TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 1342

Procedura Di Valutazione Comparativa Copertura Posto Di Professore Di Prima Fascia-Esclusione Candidato Prova Didattica

Data Documento: 2014-08-01
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, è legittimo il bando di concorso il quale preveda due distinti momenti, subordinando l’ammissione alla prova didattica all’esito positivo della valutazione della posizione curriculare dei candidati. Il giudizio svolto dalla commissione giudicatrice e l’esito del concorso stesso sono infatti diretti a valutare l’idoneità dei partecipanti in ordine allo svolgimento dell’attività didattica, per la quale è necessaria la dimostrazione di specifiche capacità espositive, nonché di pregresse esperienze, risultanti dal curriculum e dalle pubblicazioni scientifiche.
In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità dei vari candidati, ma non impone affatto che ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una specifica valutazione comparativa, non dovendo la commissione esaminatrice necessariamente esternare in un’apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire l’idoneità ad alcuni candidati piuttosto che ad altri, ove dal raffronto dei giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore dei primi (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 27 luglio 2009, n. 4535).

Contenuto sentenza

N. 01342/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2005, proposto da: 
Camilloni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto, 48; 
contro
Universita’ degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento del provvedimento n. 2023 del 4.7.2005 a firma del capo dell’ufficio concorsi dell’università degli studi magna grecia di catanzaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Catanzaro Magna Graecia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso Camilloni chiedeva di annullare il provvedimento n. 2023 del 4.7.2005 a firma del capo dell’ufficio concorsi dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Riferiva: che con decreto era bandita una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 Professore di prima ascia in Med/45; che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando; che con il provvedimento impugnato non era ammessa a sostenere la prova didattica prevista nel bando; che la ricorrente era considerata non adeguata a sostenere la prova didattica.
Impugnava il provvedimento per incompetenza relativa. Riferiva: che il provvedimento era stato emanato dal Capo dell’Ufficio concorsi dell’Università resistente; che tale organo non aveva alcun titolo all’interno della procedura di valutazione comparativa in quanto l’esclusione doveva essere disposta con decreto motivato del rettore.
Impugnava il provvedimento per violazione delle norme in materia di esclusione della procedura di valutazione comparativa di cui al decreto rettorale n. 161/04. Riferiva: che con il provvedimento la ricorrente non era stata ammessa a sostenere la prova didattica prevista dall’art. 7; che aveva diritto, in base al bando, a sostenere la prova didattica, la quale costituiva una prova necessaria ai fini della procedura di valutazione comparativa in quanto concorreva alla valutazione complessiva del candidato, riservata a coloro che non erano professori associati al momento del bando; che dalla lettura complessiva del bando emergeva tale circostanza; che non ricorreva alcuna delle clausole di esclusione previste nel bando; che la valutazione della commissione non poteva inibire lo svolgimento di una prova concorsuale.
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 2, comma 12, del d.p.r. n. 390/1998. Riferiva: che in base alla disposizione citata i candidati che non rivestivano la qualifica di professore associato dovevano sostenere una prova didattica che concorreva alla valutazione complessiva; che con l’atto impugnato era stato impedita al ricorrente di svolgere la prova in oggetto e di essere quindi adeguatamente valutato.
Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione. Riferiva: che la motivazione era insufficiente.
Si costituiva l’Università chiedendo di rigettare il ricorso.
2. L’impugnazione del provvedimento per incompetenza relativa non può trovare accoglimento.
Il provvedimento impugnato non risulta essere stato emesso dal Capo dell’Ufficio Concorsi, come allega parte ricorrente, ma dalla commissione giudicatrice. Come emerge dal provvedimento stesso (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), il Capo dell’Ufficio Concorsi non ha svolto l’attività diretta alla formazione ed emanazione dell’atto, limitandosi a portare a conoscenza del destinatario il provvedimento di esclusione. In tal senso, il provvedimento in questione recita “si comunica che la Commissione giudicatrice in sede di valutazione dei titoli…”, con il conseguente rigetto del motivo di impugnazione proposto.
Si precisa che la valutazione dei titoli e la dichiarazione di idoneità dei candidati risulta di specifica competenza della Commissione giudicatrice, come emerge dall’art. 8 del bando.
3. Parte ricorrente impugna ancora il provvedimento di esclusione ritenendo necessario lo svolgimento della valutazione dei titoli e della prova didattica.
In conformità con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con l’ordinanza del 9.5.2006, depositata in atti, deve, contrariamente, ritenersi che la procedura comparativa preveda due distinti momenti subordinando l’ammissione alla prova didattica all’esito positivo della valutazione della posizione curricolare dei candidati. Il giudizio svolto dalla Commissione giudicatrice e l’esito del concorso stesso è, in particolare, diretto a valutare l’idoneità dei partecipanti in ordine allo svolgimento dell’attività didattica, per la quale è necessaria la dimostrazione di specifiche capacità espositive, nonché di pregresse esperienze, risultanti dal curriculum, e pubblicazioni specifiche. La Commissione giudicatrice può, pertanto, legittimamente ritenere, sulla base del bando di gara e in base alla documentazione depositata dai partecipanti, che un determinato candidato sulla base dei titoli e del curriculum depositato non sia ancora idoneo allo svolgimento di attività di Professore di prima fascia in un determinato settore. Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi, da un lato, che il concorso preveda una duplicità di fasi per la valutazione dei concorrenti, quantomeno con riferimento ai partecipanti che non rivestono la qualifica di professore associato (art. 7 del bando), dall’altro che la Commissione giudicatrice, alla luce della specifica finalità della procedura, possa determinare nel corso della procedura l’inidoneità di un candidato sulla base dei titoli e delle esperienze pregresse del candidato stesso. Nel caso di specie, la commissione giudicatrice ha espresso in maniera unanime il parere che il candidato è inadeguato a essere preso in considerazione ai fini della valutazione comparativa.
Nel senso della sussistenza di un potere di esclusione del candidato anche anteriormente allo svolgimento della prova didattica depone la complessiva lettura del bando di gara, in cui emerge [#OMISSIS#] il riferimento ai requisiti di idoneità e capacità tecnica del candidato. In particolare nell’art. 1 del bando, rubricato “reclutamento”, si evidenzia che il candidato accanto a una documentata esperienza clinica scientifica, deve essere prioritariamente caratterizzato da una comprovata esperienza e responsabilità di pianificazione degli ordinamenti didattici, di valutazione dei percorsi formativi e di coordinamento globale delle attività didattiche nel settore delle professioni sanitarie. I medesimi requisiti e capacità tecnici e scientifici emergono dalla lettura degli artt. 7 e 8 del bando con la conseguenza che la prova didattica costituisce un momento successivo e distinto da quello della valutazione dei titoli e meramente eventuale, nel caso in cui la commissione giudicatrice ritenga il candidato non idoneo allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia nella materia in questione.
Con riferimento alla motivazione del provvedimento deve evidenziarsi che la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere, consiste in un raffronto globale delle capacità dei vari candidati, ma non impone affatto che ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una specifica valutazione comparativa, non dovendo la commissione esaminatrice necessariamente esternare in un’apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire l’idoneità ad alcuni candidati piuttosto che ad altri, ove dal raffronto dei giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore dei primi (Tar Lombardia Milano, Sez. I, 29.7.2009, n. 4535). Nel caso di specie, la comunicazione del Capo dell’Ufficio Concorsi si limita a rinviare ai giudizi individuali espressi dai singoli Commissari, non oggetto di specifica impugnativa né di alcuna richiesta istruttoria da parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. In considerazione della polisemia delle clausole del bando e delle difficoltà ermeneutiche derivanti dallo stesso devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Emiliano [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)