Come osservato dalla giurisprudenza prevalente (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105; cfr. anche TAR Catanzaro, Sez. II, 6 febbraio 2013, n. 135), la collaborazione professionale tra un commissario di concorso e un candidato non è di per sé motivo di astensione ex art. 51 c.p.c., cui rinvia l’art. 11 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; il sospetto di alterazione della imparzialità di giudizio deve invece fondarsi su ulteriori indizi che comprovino una comunanza di interessi economici o personali di intensità tale da giustificare la deroga al dovere di esercitare la pubblica funzione connessa alla nomina di commissario.
Le cause di astensione obbligatoria previste dal richiamato art. 51 c.p.c. in relazione alla funzione giurisdizionale, riconducibili a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, devono infatti essere “adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi” (Cons. St., Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105; in senso conforme cfr. anche Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; Id., Sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; Id., Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276); e siccome i rapporti di collaborazione meramente intellettuale sono frequenti nell’ambiente accademico, essi, quando non circostanziati al punto da rivelare una significativa comunanza di interessi patrimoniali o di un rapporto di assidua frequentazione, non sono sufficienti ad inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità; tanto anche alla luce della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei diversi membri (Cons. St., Sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 novembre 2017, n. 1763
Procedura concorsuale posto ricercatore-Rapporti commissario e candidato-Incompatibilità
N. 01763/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Moricca, 12;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Universita’ degli Studi della Calabria A -OMISSIS- Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatori Universitari non costituito in giudizio;
Universita’ della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Macri’, Umile Abbruzzese, con domicilio eletto presso lo studio Umile Abbruzzese in Rende, via P. [#OMISSIS#];
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via [#OMISSIS#] Arnoni 23;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-(doc. 1), con il quale l’Area Risorse Umane Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatori Universitari dell’Università della Calabria ha decretato vincitore l’Ing. -OMISSIS- (nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-) a seguito della procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera B) Legge n. 240 del 30.12.2010, per il Settore Concorsuale: 09/C1 – Macchine e Sistemi per l’Energia e per l’Ambiente, Settore Scientifico-disciplinare: ING-IND/08 – Macchine a Fluido e ING-IND/09 – Sistemi per l’Energia e per l’Ambiente, indetta con Decreto Rettorale n. 983 del 01.08.2016 (doc. 2) presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, ed ogni altro atto, connesso, presupposto (compreso il Decreto Rettorale n. 1139 del 26.09.2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice (doc. 3), il Decreto Rettorale n. 1264 del 19.10.2016 e il provvedimento con il quale la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri per la valutazione comparativa (doc. 4) e ogni altro atto consequenziale. null null null
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 1752017 :
annullamento decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato al sig. -OMISSIS-a mezzo raccomandata 1 in data 15.02.2017 con il quale l’Università della Calabria, a scioglimento dell’ammissione di riserva in precedenza assunta, appurando il mancato possesso, da parte dell’odierno ricorrente, dei requisiti minimi di partecipazione prescritti dal bando, ne decretava l’esclusione definitiva.
– di tutti gli atti ad esso preordinati, conseguenziali e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, di -OMISSIS- e dell’Università della Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Germana Lo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo viene impugnato il decreto del Rettore dell’Università della Calabria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui, all’esito del concorso bandito in data 1 agosto 2016 è stato nominato un ricercatore per il settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 – macchine a fluido e ING-IND/09 Sistemi per l’energia e per l’ambiente.
2. Il ricorrente era stato ammesso originariamente “con riserva” alla partecipazione delle fasi concorsuali, successive a quella preliminare di valutazione dei requisiti. In pendenza del giudizio, è stato adottato il provvedimento rettoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui, a scioglimento della predetta riserva, l’Università ha definitivamente escluso il ricorrente dalla partecipazione al concorso. Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, sulla base delle medesime censura già spiegate con il ricorso introduttivo.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Università, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva – nonché il controinteressato vincitore del concorso.
4. All’udienza dell’8 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Va preliminarmente condivisa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero: gli atti impugnati sono riferibili esclusivamente all’Università della Calabria, da qualificarsi autonomo ente pubblico e non organo statale. Non sono invece stati impugnati atti amministrativi, sia pure presupposti, adottati del Ministero che è rimasto estraneo alla gestione della procedura oggetto di controversia; va pertanto dichiarata la sua estromissione dal giudizio (cfr. ex multis, T.A.R. Milano, sez. III, 04 gennaio 2017, n. 3).
6. Sempre in via preliminare, deve ritenersi che, come prospettato, dall’Università resistente, effettivamente assume valore pregiudiziale, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, il decreto rettoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale. Tale provvedimento, logicamente antecedente a quello conclusivo della selezione, ma cronologicamente successivo in forza della precedente ammissione “con riserva”, è stato però ritualmente impugnato con motivi aggiunti entro i termini di decadenza.
Non può però condividersi la censura di inammissibilità per genericità dei predetti motivi, per violazione del requisito di specificità ex art. 40 co. 1 lett. d) c.p.a.
Alla luce della doverosa attività interpretativa sostanziale della censure riservata al Collegio (cfr. Cons. St., sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345), il richiamo ai motivi sottesi all’atto introduttivo – peraltro riprodotti nel ricorso per motivi aggiunti – è sufficiente ad integrare il requisito di specificità previsto dalla norma processuale sopra citata, poiché l’esclusione del concorrente è stata fondata sul mancato possesso dei “requisiti scientifici previsti dal bando”; circostanza non oggetto di contestazione, mentre ciò che viene censurato dal ricorrente è la stessa legittima previsione dei predetti requisiti, costituiti, quanto ai “standard minimi di qualità scientifica da possedere” da almeno “15 pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali” (cfr. motivo II del ricorso introduttivo, pag. 13, che si seguito si esamina).
7. Venendo al merito delle censure, esse sono infondate.
8.1. Il ricorrente si duole, in primo luogo, della illegittima composizione della Commissione di valutazione, per violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994: il Presidente avrebbe dovuto astenersi in forza dei precedenti rapporti di collaborazione con uno dei canditati, poi risultato vincitore.
In particolare, parte ricorrente deduce che il concorrente vantava pubblicazioni scientifiche scritte “a doppia firma” con il presidente della commissione di valutazione; ed è effettivamente è emerso dalle risultanze istruttorie che, tra i lavori presentati dall’odierno controinteressato, risultato vincitore, uno (corrispondente al n. 9), era stato redatto unitamente al commissario.
8.2. La doglianza è però infondata.
8.3. Come osservato dalla giurisprudenza prevalente (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105; cfr. anche TAR Catanzaro, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 135), la collaborazione professionale tra un commissario di concorso e un candidato non è di per sé motivo di astensione ex art. 51 c.p.c., cui rinvia l’art. 11 del d.p.r. 487/1994; il sospetto di alterazione della imparzialità di giudizio deve invece fondarsi su ulteriori indizi che comprovino una comunanza di interessi economici o personali di intensità tale da giustificare la deroga al dovere di esercitare la pubblica funzione connessa alla nomina di commissario.
Le cause di astensione obbligatoria previste dal richiamato art. 51 c.p.c. in relazione alla funzione giurisdizionale, riconducibili a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, devono infatti essere “adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi” (Cons. St., sez. VI, 4105/2017 cit.; in senso conforme cfr. anche Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276); e siccome i rapporti di collaborazione meramente intellettuale sono frequenti nell’ambiente accademico, essi, quando non circostanziati al punto da rivelare una significativa comunanza di interessi patrimoniali o di un rapporto di assidua frequentazione, non sono sufficienti ad inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità; tanto anche alla luce della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei diversi membri (Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879).
8.4. Nel caso di specie, il ricorrente, cui spettava l’onere di fornire almeno un principio di prova, non ha allegato alcun elemento da cui poter desumere una intensa collaborazione o un rapporto di amicizia tale da mettere in dubbio la valutazione del candidato da parte del Presidente della Commissione. Peraltro, proprio il precedente giudiziale citato nel ricorso (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788), è nel senso di una interpretazione rigorosa dell’obbligo di astensione; nel caso sottoposto all’esame del giudice d’appello, l’intensità del rapporto si fondava sulla circostanza che il candidato era uno “stabile e assiduo collaboratore” del commissario.
9.1. Con la seconda diffusa doglianza, che costituisce la censura posta a fondamento anche della dedotta illegittimità conseguenziale del provvedimento di esclusione, impugnato con motivi aggiunti, il ricorrente contesta la ragionevolezza dei criteri di valutazione, per violazione dell’art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, in relazione al D.M. 89 del 28 luglio 2009 e al D.M. 243 del 25 maggio 2011: in particolare, la previsione di almeno quindici pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali costituirebbe un requisito eccessivamente restrittivo, frutto di una determinazione arbitraria, preordinata ad avvantaggiare il vincitore, in violazione del principio di imparzialità.
9.2. Anche questa doglianza è infondata.
9.3. Si tratta invero di una censura che, nella prospettazione del ricorrente, confermerebbe il sospetto di non imparzialità della valutazione tecnico-discrezionale da parte della Commissione, già fondato sul rapporto di collaborazione del “predesignato” vincitore con il Presidente, oggetto del primo motivo di ricorso.
9.4. Qualificato come quale vizio autonomo, tale profilo non è però condivisibile.
L’art. 12 del DPR 487/1994 riserva alla Commissione, dotata della competenza tecnico-scientifica necessaria, il potere di determinare i criteri e le modalità di valutazione; criteri che, con riferimento alle pubblicazioni, non possono riguardare un numero inferiore a dodici.
La circostanza che il criterio concretamente indicato sia superiore di sole tre unità al minimo legalmente previsto e sia qualificato dalla necessaria “diffusione internazionale” delle relative pubblicazioni non è tale da far dubitare della ragionevolezza e logicità della scelta dei criteri di valutazione, che segna il perimetro entro cui è ammesso il sindacato invocato in questa sede (“nella materia dei concorsi universitari le valutazioni della commissione giudicatrice sono espressione di una discrezionalità molto ampia, sindacabile nella presente sede di giurisdizione generale di legittimità nei limiti dell’erroneo apprezzamento dei fatti ovvero degli esiti manifestamente illogici o abnormi”: Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3820 che afferma principi peraltro consolidati) poiché: a) il medesimo requisito è previsto per tutta l’area 9 di riferimento “Ingegneria industriale e dell’Informazione” (come specificato nella tabella A allegato al Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all’art. 24 della L. 210/2010); b) il rilievo internazionale delle pubblicazioni ammissibili è coerente con l’ambito della comunità scientifica di riferimento delle scienze ingegneristiche, in linea con l’istituzione di uno “Spazio europeo della ricerca” e con i principi guida contenuti nella Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante “la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori” (2005/251/CE).
10.1 Anche la terza censura è infondata.
Oltre a riprodurre interi stralci di precedenti giurisprudenziali, il ricorrente si duole, in particolare, della scelta della commissione di attribuzione di un maggiore punteggio -70 punti- alle pubblicazioni, rispetto ai restanti 30 attribuibili agli altri titoli, deducendo che si tratta di una “curiosa coincidenza” preordinata anch’essa a favorire il candidato risultato poi vincitore.
La lesione della imparzialità e trasparenza derivante da tale ripartizione del punteggio tra le diverse tipologie di titoli non è supportata dai precedenti giurisprudenziali ampiamente citati, poiché comunque la Commissione ha tenuto conto di tutti i dati curriculari, sia pure attribuendo un diverso peso ai diversi elementi; né l’attribuzione di un maggior punteggio alle pubblicazioni rispetto agli altri titoli fuoriesce dall’ambito dell’ampia discrezionalità devoluta all’amministrazione nella fase di “autovincolo” concernente la indicazione ex ante dei criteri di valutazione.
11. Quanto al profilo della presunta contraddittorietà dell’operato della valutazione, derivante dalle modalità di comunicazione dell’esclusione – che è oggetto di censura unitamente alla doglianza sopra esaminata – rileva il Collegio che esso è privo di specificità e comunque di fondatezza: l’odierno ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla fase della discussione pubblica, poi ammesso con riserva, sulla base del riesame della posizione “sollecitata” dalle sue contestazioni; infine escluso in via definitiva, con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti. Il “modus operandi” descritto non appare sintomatico dell’intenzione diretta a “scoraggiare e/o impedire al candidato” di prendere parte alla selezione, ma corrisponde allo sviluppo procedimentale della determinazione in merito alla ammissione del concorrente, oggetto di riesame cautelativo con l’ammissione con riserva proprio al fine di non precludere, in attesa dei necessari approfondimenti istruttori circa la fondatezza delle ragioni spiegate dall’interessato, la chance della partecipazione. In altri termini, l’ammissione con riserva è diretta ad evitare che, svolgendosi le prove in contestuale concorso con altri candidati, possa essere pregiudicata la legittima aspirazione a sostenere le prove; ma gli effetti delle stesse, anche nell’ipotesi in cui il concorrente le superasse, risultando vincitore, sono travolti dall’eventuale provvedimento definitivo di esclusione, che nella fattispecie concreta è effettivamente sopravvenuto; provvedimento che assorbe quello adottato interinalmente ed onera l’interessato ad una autonoma impugnazione (onere ottemperato in questo giudizio, con il ricorso per motivi aggiunti).
12. Infine, la censura rubricata al par. IV del ricorso è inammissibile, essendo logicamente subordinata a quella concernente lo “standard minimo” del possesso delle quindici pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale. Il ricorrente è stato escluso per la mancanza di tale requisito di ammissione, con atto del Rettore prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, impugnato con motivi aggiunti e la contestazione avanzata avverso tale criterio di valutazione, sopra esaminata, non è stata ritenuta fondata: le operazioni di valutazione tecnico-discrezionale dei titoli appartengono alla fase logicamente successiva alla quale per effetto del sopravvenuto provvedimento di esclusione il ricorrente non aveva legittimazione a partecipare.
13. In conclusione entrambi i ricorsi sono da rigettare; la peculiarità della fattispecie procedimentale, con particolare riferimento alla fase dell’ammissione “con riserva”, giustifica però la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li rigetta.
Dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero costituito.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Germana Lo [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/11/2017