TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 febbraio 2016, n. 147

Falso superamento dell’esame-Sanzione della sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame-Contraddittorio-Composizione commissione disciplinare

Data Documento: 2016-02-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Il telegramma inviato dall’amministrazione e depositato in giudizio, concernente la comunicazione della data di svolgimento della riunione della commissione disciplinare, costituisce prova certa della sua spedizione, cui consegue, ex art.1335 c.c., la presunzione iuris tantum della sua conoscenza da parte del destinatario, superabile mediante prova contraria di quest’ultimo.

L’art. 149 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel prevedere i casi in cui il Presidente o il componente della commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in preciso obbligo legislativo il principio di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare. La ratio della norma, nella parte invocata, mira a garantire che eventuali giudizi e/o pareri (chiaramente sfavorevoli per l’interessato), già resi dal commissario sulla vicenda oggetto del procedimento disciplinare, possano incidere sul principio di imparzialità in danno all’interessato stesso (nel caso di specie, il componente in questione è stato avvocato del professore accusato di avere falsificato materialmente l’attestazione di superamento dell’esame in favore del ricorrente, così da escludere l’integrazione di una fattispecie corrispondente alla ratio della norma invocata).

Contenuto sentenza

N. 00147/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Rosselli, con domicilio per legge presso Segreteria T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B Catanzaro; 
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Università degli Studi La Sapienza di Roma; 
per l’annullamento
a) del decreto rettorale n.115/2013 di applicazione della sanzione della sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame per sei mesi;
b) del verbale di seduta della Commissione disciplinare del 23 gennaio 2013 ove è stata proposta la comminatoria della sanzione disciplinare pari a sei mesi di sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame a far data dalla reiscrizione al corso di laurea;
c) di ogni altro atto connesso;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento rettorale del 21 febbraio 2013 con il quale è stata disposta la sanzione della sospensione dagli studi e dalle sessioni di esame per un periodo pari a sei mesi dalla data di reiscrizione al corso di laurea in -OMISSIS-, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe.
Ha esposto che il procedimento disciplinare è scaturito da un procedimento penale in corso per una ipotesi di falso superamento dell’esame -OMISSIS- nel corso di laurea in -OMISSIS- dell’Ateneo di Catanzaro.
Ha, altresì, rappresentato che il Rettore dell’Ateneo, nelle more del procedimento penale, ha annullato la trascrizione relativa al superamento dell’esame di -OMISSIS- nonchè il verbale dell’esame finale di laurea in “-OMISSIS-”, gli esami legati da vincolo di propedeuticità con l’esame -OMISSIS-, il biennio specialistico frequentato successivamente al conseguimento del diploma di primo livello e conseguentemente l’esame finale di laurea.
A seguito dei detti fatti, la ricorrente ha riferito di avere, quindi, presentato domanda di reiscrizione al “Corso di laurea in -OMISSIS-” dell’Ateneo di Catanzaro e di avere appreso del contestato provvedimento disciplinare solo in data 20 marzo 2013, in occasione dell’esclusione dalla partecipazione al programma -OMISSIS- per effetto della detta sospensione.
Avverso tale provvedimento e gli atti propedeutici ha quindi dedotto:
1) “Violazione art.16, comma 4 RDL 29 giugno 1935 n.1071 – Violazione art.5, comma 7 del Regolamento di disciplina dell’Ateneo di Catanzaro – Violazione artt. 24 e 111 Costituzione”: in violazione delle norme richiamate, la Commissione avrebbe omesso di comunicare, nel prescritto termine di almeno dieci giorni prima, la data e l’orario della riunione tenutasi il giorno 23 gennaio 2013 alle ore 14.30, con violazione del principio del contraddittorio e con preclusione dell’esercizio del diritto di difesa;
2) “Violazione art.149 D.P.R. 10.1.1957, n.3 – Violazione art.111 Costituzione – Illegittima composizione della Commissione disciplinare”: la composizione della Commissione sarebbe illegittima per violazione dell’art.149 cit., atteso che un componente della stessa ha rivestito l’incarico di avvocato di fiducia del professore, coimputato della ricorrente nell’ambito del procedimento penale in questione, il quale avrebbe materialmente agito con la falsa attestazione circa il superamento dell’esame contestato.
2. Si è costituita l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, per resistere al ricorso.
3. All’udienza camerale del 13 giugno 2013, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
4. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2016 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Parte ricorrente contesta i provvedimenti impugnati per violazione del principio del contraddittorio (primo motivo) – non essendo stata avvisata della riunione tenutasi in data 23 gennaio 2013 – e per illegittima composizione della Commissione (secondo motivo).
2. Il ricorso è infondato
2.1. Il primo motivo è infondato, risultando, per tabulas, che, con telegramma del 9 gennaio 2013, la ricorrente è stata avvisata della data dell’effettiva riunione tenutasi il 23 gennaio 2013, a seguito dell’intervenuta disdetta della seduta del 19 dicembre 2012.
Va specificato che l’amministrazione ha depositato copia del telegramma inviato, che, secondo la giurisprudenza, costituisce prova certa della sua spedizione, cui consegue, ex art.1335 c.c., la presunzione “iuris tantum” della sua conoscenza da parte del destinatario, superabile mediante prova contraria di quest’ultimo (Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2014, n.20167; 20 giugno 2011, n.13488; T.A.R. Lazio, Latina, 29 maggio 2015, n.444); nella specie, la ricorrente non ha fornito prova contraria e non ha contestato quanto risulta dalla documentazione depositata in data 5 giugno 2013 dall’amministrazione.
Va, inoltre, aggiunto che nella nota di avvio del procedimento disciplinare del 19 novembre 2012 era stato specificato che la ricorrente aveva la facoltà di depositare memorie difensive ovvero di chiedere audizione dinnanzi alla Commissione disciplinare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, ma non risulta che ella abbia depositato alcuna memoria in proposito, né che abbia richiesto l’audizione.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta l’illegittima composizione della commissione di disciplina, in quanto un componente della stessa sarebbe stato avvocato di un coimputato nel procedimento penale che è alla base del procedimento disciplinare in questione.
L’Amministrazione controdeduce che il componente in questione sarebbe stato nominato (nel luglio 2012) quando non rivestiva più l’incarico di avvocato del professore coimputato, avendo quest’ultimo conferito il relativo incarico ad altri avvocati in data 15 luglio 2011.
3.1 Il motivo è parimenti infondato.
3.2. In relazione al procedimento disciplinare in esame, l’art.149 del D.P.R. n.3 del 1957 prevede che il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato “…se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni … Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l’istanza di ricusazione. I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza”.
La giurisprudenza ha chiarito che “la disposizione invocata, nel prevedere i casi in cui il Presidente o il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in preciso obbligo legislativo il principio -OMISSIS- di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della Commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare; pertanto detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare” (Cons. Stato, IV sezione, 9 giugno 2006, n.3467).
Va, altresì, precisato che la ratio della norma, nella parte invocata, mira a garantire che eventuali giudizi e/o pareri (chiaramente sfavorevoli per l’interessato), già resi dal commissario sulla vicenda oggetto del procedimento disciplinare, possano incidere sul principio di imparzialità in danno dell’interessato.
3.3. Orbene, si ritiene che nel caso non ricorra l’ipotesi invocata.
Risulta che il componente in questione è stato avvocato del professore accusato di avere falsificato materialmente l’attestazione di superamento dell’esame di -OMISSIS- in favore della ricorrente.
Va, altresì, rilevato che non risulta che l’interessata nel corso del procedimento abbia ricusato il commissario in questione, rinvenendo nella sua posizione elementi per farlo.
Inoltre, la stessa non adduce nessuna ragione, nella presente sede (l’unica in cui ha avanzato la censura), per cui la posizione del commissario – che al momento della nomina non era più difensore del coimputato, avendo questi nominato altri avvocati – abbia, in concreto, influito sulla valutazione disciplinare a suo svantaggio.
In particolare, non introduce alcun elemento a sostegno dell’eventuale parzialità, a suo sfavore, dell’indicato commissario, dimodochè la censura si risolve in una contestazione meramente formale, priva di alcuna [#OMISSIS#] sostanziale e non in linea con la ratio della normativa invocata.
4. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.
5. Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.