TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 1022

Università e Servizio Sanitario Nazionale-Attività assistenziale del docente medico-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2018-05-14
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attività assistenziale del docente medico costituisce un necessario corredo professionale accessorio rispetto all’attività preminente e fondamentale dell’insegnamento delle scienze mediche e, dall’altro lato, preme rilevare che il conferimento d’incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda.
Va quindi affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, quale giudice dei rapporti di lavoro degli impiegati pubblici non contrattualizzati, anche in applicazione del noto principio accessorium sequitur principale, in forma del quale la giurisdizione sulla questione accessoria non può non seguire quella sulla questione principale (in tal senso cfr.: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 28 aprile 2011, n. 326, TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 15 gennaio 2014 n. 15). **Università e Servizio Sanitario Nazionale-Indennità di esclusività-Presupposti** L’indennità di esclusività deve essere corrisposta ai docenti universitari, i quali svolgono attività assistenziale, purché concorrano le seguenti condizioni: (I)  sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 102, comma 1, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia; (II) in tale ambito abbiano optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; (III) la decorrenza e la disciplina dell’indennità di esclusività stabilite con i c.c.n.l. della dirigenza medica sulla base dell’equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale, non potendo essere attribuito a questi ultimi, in attività assistenziale esclusiva, un trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui siano equiparati.

Contenuto sentenza

N. 01022/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2016, proposto da 
Angelo Labate, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Gimigliano, [#OMISSIS#] Larussa, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Gimigliano in Catanzaro, via A. Turco n. 18; 
contro
Universita’ Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’accertamento del diritto al pagamento delle somme indicate nel ricorso a titolo di indennita’ di specificita’ medica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ Magna Graecia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Va premesso che la parte ricorrente è dipendente del Policlinico Universitario dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” in qualità di docente universitario che svolge anche attività assistenziale.
La parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione dell’indennità di specificità medica (corrisposta sino a dicembre 2014 e poi soppressa) relativamente al periodo dal 1 gennaio 2015 al 1 aprile 2016.
L’Università degli Studi resistenti, nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione, ed ha rilevato la prescrizione del credito, ha altresì chiesto la chiamata in giudizio della Regione.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2018 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’azienda Policlinico.
Il Collegio, pur consapevole di discordanti orientamenti giurisprudenziali in materia, ritiene infondata l’eccezione.
L’attività assistenziale del docente medico costituisce un necessario corredo professionale accessorio rispetto all’attività preminente e fondamentale dell’insegnamento delle scienze mediche e, dall’altro lato che il conferimento d’incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda.
Va quindi affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, quale giudice dei rapporti di lavoro degli impiegati pubblici non contrattualizzati, anche in applicazione del noto principio accessorium sequitur principale, in forma del quale la giurisdizione sulla questione accessoria non può non seguire quella sulla questione principale.(in tal senso cfr.: CGA, 28 aprile 2011, n. 326, T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 15/01/2014 n. 15).
2 – Ugualmente non merita accoglimento la domanda dell’Avvocatura dello Stato nell’interesse dell’Università degli Studi resistente di chiamata in giudizio della Regione Calabria.
Alla stregua dell’art. 31, d.P.R. n. 761 del 1979, le spese necessarie per corrispondere l’indennità di equiparazione al personale universitario che svolge attività assistenziale presso le strutture convenzionate sono poste a carico della Regione ai sensi dell’art. 51, l. 23 dicembre 1978 n. 833 e devono essere versate dalla Regione all’Università secondo i criteri e le modalità previste dall’apposita convenzione. Peraltro, sempre sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7, d.lg. n. 517 del 1999, al fabbisogno delle aziende ospedaliere universitarie concorrono sia l’Università (apporto di personale docente e non docente, di beni mobili e immobili), sia la Regione (onere economico finanziario necessario all’espletamento dell’attività ex art. 8 sexies, d.lg. n. 502 del 1992 e successive modificazioni).
Se è vero che il rapporto di impiego del personale medico di che trattasi va riguardato in termini di unitarietà ed esclusività con l’Università degli studi, che resta quindi l’unico contraddittore legittimato, è altrettanto vero che l’Università non solo provvede a null’altro che una mera anticipazione dal proprio bilancio delle somme spettanti ai medici universitari che prestino attività assistenziale, ma è anche tenuta a corrispondere gli importi così come determinati d’intesa con le altre amministrazioni interessate e sulla base di criteri da definirsi con apposita convenzione.
3 – Il ricorso merita accoglimento.
La parte ricorrente è dipendente del Policlinico Universitario dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” in qualità di docente universitario che svolge anche attività assistenziale.
Non è contestato che detta funzione assistenziale viene svolta secondo quanto previsto nella convenzione (Protocollo di Intesa ai sensi del d.lgs.517/99 e L.R. 11/04 che richiama anche la precedente convenzione) intervenuta tra l’Università Magna Graecia e l’Azienda Ospedaliera integrata Mater Domini di Catanzaro, approvata con delibera della G.R. Calabria del 25.10.2004 n. 799, che ha previsto che il trattamento economico (di cui all’art. 9, comma 6, del protocollo) è attribuito ai professori dall’Università (mentre quest’ultima ha il rapporto di provvista con l’Azienda, art. 9, comma 7) e dei successivi atti individuativi e ricognitivi dei professori e ricercatori attivati assistenzialmente;
Non è altresì contestato che nel corso del rapporto lavorativo sono emerse differenze retributive legate all’indennità di specificità medica.
Va rilevato che la normativa vigente consente l’inquadramento del ricorrente nel profilo dirigenziale a ruolo unico del CCNL Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa e Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico e che il ricorrente ha avuto il riconoscimento della I.S.M. (indennità di specificità medica) sino al mese di dicembre 2014, in quanto dal gennaio 2015 è stata sospesa e/o soppressa ingiustificatamente.
L’indennità di esclusività deve essere corrisposta ai docenti universitari, i quali svolgono attività assistenziale, purché concorrano le seguenti condizioni: (I) in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39, l. n. 833/1978 e 102, comma 1, d.p.r. n. 382/980) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia; (II) se in tale ambito abbiano optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto; (III) secondo la quantificazione, la decorrenza e la disciplina dell’indennità di esclusività stabilite con i c.c.n.l. della dirigenza medica sulla base dell’equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale, non potendo essere attribuito a questi ultimi, in attività assistenziale esclusiva, un trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui siano equiparati.
Giova premettere che l’erogazione dell’indennità di esclusività ai sensi dell’art. 5, comma 3, d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, è dovuta, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, a remunerazione della esclusività del rapporto di lavoro, in conseguenza dell’opzione per l’attività intramuraria, a favore dei medici ospedalieri, ai sensi del dell’art. 15 – quater, comma 5, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e succ. mod. – richiamato, unitamente agli artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, dello stesso d. lgs., dall’art. 5, comma 3, d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – e dei docenti e ricercatori universitari svolgenti attività assistenziale per effetto del citato rinvio normativo contenuto nell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999.
In seguito, con il c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria, la misura dell’indennità di esclusività è stata determinata con decorrenza 1 gennaio 2000 ed ivi individuata come “elemento distinto della retribuzione non calcolato nella determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi stipendiali, poiché corrisposta al solo fine indennitario della rinuncia alla professione extra moenia”.
Tuttavia, come già ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza 5 ottobre 2010 n. 7298 (nello stesso senso v. C.d.S., Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2232; nonché, da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4443), dalle cui conclusioni non si ravvisano qui ragioni per discostarsi, l’indennità di esclusività deve essere corrisposta ai docenti universitari, i quali svolgono attività assistenziale, purché concorrano le seguenti condizioni:
a – in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39 l. n. 833/1978 e 102, comma 1, d.p.r. n. 382/980) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia;
b – se in tale ambito abbiano optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto;
c -secondo la quantificazione, la decorrenza e la disciplina dell’indennità di esclusività stabilite con i c.c.n.l. della dirigenza medica sulla base dell’equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale, non potendo essere attribuito a questi ultimi, in attività assistenziale esclusiva, un trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui siano equiparati (Consiglio di Stato sez. VI 17.1.2017 n. 176).
4 – Ciò premesso rileva il Collegio che la retribuzione dei dirigenti consta delle seguenti voci obbligatorie.
Relativamente al trattamento fondamentale vi sono ricompresi lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale, confermata nella misura storicamente percepita, salvo quanto disposto dall’art. 34 del CCNL 3.11.2005; la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, l’indennità di specificità medico-veterinaria; la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 42 e 43 del CCNL 3.11.2005 e gli assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali.
Costituiscono voci del trattamento accessorio la retribuzione di posizione – parte variabile aziendale – sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante, l’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 8.6.2001 biennio economico (Indennità per incarico di direzione di struttura complessai, la retribuzione di risultato, ai sensi dall’art 65, comma 6 del CCNL 5.12.1996, la retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante e lo specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 3 8, comma 3 del CCNL 8.6.20001 biennio economico – Norma transitoria per i dirigenti già di II livello).
In forza della Convenzione con il S.S.R l’Università resistente è tenuta all’osservanza dei riferimenti normativi susseguitisi nel tempo e vigenti nel periodo interessato, e precisamente della contrattazione collettiva applicata in merito alla indennità di specificità medica fin dalla sua statuizione e segnatamente l’art. 54 del CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 -1995 con riguardo alla indennità di specificità medica ed al punto 5 del CCNL – AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL S.S.N. del 06.05.2010 Secondo biennio economico 2008-2009 applicabile al periodo oggetto della controversi.
Merita accoglimento, per contro, l’eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per quanto riguarda le differenze retributive dovute nel quinquennio antecedente la notifica della diffida come atto interruttivo della prescrizione, atteso che la predetta eccezione è stata tempestivamente proposta dall’Università degli Studi nella memoria difensiva e che la prescrizione dei crediti concernenti le differenze retributive riveste indubbiamente durata quinquennale (giurisprudenza ormai consolidata cfr: Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 1998, n. 850 e 3 ottobre 1997, n. 1099; sez. IV, 18 marzo 1999, n. 307 e 3 febbraio 1998, n. 168; Cass. Civ. sez. lav., 14 febbraio 1997, n. 1345).
5 – E’, pertanto dovuta alla parte ricorrente l’indennità di specificità medica (corrisposta sino a dicembre 2014 e poi soppressa) relativamente al periodo successivo.
Alla luce di quanto esposto, l’Università degli Studi resistente è debitrice nei confronti di parte ricorrente, per le citate causali, dell’importo da quantificare con le modalità di cui sopra a titolo di indennità di specificità medica, da maggiorare di rivalutazione a partire dalle singole scadenze stipendiali mensili ed interessi a calcolo sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riconosce il diritto della parte ricorrente a percepire l’indennità di specificità medica, da liquidare con i criteri di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi resistente a corrispondere alla parte ricorrente gli importi relativi alla predetta voce del trattamento retributivo da quantificare con le modalità di cui in motivazione a titolo di indennità di specificità medica, da maggiorare di rivalutazione a partire dalle singole scadenze stipendiali mensili ed interessi a calcolo sino al soddisfo.
Condanna l’Università degli Studi Magna Graecia a rifondere alla parte ricorrente spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge da distrarre in favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario
[#OMISSIS#] Sorrentino, Referendario
Pubblicato il 14/05/2018