Gli artt. 9, commi 1 e 2, del d.l. 25 maggio 1990, n. 344, costituiscono disposizioni dal carattere transitorio ed eccezionale, destinate ad operare una sola volta nei confronti del personale in possesso dei requisiti previsti alla data della sua entrata in vigore, dovendosi escludere, che, attraverso tale disposizione, il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di accesso all’ottava qualifica, alternativo alla ordinaria procedura concorsuale, riservato, nel tempo, a tutto il personale che, a mano a mano, affluisce alla settima qualifica.
TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 82
Personale universitario non docente-Collaboratore tecnico-Area funzionale tecnico– scientifica, VII qualifica funzionale-Graduatoria-Inquadramento superiore
N. 00082/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00696/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 1998, proposto da:
Nuzzaci [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Graziadei e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ierardi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Avv. in Potenza, Piazzale L.[#OMISSIS#], 12;
contro
Universita’ degli Studi della Basilicata – Potenza -, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l’annullamento,
– del provvedimento n. 248 del 25/06/1998 del Direttore Amministrativo, notificato in data 30 Giugno 1998, avente ad oggetto “Esclusione dalla graduatoria di cui all’art.9 comma 2° del DL 344/90 conv. nella legge n. 21/91.
E per la declaratoria,
– del diritto della ricorrente all’inquadramento giuridico e conseguentemente economico, nel profilo professionale di funzionario tecnico del Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro Forestali dell’Università degli Studi della Basilicata, con decorrenza dal 24 Gennaio 1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi della Basilicata – Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2013 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ierardi e [#OMISSIS#] Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente veniva nominata, con Decreto n. 4 del 04/01/1991, collaboratore tecnico nel ruolo del personale non docente dell’Area funzionale tecnico – scientifica, VII qualifica funzionale presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata.
Con il successivo decreto n. 455 del 27 Maggio 1991 veniva approvata la graduatoria del personale della stessa Università che rivestiva profili professionali di collaboratore tecnico, collaboratore amministrativo, collaboratore contabile e collaboratore di elaborazione dati della settima qualifica, al fine di provvedere all’inquadramento degli aventi diritto nei profili professionali corrispondenti all’VIII° (ottava) qualifica funzionale.
Detta graduatoria veniva modificata a seguito del provvedimento n. 776 del 16 Novembre 1995, sulla base di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/09/1995.
La ricorrente riferisce di aver diffidato l’Amministrazione a procedere al suo inquadramento nella superiore qualifica e, ciò, anche considerando come la pianta organica, approvata in data 22 Luglio 1997, prevedeva per il Dipartimento di Biologia l’esistenza di n. 2 (due) posti di funzionario tecnico.
Malgrado ciò, nelle more di detta diffida, il Direttore Amministrativo, con il provvedimento n. 248 del 25/06/1998, disponeva l’annullamento della graduatoria approvata con Decreto n. 455 del 27/05/1991, come modificata con provvedimento direttoriale n. 776 del 16/11/1995, nella parte in cui includeva la ricorrente tra gli aventi diritto all’inquadramento nel corrispondente profilo professionale dell’VIII qualifica funzionale.
Detto provvedimento veniva impugnato con il presente ricorso nell’ambito del quale si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:
1. violazione del principio del contrarius actus, violazione dell’art. 2 della L. 808/1977, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 dello Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, rilevando come sia il provvedimento n. 776 del 16/11/1995, quanto il Decreto n. 249 del 25/06/1998, fossero stati emanati dal Direttore Amministrativo, mentre la graduatoria risultava approvata dal decreto del Rettore;
2. eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non risulterebbe evincibile dal provvedimento impugnato l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento.
Nel corso del giudizio si costituiva l’Università agli Studi della Basilicata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, chiedendo una pronuncia di rigetto in conseguenza dell’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 06 Dicembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
1. E’ infondato il primo motivo mediante il quale si rileva come l’atto di annullamento avrebbe dovuto essere emanato dal Rettore, organo che aveva emanato il Decreto n. 455/91 e, ciò, in applicazione del principio delcontrario actus, in ragione del quale il provvedimento di autotutela dovrebbe ripercorrere lo stesso procedimento dell’atto che va ad annullare.
1.1 Sul punto va rilevato che, sia il provvedimento di annullamento della graduatoria – quanto il precedente provvedimento di rettifica della stessa -, sono stati emanati dal Direttore Amministrativo, e non dal Rettore come vorrebbe parte ricorrente, in quanto al primo soggetto era attribuita la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione del personale tecnico – amministrativo e, ciò, in applicazione dei principi di cui agli art. 1 e 2 del D. Lgs. n. 29/93.
Un [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. VI, 05-09-2002, n. 4500) ha sancito che ..” il principio relativo al riparto di competenza tra gli organi di governo ed i dirigenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001, si applica anche agli Istituti Universitari: pertanto spetta al direttore amministrativo, e non più al Rettore dell’ Università, la competenza ad adottare i provvedimenti inerenti lo stato giuridico dei docenti”.
1.2 In esecuzione di detta disciplina anche l’art. 15 dello Statuto dell’Università di cui si tratta, attribuiva al Direttore Amministrativo la competenza ad emanare atti in materia di gestione del personale, circostanza quest’ultima ammessa anche da parte ricorrente.
1.3 Si consideri ancora, che come rilevato dall’Amministrazione, senza sul punto risultare smentita, il provvedimento n. 776 del 16/11/1995 era stato adottato in esecuzione di una delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla quale l’atto di annullamento, e lo stesso provvedimento n. 776, non possono non essere qualificati quali atti applicativi.
2. E’, altresì, evidente come non siano da condividere nemmeno le argomentazioni contenute nella seconda censura, in base alla quale si era sostenuto l’esistenza di un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non risulterebbe manifestato l’interesse pubblico all’annullamento.
2.1 Sul punto risulta dirimente constatare come l’Amministrazione ha ritenuto di annullare la precedente graduatoria, in considerazione del venire in essere della sua inidoneità a realizzare l’inquadramento richiesto dall’interessata.
2.1 L’art. 9 comma 2 del D.L. n. 344/90 costituisce, infatti, una disposizione dal carattere transitorio ed eccezionale, in base alla quale l’inquadramento nell’VIII qualifica era previsto solo nei confronti di quei soggetti che erano inquadrati nell’ambito della VII qualifica alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto legge.
2.2 Nel caso di specie detta disciplina risultava inapplicabile alla ricorrente che, in quanto tale, era entrata in servizio successivamente a detta data.
Tale interpretazione risulta confermata da quel [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 08-01-2007, n. 37) nella parte in cui ha rilevato che… “sotto il profilo sistematico, la norma si colloca in un contesto di decretazione d’urgenza, inteso ad attribuire vantaggi una tantum, all’atto della sua prima applicazione. Essa, in particolare, consente il passaggio automatico all’ottava qualifica dei dipendenti in possesso del diploma di laurea o di determinati requisiti di servizio, introducendo, in tal modo, una deroga al principio generale dell’ordinamento di settore, per il quale l’accesso alla qualifica de qua si attua soltanto all’esito di un concorso pubblico, in conformità alla regola sancita dall’art. 97 Cost.. In ragione del suo carattere eccezionale, alla norma in questione non può, dunque, che attribuirsi efficacia transitoria, destinata ad operare una sola volta nei confronti del personale in possesso dei requisiti dalla stessa previsti alla data della sua entrata in vigore, dovendosi escludere, anche per questo profilo, che, attraverso di essa, il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di accesso all’ottava qualifica, alternativo alla ordinaria procedura concorsuale, riservato, nel tempo, a tutto il personale che, a mano a mano, affluisse alla settima qualifica”.
3. E’, allora, del tutto evidente come il tenore della disposizione non consente interpretazioni differenti da quella letterale, in base alle quali la condizione necessaria per la sua operatività è quella di possedere i profili professionali di settima qualifica sanciti dalla norma, al momento dell’entrata in vigore della stessa disciplina.
3.1 Ciò considerato, lo scopo del Legislatore risulta essere estraneo al conferimento, senza alcun limite temporale, di un beneficio di carriera la cui generalizzazione osterebbe con la regola generale, secondo la quale l’impiegato deve eseguire gli incarichi per i quali è stato assunto.
Va in ultimo rilevato, ed al fine di contrastare un’analoga eccezione, che nel provvedimento impugnato sia possibile individuare anche l’interesse pubblico all’annullamento della graduatoria sopra citata e, ciò, in considerazione del fatto che quest’ultima avrebbe potuto rendere possibile, quanto meno in astratto, il conferimento di una qualifica professionale e, ciò, in mancanza dei presupposti sanciti dalla normativa di riferimento.
4. In considerazione dei motivi sopra citati il ricorso può essere respinto.
La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
Angelo [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)