L’ordinamento comunitario si limita a garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, senza interferire sulle singole procedure d’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (art. 149 TCE, ora art. 165 T. Lisbona).
L’accesso programmato presuppone che via sia un limitato numero di immatricolazioni a livello generale, in base a quella che è ritenuta l’offerta nazionale da parte del sistema universitario, con successiva ripartizione dei posti da effettuarsi dal Miur; un tale sistema esige il rigoroso rispetto del principio di parità tra tutti gli studenti partecipanti, i quali devono concorrere, ad armi pari, al raggiungimento del numero ottimale per la frequenza ai corsi. Tali selezioni nazionali escludono ogni possibile rilevanza sia a quella che può essere l’attitudine personale, sia al fatto di aver già frequentato, previo eventuali altri test, uno o più anni di studio presso un’università straniera.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 33
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Legittimità test preselettivo
N. 00033/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] Formisano, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila;
Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”;
per l’annullamento:
-della nota prot. n.27262 del 25 settembre 2013 con la quale l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara ha comunicato al ricorrente il non accoglimento della domanda di trasferimento al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo presentata dallo stessa;
-del D.R. n. 506 del 31 luglio 2013 concernente la disciplina dei trasferimenti e passaggi di corso nella parte in cui si limita la possibilità di partecipare alla procedura di trasferimento;
-della delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2012, nella parte in cui subordina il trasferimento di studenti al superamento di una prova concorsuale per l’accesso ai corsi di laurea; -della circolare MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011 contenente le norme per l’accesso ai corsi universitari, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi gli eventuali regolamenti generali e didattici dell’Ateneo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: l’avv. [#OMISSIS#] Isceri, su delega dell’ Avv.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, e l’ avv.to distrettuale dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il Ministero resistente;
La ricorrente, come da motivi di gravame, impugna gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui precluderebbero, agli studenti di altre Università estere, la possibilità di continuare gli studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l’A.A. 2013/14, presso l’Università “G. D’Annunzio”, che le ha negato il prescritto nulla osta.
La posizione sostanziale, espressa nei plurimi motivi di ricorso, è che sia dichiarata illegittimo l’interposto diniego, ritenendo che il richiesto trasferimento sia possibile anche per gli studenti che hanno frequentato il I^ e II^ anno presso altra Università estera.
Le censure dedotte sono, pertanto, rivolte essenzialmente al D.R. n. 506/2013 ed alla delibera S.A. del 18.9.2012, che limiterebbero, dal punto di vista soggettivo, la partecipazione ai trasferimenti agli iscritti presso gli Atenei nazionali, sul presupposto dell’avvenuto superamento della prova preliminare, che, a suo avviso, sarebbe richiesta solo per l’iscrizione al I° anno.
I ricorrenti sostengono, infine, di aver sostenuto prove di test presso l’Università di provenienza, invocando i principi costituzionali e comunitari, in punto di libera circolazione e di non discriminazione.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, concludendo oralmente per il rigetto.
Alla camera di consiglio, il Collegio, preso atto della richiesta di parte ricorrente perché la controversia sia definita con sentenza immediata (p.21 ricorso) e vista la non opposizione dell’Avvocatura, ha assunto la causa per la decisione.
***
Parte ricorrente lamenta che l’Università “D’Annunzio” non avrebbe stilato alcuna graduatoria di merito in relazione alle varie richieste di nulla osta per il trasferimento e di non aver potuto individuare i contro-interessati.
L’oggetto del gravame è il diniego del nulla osta, per carenza dei requisiti soggettivi, il che esclude logicamente ogni possibile inserimento in una eventuale graduatoria degli ammessi, che sarebbe meramente consequenziale.
Il diniego di nulla osta rappresenta, pertanto una forma di esclusione individuale, immediatamente impugnabile da parte di ciascun interessato.
Passando all’esame del ricorso, va osservato che l’Università “G. D’Annunzio”, nell’ambito della vigente normativa statale, ha esercitata la propria autonomia didattica – organizzativa (D.M. n. 270/22.10.2004, art.6), stabilendo, in presenza di disponibilità limitata di posti per i trasferimenti esterni, il possesso di determinati requisiti (delibera S.A. del 18.07.2012 e D.R. n. 506/31.07.2013): essi sono: 1) essere studenti del corso di laurea specialistica a ciclo unico, attivato ex D.M. 509/99 nella classe 52/S (V^ anno di corso); 2) essere iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, attivato ex D.M. 270/04 (II, III, IV anno di corso). La delibera del S.A. stabilisce, altresì, che potranno iscriversi presso l’Ateneo gli studenti immatricolati, in qualità di vincitori di concorsi nazionali, in applicazione dei decreti Miur, emanati per ciascun anno accademico.
Tali disposizioni (area sanitaria – LM-41), stabiliscono che “eventuali trasferimenti e passaggi saranno accolti esclusivamente su effettiva disponibilità di posti residui relativi alle rispettive coorti di studenti previste nelle precedenti programmazioni” e la valutazione viene fatta sulla base del riconoscimento totale o parziale dei CFU, acquisiti da ciascun interessato, presso la sede universitaria di provenienza. Gli studenti interessati devono inoltrare richiesta di nulla osta al trasferimento al Magnifico Rettore, allegando il curriculum formativo rilasciato dalla sede di provenienza o autocertificazione in merito ai programmi analitici degli esami sostenuti, i CFU conseguiti e le frequenze.
Tale normativa non vi contiene, pertanto, alcuna espressa preclusione per gli studenti provenienti da Università estere; di qui l’infondatezza dei motivi in punto di discriminazione e/o di violazione della libera circolazione.
Per tutti gli studenti sussiste l’obbligo del superamento della prova selettiva d’ingresso, trattandosi di corsi a “numero chiuso”, che è unica sul piano nazionale e è non altrimenti surrogabile.
In merito va ricordato come l’ordinamento comunitario si limita a garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, senza interferire sulle singole procedure d’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (art. 149 T-CE, ora art. 165 T. Lisbona), di cui ne è stata riconosciuta la legittimità (C.S., VI, n. 2063/10.4.2012 e n. 2866/24.5.2013), riconfermata anche di recente dalla Cedu (II, n. 25851/2.4.2013), pronunciatasi proprio con riferimento all’area sanitaria.
La legge n. 264/1999 stabilisce, come regola generale, che sono programmati, a livello nazionale, gli “accessi ai corsi di laurea”, tra cui LM- 41, in conformità della normativa comunitaria ed delle raccomandazioni dell’U.E., che impongono la determinazione di standard formativi; limitare la selezione al solo primo anno d’iscrizione è, pertanto, del tutto riduttivo ed illogico, rendendo di facile elusione quello che è il principio della parità concorsuale. Ed invero, pur dovendosi ritenere che ordinariamente si accede al corso di studi con l’iscrizione al I° anno, il disposto normativo è inequivoco nel porre l’obbligo del test d’ammissione anche per gli anni successivi (C.S., VI, nn. 4657,4658,4659/18.9.2013 e n. 5015/15.10.2013).
Per l’A.A. 2012/13, è stato emanato il D.M. 28.06.2012 che ha previsto aggregazioni di sedi universitarie, con graduatorie comuni, secondo l’ordine di punteggi dei candidati (art.1), stabilendo una prova unica per gli studenti comunitari e non, a contenuto identico per tutto il territorio nazionale; la prova scritta ha un ventaglio di quesiti che va dalla cultura generale, alla logica, alla biologia, alla chimica, alla fisica e matematica, come da programmi allegati, e si svolge lo stesso giorno, con inizio alle ore 11,00 e con durata di due ore.
La sua configurazione, in uno alle evidenziate finalità, ne fanno un passaggio obbligato, non altrimenti eludibile, per il conferimento dei posti predeterminati anche in sede di trasferimento.
L’accesso programmato, infatti, presuppone che vi sia un limitato numero di immatricolazioni a livello generale, in base a quella che è ritenuta l’offerta nazionale da parte del sistema universitario, con successiva ripartizione dei posti da effettuarsi dal Miur (art.3); ciò esige il rigoroso rispetto del principio di parità tra tutti gli studenti partecipanti, i quali devono concorrere, ad armi pari, al raggiungimento del numero ottimale per la frequenza ai corsi.
Tali selezioni nazionali, infine, escludono ogni possibile rilevanza sia a quella che può essere l’attitudine personale, sia al fatto di aver già frequentato un anno di studio presso altra Università estera.
Tale discorso concerne, invero, quelli che sono i posti predeterminati e disponibili anche per gli anni successivi al I° e che sono messi a trasferimento. Essi non possono essere assegnati che in base all’avvenuto superamento della selezione d’ingresso che, come detto, resta valida per l’intero corso di laurea.
Il sistema selettivo “a numero chiuso”, previsto in relazione ai superiori interessi didattici, è stato ritenuto, anche di recente (C. Cost. n. n. 302/11.12.2013), conforme ai principi costituzionali (artt. 2,3,33,34), nonché all’art. 23 del protocollo Cedu (Tar Na, n. 2956/6.6.2013; C.S., II, n. 4616/6.11.2012).
Diversa è la situazione in cui vi sia un esubero dei posti a “numero chiuso”, rispetto ai richiedenti il trasferimento; in tal caso la selezione preventiva di contenimento delle immatricolazioni risulta del tutto superflua e sarà la stessa Università a dover valutare l’opportunità di estendere la possibilità del trasferimento ad altri studenti, sempre per definire il preventivato numero ottimale degli iscritti (Tar Pe n. 418/16.10.2012; Tar L’Aquila n.563/19.12.2012).
Il ricorso è respinto.
Le spese di giudizio, stante la natura della controversia ed i precedenti diversificati orientamenti giurisprudenziali, sono equamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Eliantonio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)