TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2017, n. 1147

Procedura concorsuale professore Associato-Decadenza della chiamata in ruolo per assenza buona condotta

Data Documento: 2017-07-19
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, “finalizzato a permettere l’instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417); tuttavia, sussiste anche l’obbligo “per l’Amministrazione – anche in ragione del venir meno già dal 1984 della buona condotta come requisito per l’accesso agli impieghi pubblici definibili “ordinari” (vedasi legge 29 ottobre 1984, n. 732) – di valutare il comportamento dell’aspirante in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione – in ultimo – adottata. In altri termini, non può essere omesso l’esame delle modalità con cui si è svolta la condotta imputata, l’età e la maturità del soggetto al momento di compiere il fatto e i contegni da quest’ultimo solitamente assunti, con evidenziazione – in caso di diniego dell’assunzione – del carattere oggettivamente ostativo riconosciuto ai comportamenti dell’aspirante all’assunzione e dell’effettivo riverbero negativo attribuito agli stessi comportamenti rispetto all’immagine dell’amministrazione datoriale” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 gennaio 2014, n. 167).

Contenuto sentenza

N. 01147/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2016 REG.RIC.
N. 00845/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Posella, con domicilio eletto presso lo studio Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, Vico 3^ Gelso Bianco N.12; 
contro
Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Posella, con domicilio eletto presso lo studio Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, Vico 3^ Gelso Bianco N.12; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 351 del 2016:
per l’accertamento e la dichiarazione
della violazione/elusione della sentenza del TAR Calabria n.-OMISSIS-e per la conseguente declaratoria di inefficacia:
1) del decreto dell’Università Magna Graecia di Catanzaro del 30.06.2016, pubblicato i1.07.2016, e degli atti ivi richiamati;
2) del decreto del 5.07.2016 D.R. n.673;
3) degli avvisi di prova didattica ed orale del 25.07.2016 e del 3.08. 2016;
4) dei criteri di valutazione della procedura selettiva pubblicata il 21.07.2016;
5) della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.05.2016;.
quanto al ricorso n. 845 del 2016:
del provvedimento del direttore generale dell’universita’ “magna graecia” di catanzaro, n. 6027 del 12/5/2016 – istanza risarcimento danni.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017 la dott.ssa Germana Lo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1.Con decreto del Direttore Generale dell’Università Magna Graecia n. 576 del 12 giugno 2008, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato non confermato, per il Settore Scientifico Disciplinare Med/40 Ginecologia e Ostretricia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. 
1.2. L’odierno ricorrente è stato dichiarato idoneo e, con delibera del Consiglio di Facoltà del -OMISSIS-, è stato chiamato a ricoprire il ruolo. Non avendo tale determinazione avuto seguito, l’interessato ha sollecitato l’Università con diversi atti di diffida. Con successiva nota del-OMISSIS-n. -OMISSIS-, il Rettore dell’Università ha però rappresentato l’intenzione di non attuare la precedente determinazione della chiamata in ruolo. 
1.3. Il ricorrente ha pertanto agito dinnanzi a questo T.A.R, che, con sentenza della Seconda Sezione del 9 ottobre 2015, n. -OMISSIS-, ha: 
a) annullato la predetta nota n. -OMISSIS-/2015;
b) accertato il diritto soggettivo dell’interessato ad essere immesso nel ruolo di professore associato non confermato di Ginecologia e Ostretricia; 
c) condannato l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del Rettore in carica, ad adottare i conseguenti atti. 
1.4. La sentenza non risulta passata in giudicato; il processo pende in appello e l’istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, -OMISSIS-. 
2. Con il ricorso RG 351/2016, il ricorrente ha agito in ottemperanza, chiedendo la nomina anche del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114 co. 2 lett. e) c.p.a. per il caso di ulteriore ritardo. 
3. Senonché, immediatamente dopo la notifica del ricorso ex art. 112 c.p.a., con determinazione del Direttore Generale dell’Università del -OMISSIS-, e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2016, il ricorrente è stato sollecitato a presentare le documentazione necessaria per l’assunzione (tra cui veniva annoverata la autocertificazione sui procedimenti penali pendenti ex art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000).
L’interessato ha quindi trasmesso la documentazione richiesta, compilando i moduli predisposti dall’amministrazione, ivi compresa la dichiarazione “di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ex art. 686 c.p.p.”.
4. Nelle more dell’istruzione della “pratica” relativa all’assunzione, l’Amministrazione è stata resa edotta della circostanza che a carico dell’interessato pendeva un procedimento penale presso il Tribunale di Catanzaro, per reati relativi agli art. 61 n. 2, 481 c.p.. e 110, 81, 56 e 640 c.p.
5. Ritenendo la dichiarazione resa in merito dall’interessato non veritiera, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, il Consiglio di Amministrazione, in data -OMISSIS-, ha quindi deliberato la decadenza dal “beneficio” dell’odierno ricorrente e tale determinazione è stata comunicata con nota del Direttore Generale n. -OMISSIS-(impugnata nel ricorso riunito RG 845/2016).
La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata impugnata in sede di ottemperanza con motivi aggiunti, quale atto elusivo della sentenza del TAR Catanzaro -OMISSIS-/2015.
6. Con successivo decreto dell’Università degli Studi Magna Graecia, pubblicato sul sito istituzionale in data 1 luglio 2016, è stata inoltre indetta una nuova procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata ex art. 24 co. 5 e 6 L. 240/2010, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Università che avessero conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale 06/h1 ginecologia e ostretricia – settore scientifico – disciplinare med/40.
7. Anche il predetto decreto e i relativi atti endoprocedimentali sono stati impugnati con motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. sul presupposto della loro inefficacia per elusione della sentenza T.A.R. -OMISSIS-/2016, nonché della illegittimità per vizio di eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente si duole: a) della circostanza che il posto messo a concorso sarebbe “analogo” a quello per il quale era già stato accertato il diritto del ricorrente all’immissione in servizio; b) della violazione di legge con riferimento al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e della violazione dell’obbligo di pubblicità della procedura selettiva, poiché la procedura è stata pubblicata unicamente sul sito dell’Università, ma non sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana né sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea, modalità imposte dall’art. 24 della Legge 240/2010.
8. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso gli atti da ultimo indicati, per mancanza di interesse ad agire, non avendo il ricorrente neanche formulato domanda di partecipazione alla selezione e concludendo, in ogni caso, per l’infondatezza del ricorso.
9. Con il ricorso RG 845/2016, riunito, è stata impugnata – come segnalato – la determinazione del Direttore Generale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro n.-OMISSIS-, con la quale l’amministrazione ha deciso “di non dare seguito alla precedente deliberazione assunta nella seduta del 9 marzo 2015 relativa alla presa di servizio del Dott. -OMISSIS- nel ruolo di professore associato non confermato per il SSD med/40 Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro per intervenuta decadenza del relativo beneficio, ex artt. 75 e 76 del DPR 445/2000”. 
La decisione è assunta sul presupposto che il dott. -OMISSIS- avesse reso “dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di procedure penali pendenti a suo carico e che le ipotesi di reato per cui il procedimento penale è stato instaurato sono riconducibili a episodi strettamente connessi all’esercizio della professione medica, tali da minare la fiducia, la serietà e il prestigio per chiunque svolga una funzione delicata come la docenza in area medica” (i motivi di diritto sono riportati al punto 21).
10. Si è costituita l’amministrazione resistente, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del-OMISSIS-richiamato in motivazione e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 25 maggio 2017, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione
DIRITTO
12. Il ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è infondato; quello per motivi aggiunti diretto a far dichiarare l’inefficacia degli atti sopravvenuti ex art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. è inammissibile, per carenza di interesse.
13. E’ emerso agli atti, sotto il primo profilo, che in pendenza del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione abbia avviato l’iter di esecuzione dell’ordine di condanna contenuto nella sentenza del TAR Catanzaro -OMISSIS-/2015. Con nota del -OMISSIS- ha infatti richiamato la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo di “presa di servizio” e inviato all’interessato la modulistica da compilare per l’assunzione. Tale procedimento, costituente la fase finale della complessiva procedura di valutazione comparativa che ha preso l’abbrivio dal Decreto del Rettore 576/2008, si è però concluso con un atto di diniego implicito, ovvero con la determinazione di “non dare seguito” alla delibera del 9 marzo, avendo l’amministrazione ritenuto di applicare l’art. 75 DPR 554/2000 sulla “decadenza” dal beneficio, per dichiarazione mendace contenuta nella documentazione depositata dal ricorrente. 
Deve pertanto escludersi che l’amministrazione sia rimasta inerte, avendo invece esercitato il potere diretto all’assunzione dell’interessato, sia pure concludendo il procedimento in senso pregiudizievole per l’interessato.
Va pertanto affrontata la questione della inefficacia per elusione del decisum dell’atto sopravvenuto; questione sollevata dal ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. b) c.p.a. con motivi aggiunti nello stesso giudizio di ottemperanza RG 351/2016.
14. Ritiene il Collegio che, alla luce dell’istruttoria condotta dall’amministrazione nella fase finale della complessiva procedura diretta alla “presa di servizio”, non vi sia una palese elusione di quanto statuito nella sentenza del T.A.R. -OMISSIS-/2015, cui è subordinata la dichiarazione di inefficacia della Delibera del Consiglio di Amministrazione del-OMISSIS-ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. c) c.p.a. 
Seppure con la predetta sentenza è stato accertato il diritto soggettivo alla chiamata in servizio dell’odierno ricorrente, ovvero l’obbligo da parte dell’amministrazione di adottare il decreto rettoriale di nomina del candidato prescelto, l’atto lesivo in controversia è stato adottato nell’ambito della fase finale della relativa procedura, non oggetto di specifico esame nel precedente giudizio, e volta a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla selezione: con la nota del 24 marzo 2016, l’amministrazione ha infatti richiesto la documentazione necessaria per l’assunzione (scheda riassuntiva del dipendente, scheda fiscale, richiesta accredito competenze, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva di certificazione), sulla base della quale ha, però, ritenuto che il ricorrente avesse reso una dichiarazione mendace, tale da farlo decadere dal “beneficio” della chiamata in servizio. 
15. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento ai restanti atti oggetto di doglianza nel ricorso per motivi aggiunti RG 351/2016.
Il ricorrente ha infatti impugnato il decreto dell’Università Magna Graecia di Catanzaro del 30 giugno 2016, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata ex art. 24 co. 5 e 6 della Legge 240/2010, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi Magna Graecia che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostretricia settore scientifico disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostretricia e gli atti endoprocedimentali presupposti, chiedendo che si accertasse la loro inefficacia ex art. 114 co. 4 lett. c) c.p.a. 
Si tratta però di una procedura di selezione, cui peraltro il ricorrente non era neanche legittimato a partecipare, da ritenersi autonoma da quella oggetto del presente contenzioso. 
Il suo eventuale esito non potrebbe comunque incidere sul “diritto alla nomina” accertato con la sentenza del T.A.R. Catanzaro n. -OMISSIS-/2016, anche se entrambe le procedure di selezione riguardano lo stesso settore scientifico disciplinare. 
Ciò è chiaramente evincibile anche dalla lettura della motivazione della sentenza della cui elusione si lamenta il ricorrente, con la quale si precisa che “la circostanza che l’Ateneo non abbia programmato alcuna assunzione di professori associati nell’anno in corso non può valere a conculcare il diritto soggettivo all’immissione in ruolo del ricorrente, atteso che si tratta di un atto dovuto che avrebbe dovuto essere effettuato da tempo, sulla base della disponibilità finanziaria per la copertura del posto accertata con il bando di indizione della procedura valutativa” (punto 8.2 parte motiva). Tale considerazione vale anche per la programmazione successiva a quella presupposta dal decreto del 12 giugno 2008, n. 576 con cui è stata avviata la procedura di valutazione comparativa cui ha partecipato il ricorrente dott. -OMISSIS-.
16. Escluso, pertanto, che ricorra un’ipotesi di inefficacia per violazione o elusione del contenuto della sentenza TAR Catanzaro -OMISSIS-/2015 e passando all’esame dei vizi di illegittimità dedotti in via logicamente subordinata dal ricorrente, con i motivi aggiunti, nel ricorso in ottemperanza (cfr. Ad Plen. 2/2013), va peraltro condivisa l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. per mancanza di interesse ad agire del ricorrente, trattandosi di una procedura di selezione “che non ha alcuna attinenza né con la vicenda di cui si discute, né tantomeno con la posizione accademica del dott. -OMISSIS-, non avendo egli titolo a parteciparvi)”, e il cui eventuale annullamento alcuna utilità concreta apporterebbe alla sua posizione di vantaggio, essendo stata già deliberata la sua immissione in ruolo con delibera del Consiglio di Facoltà del -OMISSIS-.
17. In conclusione sul giudizio RG 351/2016, devono pertanto rigettarsi sia il ricorso introduttivo ex art. 112 co. 2 lett b) c.p.a. che i motivi aggiunti, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. sugli atti impugnati, indicati in epigrafe. 
18. Il ricorso riunito RG 845/2016 è invece fondato. 
19.1. Deve, preliminarmente, respingersi l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto richiamato in motivazione, costituito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2015.
19.2. La giurisprudenza ha chiarito che l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso o alle sue conclusioni. Occorre invece far riferimento a criteri sostanziali, ancorché non vi sia stata una indicazione specifica o erronea dell’atto impugnato (Cons. St., III sez., 14 gennaio 2014, n. 101). Assume pertanto rilievo, per la corretta individuazione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 40 c.p.a. “l’ effettiva volontà del ricorrente, qual è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte, sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti quelli che costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso” (TAR Palermo, III sez., 15 novembre 2016, n. 2650; Consiglio di Stato, V sez., 25 marzo 2016, n. 1242).
19.3. Nel caso in esame, anche a prescindere dalla considerazione che l’amministrazione che solleva l’eccezione di inammissibilità non fornisce alcuna prova della effettiva comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del-OMISSIS-al destinatario, si osserva che tutte le doglianze spiegate dal ricorrente attengono al contenuto decisionale del predetto atto, richiamato quale parte integrante, nella determinazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-che ha portato a conoscenza dell’interessato quanto “deliberato” dal Consiglio di Amministrazione dell’’Università.
20. La decisione dell’Università di non dar seguito al procedimento di assunzione dell’odierno ricorrente è motivata con riferimento, per un verso, alla dichiarazione “non veritiera” resa dall’interessato in ordine alla sussistenza di procedure penali pendenti a suo carico e alla conseguente applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000; per l’altro, alla riconducibilità delle “ipotesi di reato” a episodi strettamente connessi all’esercizio della professione medica, con conseguente lesione della “fiducia, serietà e prestigio” che devono assistere la funzione di pubblica docenza universitaria.
21. Avverso tale decisione sono stati dedotti i vizi articolati separatamente, ma che possono sintetizzarsi come di seguito:
– violazione dell’art. 75 DPR 445/2000: il decreto di nomina rettoriale è atto conseguenziale e dovuto rispetto alla delibera di assunzione del -OMISSIS-; peraltro la contestata dichiarazione resa dall’interessato sarebbe stata indotta dalla difficile interpretazione del modulo predisposto dall’Università, privo della possibilità di una risposta alternativa o duplice;
– eccesso di potere, sotto diversi profili, tra cui “difetto di motivazione” e violazione del principio di proporzionalità: i fatti di rilievo penale risalgono al 2008 e, in ogni caso, il procedimento penale è tuttora in corso; né si tratta di ipotesi di reato per le quali è prevista la interdizione dai pubblici uffici o la estinzione del rapporto di lavoro.
22.1. Con riferimento alla prima doglianza, va osservato che la ratio della disposizione di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 è quella di “semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione ” (Cons. St., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3934) 
Senonché, la non veridicità – meramente oggettiva – della dichiarazione rileva in quanto la stessa abbia determinato o contribuito a determinare l’attribuzione di un “beneficio” (TAR Lazio, sez. II, 09 maggio 2017, n. 5570).
22.2. Alla luce di tali criteri interpretativi, risulta fondato il vizio di violazione dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.
Nel caso di specie, con la più volte indicata sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2015, è stato accertato il diritto soggettivo del ricorrente alla presa di servizio, essendo stato questi “chiamato” a ricoprire il ruolo di professore associato non confermato con delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del -OMISSIS-, in conclusione della procedura di selezione avviata nel 2008.
Non vi è pertanto alcuna correlazione diretta tra la dichiarazione, di cui l’amministrazione deduce la mendacità, e il “beneficio” della chiamata in ruolo, di cui si dichiara la decadenza ex art. 75 DPR 445/2000, la quale costituiva invece oggetto di una posizione soggettiva qualificata come di “diritto soggettivo”, fondata su una fattispecie costitutiva a formazione progressiva.
23.1. Risulta altresì fondata anche la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, in relazione al secondo profilo rappresentato dall’amministrazione, secondo cui i fatti oggetto di procedimento penale sarebbero stati “tali da minare la fiducia, la serietà e il prestigio per chiunque svolga una funzione delicata come la docenza in area medica”.
23.2. Sul punto, la giurisprudenza, richiamata anche dalla difesa erariale, ha chiarito l’amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, “finalizzato a permettere l’instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417); ma ha anche precisato che sussiste l’obbligo “per l’Amministrazione – anche in ragione del venir meno già dal 1984 della buona condotta come requisito per l’accesso agli impieghi pubblici definibili “ordinari” (vedasi legge 29 ottobre 1984, n. 732) – di valutare il comportamento dell’aspirante in maniera rigorosa, ossia prendendo in considerazione tutti gli elementi idonei a consentire la migliore interpretazione e valutazione dei fatti, dandone successivamente atto nella decisione – in ultimo – adottata. In altri termini, non può essere omesso l’esame delle modalità con cui si è svolta la condotta imputata, l’età e la maturità del soggetto al momento di compiere il fatto e i contegni da quest’ultimo solitamente assunti, con evidenziazione – in caso di diniego dell’assunzione – del carattere oggettivamente ostativo riconosciuto ai comportamenti dell’aspirante all’assunzione e dell’effettivo riverbero negativo attribuito agli stessi comportamenti rispetto all’immagine dell’amministrazione datoriale” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 gennaio 2014, n. 167). 
23.3.Nella fattispecie in esame, tali valutazioni non hanno trovato riscontro in una adeguata motivazione.
Deve infatti considerarsi che il procedimento penale richiamato in motivazione è tuttora in corso e non vi è stata alcuna sentenza di condanna (la quale, peraltro, solo nelle ipotesi di cui all’art. 32 quinquies c.p. comporterebbe l’automatica estinzione del rapporto di lavoro); i fatti oggetto di imputazione penale per reati di cui agli artt. 481 e 640 c.p., mediante la “falsa attestazione” della situazione di rischio aumentato, al fine di indurre una paziente ad esame dell’amniocentesi, risalgono al 2008 e, in particolare, al momento in cui l’interessato era “assegnista di ricerca” presso la Cattedra diretta dal prof. Zullo.
Il richiamo alla “connessione” tra i predetti fatti e l’esercizio della professione medica, senza una accurata valutazione complessiva delle circostanze concrete e del comportamento dell’interessato, anche successivo a quegli episodi, risulta pertanto generico, con la conseguente incongruità della motivazione. 
24. Non va invece accolta la domanda di risarcimento del danno. Essa risulta genericamente formulata, sia con riguardo ai danni patrimoniali che a quelli non patrimoniali subiti. Peraltro, l’amministrazione resta titolare del potere di valutazione della sussistenza dei requisiti di “moralità” dell’interessato, salvo l’obbligo di dar conto dell’iter logico seguito mediante una motivazione adeguata alla complessità del caso concreto.
25. In ragione del complessivo esito dei due giudizi riuniti, possono compensarsi le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto:
a) Rigetta il ricorso introduttivo RG 351/2016 ;
b) Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti RG 351/2016;
c) Accoglie il ricorso RG 845/2016 e, per l’effetto, annulla la determinazione dell’Università adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, comunicata con nota del Direttore Generale n.-OMISSIS-;
d) Rigetta la domanda di risarcimento del danno; 
e) Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 25 maggio 2017 e 21 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario
Germana Lo [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/07/2017
IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.