dell’art. 8, o che dovesse formare oggetto della valutazione comparativa di cui all’art. 9, ciò che in ogni caso emerge dagli atti è la mancanza di una qualunque indicazione in grado di chiarire come sia stata condotta tale valutazione. Il sottostante criterio ispiratore della procedura risulta, anzi, essere stato apertamente disatteso attraverso la sostanziale riformulazione di uno dei criteri fissati dal bando ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche (“b– congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire”), effettuata in sede di definizione del concetto di “congruenza”. La commissione ha infatti riferito la stessa (verbale n. 1) al “settore concorsuale per il quale è stata bandita la procedura”, e quindi al settore “06/F1 – Malattie odontostomatologiche”, invece che al profilo da ricoprire come individuato nel bando. Il che evidenzia come all’attinenza (o meno) delle pubblicazioni alle specifiche funzioni didattiche e scientifiche di cui all’art. 1 del bando non sia stata data alcuna specifica rilevanza in sede di formulazione dei giudizi.
2.2 – Le censure articolate nei successivi motivi possono essere trattate congiuntamente nella parte in cui riguardano la valutazione delle pubblicazioni.
Va rilevato che la Commissione, dopo aver richiamato nel verbale n. 1 i criteri stabiliti dal bando [“a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”], ha quindi definito i concetti di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza, rilevanza scientifica ed ha stabilito di articolare la valutazione dei candidati tramite un punteggio da 0 a 6 (da insufficiente a eccellente) corrispondente la seguente griglia di valutazione: “0 insufficiente = inteso come segue: non si evidenziano elementi minimi; 1 appena sufficiente = inteso come segue: si rilevano elementi minimi; 2 sufficiente = inteso come segue: si rilevano elementi appena adeguati; 3 discreto = inteso come segue: sussistono elementi adeguati; 4 buono = inteso come segue: sussistono elementi rilevanti; 5 ottimo = inteso come segue: sussistono elementi rilevanti e soddisfacenti; 6 eccellente = inteso come segue: sussistono elementi molto rilevanti e molto soddisfacenti”.
Le operazioni sono consistite nell’espressione dei giudizi individuali dei singoli commissari, a cui sono seguiti i giudizi collegiali, in entrambi casi espressi con l’assegnazione, in relazione a ciascun criterio, di un punteggio numerico, aspetti tra l’altro censurati dalla ricorrente sotto il profilo del totale difetto di motivazione in relazione alla previsione contenuta nell’art. 8 del bando, secondo cui “La Commissione … formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica dei candidati…”.
Tra i molteplici profili segnalati in ricorso, sono in particolare condivisibili quelli riferiti alla “determinazione analitica”dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione (criterio d). Viene in particolare censurata l’espressione del giudizio sulle pubblicazioni degli altri candidati anche dove il loro apporto non era desumibile in base ad alcun criterio oggettivo “riconosciuto nella comunità scientifica di riferimento”, essendo stato tale contributo invece desunto sulla base di criteri tautologici (“enucleabilità dell’apporto del candidato rispetto all’apporto degli altri autori”) o in aperta contraddizione (“coerenza del lavoro con l’attività scientifica complessiva”; “ove siano presenti più di 3 nomi per l’apporto individuale del candidato, si farà riferimento a quanto dichiarato dal candidato stesso in sede di compilazione della domanda…”) con la regola (verb. n. 1) secondo cui “saranno valutabili solo pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile”). Invece, non sarebbero stati adeguatamente valutati i suoi lavori nonostante il proprio apporto fosse sempre enucleabile oggettivamente in quanto risultante dalle stesse pubblicazioni.
Va rilevato che la commissione ha fatto applicazione dei suddetti “criteri riconosciuti” allorché ha stabilito che “primo o ultimo posto sono oggettivamente enucleabili” (verb. n. 1), sicché gli altri criteri, ed in particolare “quanto dichiarato dal candidato stesso in sede di compilazione della domanda”, è da ritenere fossero inerenti alle situazioni in cui il nome del candidato era collocato in posizione diversa. Il che rende fondata la tesi della ricorrente che evidenzia come sia stato così disatteso il criterio secondo cui il contributo individuale degli autori in posizione diversa dalla prima (ideatore della pubblicazione) e dall’ultima (coordinatore della ricerca) doveva comunque risultare oggettivamente dal testo della pubblicazione. Depone in tal senso quanto specificato dalla stessa commissione nel verbale n. 1: “saranno valutabili solo le pubblicazioni nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile”, da cui può evincersi l’intendimento di escludere dalla valutazione quelle che non recassero al loro interno indicazioni atte a rendere riconoscibile lo specifico contributo del candidato.
I diversi criteri elaborati, poiché fanno riferimento ad elementi extratestuali ed in particolare alla successiva dichiarazione del coautore-candidato, risultano perciò incoerenti con l’intento di delimitare l’ambito di valutazione alle sole pubblicazioni “nelle quali” vi fosse un riscontro dell’effettivo ruolo del coautore. È dunque vero, come sostiene l’amministrazione in sede difensiva, che l’art. 9 lett. d), nello stabilire che l’apporto individuale andava verificato “anche” sulla base dei “criteri riconosciuti”, non precludeva la possibilità di enucleare altri criteri, ma ciò doveva essere effettuato tenendo presente che la ratio del bando era diretta a valorizzare criteri tendenzialmente oggettivi, esigenza peraltro avvertita dalla stessa commissione allorché ha stabilito “che saranno valutabili solo le pubblicazioni nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile”. Va del resto considerato che l’elaborazione di ulteriori criteri doveva essere comunque preordinata alla maggiore selettività (art. 8 del bando: “la Commissione … individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando”), caratteristica palesemente estranea al criterio che assegna alla dichiarazione del candidato [#OMISSIS#] probante di un apporto non risultante, invece, dalla pubblicazione.
Il contenuto del verbale n. 4 (“Dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione dai candidati ed altri coautori, la commissione rileva che il contributo scientifico di ciascun candidato è enucleabile, distinguibile e valutabile tenuto conto dei criteri espressi e riportati nel verbale n. 1. Pertanto unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati”) evidenzia perciò il difetto di “determinazione analitica” e l’assenza di riferimenti a criteri riconosciuti che consentissero il riscontro di tale giudizio generalizzato.
Tali vizi si manifestano anche riguardo alla valutazione delle pubblicazioni della ricorrente, rispetto alle quali vengono ampiamente contestati (p. 33 e ss. e nota 8 del ricorso) i giudizi riferiti al suddetto criterio d), evidenziandosi in particolare come le sia stato negato il massimo punteggio anche laddove (pubblicazioni 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 e 14), pur non figurando né primo né ultimo nome, il suo apporto risultava dal testo stesso della pubblicazione: così è per la n. 5, dove è specificato, rispetto sia al primo che al secondo autore (la ricorrente), che “These authors contributed to the study as principal investigators”, per la n. 6, dove è presente analoga formulazione, ed in genere per le altre, in cui comunque sono presenti riferimenti al ruolo dei singoli autori. Si fa riferimento a pubblicazioni su riviste che hanno adottato una politica di “massima pubblicizzazione ed oggettivazione” dell’apporto individuale, che si concretizza nell’inserimento di uno specifico paragrafo, approvato dagli autori, nel quale viene indicato il ruolo di ciascuno.
Deve escludersi che si tratti di rilievi diretti a sindacare l’ambito tecnico-discrezionale riservato alla commissione, posto che le deduzioni della ricorrente investono lo scorretto uso dell’unico criterio valorizzato dall’art. 9 lett d) del bando ed il ricorso a criteri manifestamente privi di obiettività, in ogni caso in assenza di una motivazione riguardo alle ragioni della mancata considerazione di quanto attestato da tutti gli autori nella stessa pubblicazione, che mostra di essere criterio più aderente alla regola secondo cui “saranno valutabili solo le pubblicazioni nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile” rispetto alla dichiarazione resa dal candidato o al giudizio di “coerenza” con il resto della produzione scientifica.
Va ancora tenuto presente che la commissione stessa aveva precisato che l’attribuzione dei punteggi in base agli altri criteri relativi alle pubblicazioni “avviene sull’apporto del candidato”, sicché, risultando viziato il processo di valutazione di tale apporto, ne risulta inficiata l’intera valutazione delle pubblicazioni.
L’evidenziata [#OMISSIS#] data dal bando a criteri quanto più possibile oggettivi porta a condividere, per analoghe ragioni, anche il quarto motivo, con cui si sostiene la ulteriore violazione dell’art. 9, non risultando dagli atti alcun riferimento agli indicatori ivi indicati, e ciò pur dopo che la commissione aveva ribadito nel verbale n. 1 l’intenzione di avvalersene.
2.3 – L’incertezza riguardo al ruolo avuto da ciascuno di tali criteri e “sotto-criteri” nella formulazione del giudizio inerente la “valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche”, fa del resto emergere come il punteggio assegnato si esaurisca in una mera formulazione numerica che non può ritenersi espressiva “di un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica dei candidati”.
In presenza di punteggi numerici di per sé non esplicativi, in quanto ancorati a criteri non oggettivi [come invece erano, ad esempio, quelli b), c), d), e), f), relativi alla valutazione della ricerca scientifica], la commissione aveva dunque l’onere di dar seguito al proposito, “qualora ritenuto dalla stessa utile, ai fini della valutazione comparativa, di specificare la valutazione della produzione scientifica … esprimendo un motivato giudizio riassuntivo con relativa argomentazione”, dovendo essere riferita “l’utilità” di tale argomentazione all’esigenza di chiarire un giudizio che punteggi numerici, griglie di valutazione e criteri di riferimento di per sé non erano in grado di esplicitare.
Non può essere dunque condivisa l’osservazione difensiva che il punteggio numerico non richiedeva alcuna ulteriore motivazione in quanto ancorato a criteri motivazionali predeterminati, posto che nella fattispecie il punteggio è stato invece collegato ad una griglia di valutazione che di per sé non consente di verificare il giudizio rispetto a ciascuna pubblicazione. È infatti evidente che la suddetta griglia esprime formulazioni alternative dello stesso concetto (5=ottimo=elementi rilevanti e soddisfacenti; 6=eccellente=elementi molto rilevanti e molto soddisfacenti), senza che ciò chiarisca alcunché riguardo alle valutazioni effettuate intorno ai criteri di originalità, rigore metodologico, congruenza, rilevanza scientifica, ecc…
3 – Tali assorbenti considerazioni, in quanto di per sé tali da invalidare la procedura, esimono dall’affrontare le ulteriori questioni.
Il ricorso va dunque accolto con annullamento degli atti della procedura.
Le spese di giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato, vanno compensate in considerazione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di giudizio come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
Pubblicato il 07/08/2017