Nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca con sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepire la portata lesiva (cfr. Cons. Giust. Amm., 27 dicembre 2006, n. 843; Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407). Ma siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa, allorquando il bando preveda una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, non essendo elemento tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva ovviamente la facoltà di astensione di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c..
Nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Il criterio di valutazione consistente nel c.d. impact factor non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 dicembre 2012, n. 5021).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 aprile 2014, n. 521
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Incompatibilità
N. 00521/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Senatore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Capparelli, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Palaja Di Tocco in Catanzaro, via Montegrappa, N. 24;
contro
Universita’ della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Tribuzio, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto, 48;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n.2751 del 21.12.2012 di approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico disciplinare ICAR/02-costruzioni idrauliche e marittime e idrologia – presso l’Università della Calabria; del Decreto Rettorale n.1032 del 18.05.2012 di nomina della commissione giudicatrice; e di tutti i verbali e atti e della relazione finale della commissione giudicatrice e in particolare del verbale n.1 del 09.07.2012, del verbale 2.1 del 10.09.2012, del verbale 2.2. del 15.09.2012, del verbale 2.3. del 27.09.2012, del verbale 3.1 del 28.09.2012, del verbale 3.2 del 29.09.2012, del verbale 3.3 del 7.12.2012, della relazione finale del 7.12.2012, del decreto Rettorale n.2757 del 21.1.2012 di nomina a ricercatore di De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università della Calabria e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale n. 3636 del 21 dicembre 2010, veniva bandita dal Rettore p.t. dell’Università della Calabria la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Ingegneria, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia).
Con decreto rettorale n. 1032 del 18 maggio 2012 veniva costituita la Commissione di concorso, che, in data 9 luglio 2012, fissava i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati.
Con decreto rettorale n. 2751 del 21 dicembre 2012, il Rettore approvava gli atti della procedura, dichiarando vincitore il candidato dott. De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il dott. Senatore [#OMISSIS#] impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: il decreto rettorale n. 2751 del 21 dicembre 2012 di approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa per la copertura del succitato posto di ricercatore universitario; il decreto rettorale n. 1032 del 18 maggio 2012 di nomina della Commissione giudicatrice e tutti i verbali e atti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa.
A sostegno del gravame, parte ricorrente deduceva le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., dell’art. 51 c.p.c., eccesso di potere, sviamento di potere, disparità di trattamento e violazione dei principi del giusto procedimento e della par condicio tra i candidati; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; violazione del principio di affidamento;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 DM n.89 del 28.07.2009, in riferimento all’art.1 comma 7 DL 180/2008 conv. L.n.1/2009; violazione dell’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117; DPR n.201/2010; eccesso di potere per travisamento, omessa o insufficiente istruttoria; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
All’esito dell’udienza camerale fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione, il T.A.R. emetteva ordinanza n. 216/2013, depositata in data 9 maggio 2013, con la quale accoglieva l’istanza cautelare.
Con ordinanza n.3527/2013, emessa nella camera di consiglio del 10.09.2013, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare proposto dall’Università della Calabria, ai soli fini della fissazione dell’udienza con priorità.
Con motivi aggiunti, depositati in data 21.11.2013, il ricorrente introduceva nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, originate da un documento rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune di Praia il 3 ottobre 2013 e depositava ulteriore documentazione.
Si sono costituiti l’Università di Calabria, resistente, e il controinteressato, dott. De [#OMISSIS#], instando per il rigetto del ricorso o comunque per l’improcedibilità dello stesso.
Le parti hanno presentato memorie e documenti in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 7 marzo 2014, a seguito di discussione, il ricorso è andato in decisione.
DIRITTO
1. Va, preliminarmente, delibata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, introdotta dal controinteressato con memoria di costituzione in aggiunta al precedente difensore depositata in data 14.06.2013 e sostenuta successivamente anche dall’amministrazione resistente, in sede di memoria ex art.73 D.Lgs.n.104/2010 in data 13.09.2013.
Viene eccepito che l’art. 10 del decreto rettorale n. 3636 del 21 dicembre 2010 specifica che “il decreto di accertamento della regolarità formale degli atti sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet www.unical.it./portale/concorsi/reclutamento. Tale pubblicizzazione dell’avviso vale quale comunicazione ufficiale ai candidati”.
Alla stregua di quanto suesposto, nel caso di specie, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto inoltrato ai fini della notifica presso l’UNEP di Catanzaro in data 26.03.2013 e concretamente notificato all’Università in data 26 marzo 2013 e al controinteressato in data 29 marzo 2013, quindi oltre 60 gg. dall’affissione all’albo ufficiale dell’amministrazione centrale (avvenuta in data 4 gennaio 2013) dell’impugnato decreto rettorale n. 2751 del 21 dicembre 2013, per come emerge dall’estratto dell’atto di approvazione pubblicato sulla G.U. n. 8 del 29 gennaio 2013.
Peraltro, si eccepisce che il ricorrente avesse conoscenza effettiva dei provvedimenti impugnati, avendo questi avanzato due istanze di accesso all’Università, rispettivamente in data 31.12.2012 al n.120036110 ed in data 14.01.2013 al n.130001266.
Tale eccezione va rigettata, siccome infondata.
Nel caso specifico, non essendo prevista la notificazione individuale, l’art. 10 del decreto rettorale n. 3636 del 21 dicembre 2010, dopo avere specificato che “il decreto di accertamento della regolarità formale degli atti sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet www.unical.it/portale/concorsi/reclutamento. Tale pubblicizzazione dell’avviso vale quale comunicazione ufficiale ai candidati”, concludeva che: “Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami del suddetto avviso decorrono i termini di 60 giorni per eventuali impugnative innanzi al T.A.R. e di 120 giorni per eventuale ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato”.
Tale contenuto, peraltro, veniva riprodotto nel decreto rettorale di approvazione degli atti relativi alla valutazione.
Ciò posto, il Collegio osserva che, in linea generale, nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407).
Ma siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa, allorquando il bando (come nel caso di specie) preveda una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo (T.A.R. Genova n.1811/2008).
Peraltro, non risulta che le richieste di accesso avanzate dal ricorrente forniscano prova certa ed inequivoca della conoscenza dell’esito del concorso o del provvedimento conclusivo.
E comunque il principio di affidamento che il ricorrente invoca, in forza del quale lo stesso aveva ritenuto operativa la prescrizione di cui all’art.10 del bando di concorso e del successivo decreto rettorale, giustificherebbe, secondo questo Collegio, la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art.37 c.p.a.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1.Preliminarmente all’esame dei motivi del ricorso, va disattesa la richiesta istruttoria avanzata da parte ricorrente e volta ad acquisire dall’UNICAL atti meglio elencati in due istanze presentate all’Università, entrambe del 1.03.2013.
Infatti, ritiene il Collegio che, non essendo stato dimostrato lo specifico collegamento tra gli stessi (si tratta di n.47 atti) e il giudizio in corso, la richiesta appare meramente esplorativa e pertanto non meritevole di accoglimento.
2.2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce che nel caso che occupa tra il candidato De [#OMISSIS#], risultato poi vincitore, e il Presidente della Commissione giudicatrice, Prof. Versace, esisteva, al tempo dell’espletamento del concorso, uno stretto rapporto di intensa collaborazione professionale, collaborazione didattica e conoscenza e frequentazione, collaborazione e cointeressenza in progetti ed iniziative dentro e fuori l’ambiente accademico che avrebbero determinato l’incompatibilità del prof. Versace a Presidente della Commissione in esame.
Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, sez. VI , sent. 13 marzo 2013 n. 1512 e Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24 maggio 2013, n. 2858), le cause d’incompatibilità sancite dall’art.51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale (cfr. Cons. St. sez VI, sent, 11 gennaio 1999 n.8) rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 5 maggio 1998 n. 631; sez. II, parere 23 febbraio 1994 n. 1335/93; sez. II, parere 29 marzo 1995 n. 841/95; sez. II, parere 12 novembre 1997 n. 2598).
La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art.51 c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 26 gennaio 2009 n. 354).
La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 8/1999 cit.; id., 5 maggio 1998 n. 631; id., 27 giugno 1978, n. 890; sez. II, parere 9 marzo 1994 n. 243), dovendo assumere i caratteri di un sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità d’interessi di carattere economico (Cons. St. sez VI, sent, 11 gennaio 1999 n.8).
2.3. Nel caso di specie non risulta dimostrata una comunanza di vita né di interessi economici tra Presidente e candidato.
Della commissione fa, infatti, parte un professore che è stato relatore della tesi di laurea del vincitore, tutor nell’attività di dottorato, titolare di corsi in cui il controinteressato è stato esercitatore e con il quale il vincitore ha collaborato a progetti di ricerca e ad attività didattica, ma si tratta di rapporti ordinari tra allievo e docente e di normali collaborazioni nell’ambito della comunità scientifica.
Risultano, altresì, pubblicazioni comuni sia tra il vincitore e il prof. Versace che tra questi e il ricorrente.
Risultano, infine, occasionali collaborazioni tra il vincitore e il prof. Versace non riconducibili all’interno dell’ambiente accademico universitario.
In merito all’attività svolta nell’ambito del mondo accademico, valgono le argomentazioni già sopra esposte e condivise dalla giurisprudenza maggioritaria, a cui questo Collegio aderisce.
In particolare, occorre soffermarsi sulle pubblicazioni scritte congiuntamente dal controinteressato ed il Presidente della Commissione, posto che, con riferimento a tali ultime, il ricorrente si duole del fatto che le uniche due pubblicazioni internazionali prese in considerazione dalla Commissione per il dott. De [#OMISSIS#] sono proprio quelle scritte congiuntamente con il prof. Versace ove il contributo è inscindibile.
Al riguardo il controinteressato fa notare che anche il ricorrente ha pubblicazioni svolte in comune con il prof. Versace, di cui la Commissione ha dato atto nel verbale n.2.1, accertando che i lavori complessivamente in comune per il ricorrente fossero in numero totale di 14 rispetto ai 10 del controinteressato.
Peraltro, ciò avvalorerebbe quanto ritenuto dalla [#OMISSIS#] giurisprudenza sul tema ossia la normalità delle collaborazioni scientifiche nello specifico ambito universitario.
Sul punto si osserva che la Commissione nel verbale 2.1, “Vengono quindi prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i Commissari della presente procedura di valutazione o con terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato.
In ordine alla possibilità di individuare l’apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni presentate dai candidati che risultano svolte in collaborazione con i membri della Commissione si precisa quanto segue:
il Prof. Versace ha in comune con i candidati: de [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Senatore [#OMISSIS#], ed in particolare:
con il Dr. De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] i lavori n.1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
con il Dr. Senatore Alonso i lavori n. 5, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 41.
La Commissione, sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Versace delibera di ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito.
Successivamente, dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra tutti i candidati e terzi, la Commissione rileva che i contributi scientifici di tutti i candidati non sono enucleabili e distinguibili (tenuto conto, ad esempio, anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene che non vi siano sufficienti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei coautori) e unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori inviati dai candidati, precisando che l’apporto individuale verrà ritenuto paritetico tra i diversi coautori”.
Pertanto, la Commissione, nell’esercizio dei propri poteri, ha deciso di prendere in considerazione le pubblicazioni scritte congiuntamente tra tutti i candidati e i commissari, specificando che per esse l’apporto individuale sarebbe stato valutato come paritetico tra i coautori.
Peraltro, non risulta normativamente preclusa tale possibilità per la Commissione, né la stessa è causa d’incompatibilità (C.S. n.1615/2003).
Più in generale, si ricorda che non comporta l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore o di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta d’ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi; e ancora, che la mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica, tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione né vizio del procedimento (Consiglio di Stato n. 2858/2013).
Quanto alle forme di collaborazioni tra vincitore e Presidente al di fuori dell’ambito universitario, le stesse appaiono sporadiche e non di rilievo ed entità tali da determinare una situazione di incompabilità.
Vengono, a tal fine, in rilievo, per esempio, il progetto di rivisitazione piano stralcio per rischi idraulico-frana POR-Campania e l’incarico quale tecnico conferito dal prof. Versace ai lavori eseguiti con la dia di cui è titolare lo stesso.
Ebbene, la giurisprudenza anche in questo caso ritiene sussistere situazioni di incompatibilità solo laddove vi sia una stabilità e continuità nel rapporto, nel caso non provate.
Con specifico riferimento, poi, all’incarico di tecnico conferito dal prof. Versace, su cui si appuntano i motivi aggiunti del ricorrente, venuto a conoscenza della relativa documentazione solo successivamente, questi ritiene che lo stesso integri un rapporto di debito-credito e di prestazione lavorativa privata, per avere il candidato vincitore progettato diretto e collaudato opere edili in proprietà del Presidente del concorso, committente dei lavori di cui alla relativa Dia.
Detta fattispecie integrerebbe, altresì, l’ipotesi di cui al comma 2) dell’art.51 c.p.c., configurandosi le “gravi ragioni di convenienza” di cui alla norma in questione.
Va, preliminarmente, dato atto che non risulta provato ai sensi dell’art.2697, comma 1, c.c. l’esistenza di “rapporti di credito o debito” ex art.51, comma 1, n.3) del c.p.c.
La documentazione prodotta dimostra, invece, che il controinteressato è stato incaricato nel 2005 (quindi 7 anni prima del concorso) dal Prof. Versace quale tecnico per il collaudo e la dichiarazione di conformità di lavori eseguiti con Dia.
Il controinteressato sottolinea “la modestissima entità ei lavori eseguiti. Nello specifico la DIA ha riguardato semplicemente la sostituzione di pavimentazione esterna di un terrazzo di circa 25 mq …” e non ha richiesto dal tecnico alcuna progettazione.
Anche in tal caso non si ritiene sussistere un’ipotesi d’incompatibilità, posto che, come detto, non risulta provata l’esistenza di rapporti di credito e di debito e che il detto incarico risulta essere stato di modesta portata, occasionale e risalente nel tempo (Consiglio di Stato, sentenza n.927 del 17.02.2010).
Infine, quanto all’ipotesi prevista dall’art.51, c.2, c.p.c. ovvero la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, l’astensione è in tali casi rimessa alla discrezionalità insindacabile del commissario.
Da tanto discende che, nel caso di specie, non vi era un obbligo di astensione a carico del Presidente della Commissione, non risultando dimostrata alcuna comunanza di vita o d’interessi economici tra lo stesso ed il contro interessato, tale da determinare ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza [#OMISSIS#] una situazione di incompatibilità.
Né d’altra parte il ricorrente ha provato di avere proposto la rituale ricusazione del predetto Presidente di commissione.
Per le medesime argomentazioni sin qui esposte, anche la nomina della Commissione deve considerarsi conforme a legge.
Del resto, anche il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con l’ordinanza n.3527/2013 ha accolto, ai fini di una pronta fissazione nel merito, sulla base della seguente motivazione: “considerato, in tema di valutazione comparativa per ricercatore universitario e di composizione della relativa commissione, l’indirizzo consolidato di questa Sezione secondo il quale la sussistenza di rapporti di collaborazione di natura intellettuale o scientifica non integra causa di astensione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., in quanto non è elemento di per sé tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati (VI, 24 maggio 2013, n. 2858; 18 agosto 2010, n. 5885; 29 luglio 2008, n. 3797; 17 luglio 2001, n. 4957); Ritenuto che le questioni poste relative alla neutralità, al rigore tecnico e all’assenza di pregiudizi nella comparazione controversa, per la loro natura sindacabile in termini di evidente e manifesta illogicità nei suoi concreti profili, devono essere decise nell’appropriata sede del merito, …”.
Alla luce di quanto sin qui esposto, è da ritenersi che le varie forme di collaborazioni evidenziate dal ricorrente tra controinteressato e Presidente della commissione non costituiscono elemento di per sé tale da integrare una causa di astensione e da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, fermo restando la sindacabilità, sotto il profilo di evidente e manifesta illogicità, di questo Collegio in merito alle questioni di neutralità, rigore tecnico e assenza di pregiudizi nella comparazione, poste dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente articola una serie di censure finalizzate ad evidenziare presunti errori ed omissioni compiuti dalla Commissione nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. In particolare, parte ricorrente contesta l’omessa valutazione, in proprio favore, di dati oggettivi riferibili alla propria posizione e l’eccessiva valorizzazione di dati del controinteressato.
Preliminarmente, occorre precisare che, poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del giudice, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350, secondo cui tale valutazione è censurabile esclusivamente, sul piano della legittimità, per vizi logici che devono emergere dalla documentazione prodotta in giudizio e che siano idonei a configurare il vizio di eccesso di potere, non potendo il Giudice entrare nel merito delle relative valutazioni).
Va, altresì, ricordato l’orientamento costantemente sostenuto dal Consiglio di Stato, a cui aderisce questo Collegio, secondo cui nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica: “nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali, prima, e collegiali, poi) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente. Non è, pertanto, condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al “curriculum”, ai titoli e alle prove debba recare una valutazione comparativa” (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705, che conferma T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 23 maggio 2006, n. 1251).
3.1. Tanto premesso, il ricorrente muove censure avverso l’operato della Commissione ed in specie alle valutazioni del Presidente della Commissione, con specifico riferimento agli elementi oggetto di valutazione comparativa indicati nei punti c), d) i) e j) del verbale n.1 della Commissione.
Occorre, anche in tal caso, premettere che, secondo quanto stabilito dalla stessa Commissione nel citato verbale, “la valutazione di ciascun elemento sopra indicato sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989 n.393, nonché di contrattisti ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n.230”.
Venendo alla censura con cui si contesta l’attribuzione del giudizio di “rilevanza” al ricorrente pari a quello attribuito al controinteressato sul punto c) relativo alle “prestazioni di servizi e formazione”, a fronte del fatto che il primo è revisore di ben due riviste ISI, mentre il secondo risulta revisore di una sola rivista ISI con minore impact factor, essa non è fondata.
Il predetto punto c) fa riferimento, secondo le indicazioni della Commissione riportate nel verbale 1), alla prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso soggetti pubblici italiani o all’estero.
Nel verbale 2.3 la Commissione, procedendo all’esame preliminare della documentazione complessiva presentata dai candidati, al punto c) prende atto di tutti i servizi prestati dai candidati, i quali, al pari degli altri elementi, secondo quanto stabilito con il verbale 1), vengono valutati “considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
Ne consegue che il fatto che il ricorrente fosse revisore di due riviste, mentre il controinteressato di una sola, di per sé non costituisce illogicità manifesta nella relativa valutazione, posto che quest’ultima si è fondata su tutti i servizi prestati di cui al detto punto c).
Quanto al fatto che le riviste in cui il ricorrente era revisore avessero un impact factor più alto, esso non conduce a diversa conclusione, posto che “il criterio di valutazione consistente nel cd. impact factor non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni, perchè rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti: invero, lavori pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto possono risultare non particolarmente originali e condurre ad un giudizio sulla maturità scientifica dei candidati che non è coincidente con il punteggio ottenuto in sede di impact factor. Ne discende che l’impact factor rappresenta soltanto uno dei criteri di valutazione, ma non certo l’unico o il principale al quale la commissione debba attenersi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 7 dicembre 2012, n. 5021; in tal senso si veda: T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4294; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502; Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3561).
Alla luce delle superiori argomentazioni, parimenti è a dirsi per la censura relativa all’attività di ricerca formalizzata (punto d), nella quale il controinteressato avrebbe avuto il giudizio di “molto rilevante”, a fronte del giudizio di “rilevante” reso per il ricorrente.
Ed infatti, ferma restando la necessità di guardare al giudizio nel suo complesso e alla natura discrezionale dello stesso, censurabile innanzi a questo Collegio solo per i detti profili di illogicità e irragionevolezza, il numero di mesi di assegni usufruiti dal vincitore è comunque superiore a quello del ricorrente, il che giustifica il giudizio avuto dal controinteressato di “molto rilevante”.
Anche a non volere considerare per il controinteressato i tre anni di assegni di ricerca usufruiti in contemporanea con il triennio del dottorato di ricerca e dunque considerando solo cinque anni di assegni di ricerca, gli stessi sono comunque superiori, congiuntamente allo stage di eccellenza e ai numerosi progetti di ricerca, rispetto ai 46 mesi di assegni di ricerca e uno stage di eccellenza vantati dal ricorrente che hanno fatto conseguire allo stesso il giudizio di “rilevante”.
Va, comunque, dato atto che al riguardo il controinteressato segnala come gli assegni di ricerca siano stati regolati dall’art.51, comma 6, della L.n.449/97 e dunque formalizzati tramite contratti di natura diversa rispetto all’attività di dottorato svolta dallo stesso senza borsa di studio.
Anche la censura relativa alla mancata valorizzazione della partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali del ricorrente (punto i) appare infondata, in quanto non supportata dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che il prof. Senatore abbia riconosciuto allo stesso una valutazione maggiore (“più che rilevante”) rispetto a quella riconosciuta al controinteressato (“rilevante”).
La valorizzazione del criterio quindi vi è stata, fermo restando la complessività del giudizio dei candidati, di cui si è detto.
Quanto al punto “premi e riconoscimenti” (punto j), il ricorrente si duole che tra questi non è stata inclusa a suo favore l’attività di revisore per riviste internazionali, di esperto nel campo della siccità e della carenza idrica all’interno dello Scientific Coordinator Project dell’Integrated Water Resource Management Network, l’essere primo autore in una pubblicazione internazionale.
Anche tale censura è infondata.
Il titolo di revisore, infatti, è stato preso in considerazione nel punto c) “prestazioni di servizi e formazione”, quello di esperto risulta specificamente preso in considerazione nel verbale n.2.3 della Commissione giudicatrice, quanto all’essere primo autore in una pubblicazione scientifica internazionale, non rientrando la sua specifica valutazione né tra i criteri di massima stabiliti dalla commissione e neanche nel D.M. n.89/2009, spettava alla discrezionalità della Commissione la sua valorizzazione.
Più in generale anche per la valutazione dei premi e riconoscimenti, secondo le previsioni della Commissione espresse nello stesso verbale, “la valutazione di ciascun elemento sopra indicato sarà effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
3.2. Per quanto riguarda le contestazioni mosse dal ricorrente in merito alla valutazione delle pubblicazioni, il ricorrente contesta che l’applicazione degli indici come dettagliati dalla Commissione nel verbale n.1), farebbe prevalere il ricorrente sul controinteressato. In particolare, il numero complessivo delle pubblicazioni (41 a fronte di 18), il numero delle pubblicazioni ammesse alla valutazione ISI (6 a fronte di 2), l’indice H-Indez (o indice di Hirsch) (3 a fronte di 1), oltre che l’applicazione degli altri indici, determinerebbero una prevalenza del dott. Senatore sul dott. De [#OMISSIS#]. Ritiene, altresì, che l’indice di Hirsch dovrebbe pesare di più perché indicativo del valore conferito all’opera dello studioso dalla comunità scientifica.
Al riguardo occorre osservare che il D.M. 28 luglio 2009, n. 89, recante parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore universitario, prevede espressamente che le commissioni esamina