L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230, sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 ottobre 2015, n. 383
Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
N. 00383/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cacchio, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Dragani, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, Via dei Marsi, 74;
contro
Universita’ degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.[#OMISSIS#];
per l’annullamento
della nota prot. n. 10474 in data 5 marzo 2015 con la quale il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara ha comunicato alla ricorrente la cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età; nonchè con i motivi aggiunti del D.R n. 573 del 12.05.2010 allegato alla nota impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Balloriani e uditi l’avv. [#OMISSIS#] Dragani per la ricorrente e l’avvocato distrettuale dello Stato [#OMISSIS#] Buscemi per l’Università resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la nota dell’Università G. d’Annunzio con cui le è stata comunicata la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dei commi 16 e 17 dell’articolo 1 della legge n. 230 del 2005, “Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età (…)” inoltre “19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha optato per tale regime con istanza dell’8 febbraio 2008.
Ciò premesso, non coglie affatto nel segno la prospettazione dell’Università, secondo cui sarebbe possibile una proroga sino al 70esimo anno di età solo avvalendosi anche del regime di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 di proroga biennale e quindi – siccome peraltro tale opzione non sarebbe ormai non più esercitabile in virtù dell’abrogazione ad opera del d.l. n. 90 del 2014 articolo 1 commi 1 e 2 – non si potrebbe restare in servizio oltre il 68esimo anno di età.
Viceversa, è agevole osservare che lo stesso dato testuale dei commi 17 e 19 in commento rivela in modo chiaro che, da un lato, la proroga sino al 70esimo anno è insuscettibile di ulteriore slittamento anche avvalendosi del regime di cui all’articolo 16 cit. ormai abrogato, e in tal senso và letta l’espressione “ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, dall’altro, per giungere al 70esimo anno non è necessario aver diritto a tale ulteriore proroga biennale: “il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso…”.
L’inciso “ivi compreso”, cioè, vuol solo significare che, anche in ipotesi di richiesta di permanenza in servizio per un ulteriore biennio, non si può andare oltre il limite generale stabilito in anni 70; il biennio opzionale, infatti, verrebbe comunque assorbito, non potendosi raggiungere i 72anni (Cfr. Tar Pescara, sentenza n. 371 del 2012; Tar Veneto sentenza n. 1511 del 2011; Tar Lazio, Roma, sentenza n. 35018 del 2010; Consiglio di Stato, sentenze n.n. 2000 e 2002 del 2010).
Ciò premesso, ne consegue che anche l’abrogazione dell’articolo 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 ad opera della legge n. 114 del 2014 appare neutra ai fini della permanenza in servizio fino ai 70 anni, proprio perchè detto limite massimo era indipendente da tale opzione anche nel vigore della norma.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in euro 3.000, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)