Gli artt. 9, commi 1 e 2, del d.l. 25 maggio 1990, n. 344, costituiscono disposizioni dal carattere transitorio ed eccezionale, destinate ad operare una sola volta nei confronti del personale in possesso dei requisiti previsti alla data della sua entrata in vigore, dovendosi escludere, che, attraverso tale disposizione, il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di accesso all’ottava qualifica, alternativo alla ordinaria procedura concorsuale, riservato, nel tempo, a tutto il personale che, a mano a mano, affluisce alla settima qualifica.
TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 83
Personale universitario non docente-Collaboratore tecnico-Area funzionale tecnico– scientifica, VII qualifica funzionale-Graduatoria-Inquadramento superiore
N. 00083/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00698/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 1998, proposto da:
Bentivenga [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ierardi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Avv. in Potenza, Piazzale L.[#OMISSIS#], 12;
contro
Universita’ degli Studi della Basilicata – Potenza- , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
per l’annullamento,
– del provvedimento n. 249 del 25/06/1998 del Direttore Amministrativo, notificato in data 30 Giugno 1998, avente ad oggetto “Esclusione dalla graduatoria di cui all’art.9 comma 2° del DL n. 344/90 conv. nella legge n. 21/91”.
E per la declaratoria,
del diritto del ricorrente all’inquadramento giuridico e conseguentemente economico, nel profilo professionale di funzionario tecnico del Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del Territorio Agricolo forestale dell’Università degli Studi della Basilicata, con decorrenza dal 24 Gennaio 1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi della Basilicata – Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2013 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ierardi e [#OMISSIS#] Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente veniva nominato con Decreto n. 938 del 04/10/1990 collaboratore tecnico nel ruolo del personale non docente dell’Area funzionale tecnico – scientifica, VII qualifica funzionale presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata.
Con il successivo decreto n. 455 del 27 Maggio 1991 veniva approvata la graduatoria del personale della stessa Università che rivestiva profili professionali di collaboratore tecnico, collaboratore amministrativo, collaboratore contabile e collaboratore di elaborazione dati della settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 01/07/1979, al fine di provvedere all’inquadramento degli aventi diritto nei profili professionali corrispondenti di 8° qualifica funzionale.
In detta graduatoria il Sig. Bentivenga risultava essere collocato al 7° posto tra gli aventi diritto nei limiti delle dotazioni organiche, all’inquadramento nel profilo professionale corrispondente all’8° qualifica professionale.
Detta graduatoria veniva modificata a seguito del provvedimento n. 776 del 16 Novembre 1995, provvedimento mediante il quale il Sig. Bentivenga dal 7° posto veniva collocato all’8° tra gli aventi diritto.
Il ricorrente riferisce di aver più volte diffidato l’Amministrazione al suo inquadramento nel profilo di funzionario tecnico del Dipartimento Tecnico economico per la Gestione del Territorio Agricolo Forestale, considerando come si fosse già provveduto all’inquadramento di un partecipante che seguiva il ricorrente nella graduatoria sopra ricordata.
Nelle more di dette diffide il Direttore Amministrativo, con il provvedimento n. 249 del 25/06/1998, disponeva l’annullamento della graduatoria approvata con Decreto n. 455 del 27/05/1991, come modificata con provvedimento direttoriale n. 776 del 16/11/1995, nella parte in cui include il ricorrente tra gli aventi diritto all’inquadramento nel corrispondente profilo professionale dell’VIII qualifica funzionale.
Detto provvedimento veniva impugnato con il presente ricorso nell’ambito del quale si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:
1. violazione del principio del contrarius actus, violazione dell’art. 2 della L. n. 808/1977, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 dello Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, rilevando come sia il provvedimento n. 776 del 16/11/1995, quanto il Decreto n. 249 del 25/06/1998, fossero stati emanati dal Direttore Amministrativo, mentre la graduatoria risultava approvata dal decreto del Rettore;
2. eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non risulterebbe manifestato l’interesse pubblico all’annullamento.
Nel corso del giudizio si costituiva l’Università agli Studi della Basilicata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, chiedendo una pronuncia di rigetto in conseguenza dell’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 06 Dicembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
1. E’ infondato il primo motivo, mediante il quale si rileva come l’atto di annullamento avrebbe dovuto essere emanato dal Rettore, organo che a sua volta aveva emanato il Decreto n. 455/91 e, ciò, in applicazione del principio del contrarius actus, in ragione del quale il provvedimento di autotutela dovrebbe ripercorrere lo stesso procedimento dell’atto che va ad annullare.
1.1 Sul punto va rilevato che, sia il provvedimento di annullamento della graduatoria – quanto il precedente provvedimento di rettifica della stessa -, erano stati emanati dal Direttore Amministrativo, in quanto a detto soggetto era attribuita la competenza ad adottare i provvedimenti di gestione del personale tecnico – amministrativo e, ciò, in applicazione dei principi di cui agli art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 29/93.
Un [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. VI, 05-09-2002, n. 4500) ha sancito che ..” il principio relativo al riparto di competenza tra gli organi di governo ed i dirigenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001, si applica anche agli Istituti Universitari: pertanto spetta al direttore amministrativo, e non più al Rettore dell’ Università, la competenza ad adottare i provvedimenti inerenti lo stato giuridico dei docenti”.
1.2 Si consideri ancora, che come rilevato dall’Amministrazione – senza sul punto risultare smentita -, il provvedimento n. 776 del 16/11/1995 era stato adottato in esecuzione di una delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla quale il provvedimento di annullamento integrava la fattispecie di un atto meramente applicativo.
2. Non possono condividersi nemmeno le argomentazioni contenute nella seconda censura, in base alla quale si era sostenuto il venire in essere di un eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non risulterebbe evincibile, dal provvedimento impugnato, l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento.
2.1 Sul punto risulta, al contrario, del tutto evidente come l’Amministrazione ha ritenuto di annullare la precedente graduatoria, in considerazione del venire in essere della sua inidoneità a realizzare l’inquadramento richiesto dall’interessato.
2.2 Gli artt. 9 comma 1 e 2 del D.L. n. 344/1990 costituiscono, infatti, delle disposizioni dal carattere transitorio ed eccezionale, in base alle quali l’inquadramento nell’VIII qualifica era previsto solo nei confronti di quei soggetti che risultavano inquadrati nell’ambito della VII qualifica alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto legge.
Detta circostanza era inesistente nel caso di specie e, ciò, in considerazione del fatto che il ricorrente era entrato in servizio successivamente a detta data.
2.3 L’interpretazione sopra citata risulta confermata da quel [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 08-01-2007, n. 37) nella parte in cui ha rilevato che… “sotto il profilo sistematico, la norma si colloca in un contesto di decretazione d’urgenza, inteso ad attribuire vantaggi una tantum, all’atto della sua prima applicazione. Essa, in particolare, consente il passaggio automatico all’ottava qualifica dei dipendenti in possesso del diploma di laurea o di determinati requisiti di servizio, introducendo, in tal modo, una deroga al principio generale dell’ordinamento di settore, per il quale l’accesso alla qualifica de qua si attua soltanto all’esito di un concorso pubblico, in conformità alla regola sancita dall’art. 97 Cost.. In ragione del suo carattere eccezionale, alla norma in questione non può, dunque, che attribuirsi efficacia transitoria, destinata ad operare una sola volta nei confronti del personale in possesso dei requisiti dalla stessa previsti alla data della sua entrata in vigore, dovendosi escludere, anche per questo profilo, che, attraverso di essa, il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di accesso all’ottava qualifica, alternativo alla ordinaria procedura concorsuale, riservato, nel tempo, a tutto il personale che, a mano a mano, affluisse alla settima qualifica”.
2.4 E’ allora, del tutto evidente come il tenore della disposizione non permetta interpretazioni differenti da quella letterale, in base alle quali la condizione necessaria per la sua operatività è quella di possedere i profili professionali di settima qualifica sanciti dalla norma, al momento dell’entrata in vigore della stessa.
Ciò considerato, lo scopo del legislatore risulta essere estraneo al conferimento, senza alcun limite temporale, di un beneficio di carriera la cui generalizzazione contrasterebbe con la regola generale secondo la quale l’impiegato deve eseguire gli incarichi per i quali è stato assunto.
3. Va in ultimo rilevato, ed al fine di contrastare un’analoga eccezione, che nell’ambito del provvedimento impugnato sia possibile individuare anche l’interesse pubblico all’annullamento della graduatoria sopra citata e, ciò, in considerazione del fatto che quest’ultima avrebbe potuto rendere possibile, quanto meno in astratto, il conferimento di un’ulteriore qualifica professionale e, ciò, in mancanza dei presupposti sanciti dalla normativa di riferimento.
4. In considerazione dei motivi sopra esplicitati il ricorso può, pertanto, essere respinto.
La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
Angelo [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)