TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 luglio 2015, n. 1224

Procedure selettiva del personale a tempo determinato–Graduatorie vigenti concorsi pubblici a tempo indeterminato

Data Documento: 2015-07-10
Area: Giurisprudenza
Massima

L’eventuale mancata impugnazione degli esiti di precedenti procedure per il reclutamento del personale non può comunque costituire acquiescenza all’esito negativo di un’ulteriore e successivo concorso. Infatti, l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività.

Il combinato disposto dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 21 novembre 2013, n. 5 – secondo cui le amministrazioni che devono procedere ad assunzioni a tempo determinato, piuttosto che indire nuove procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, ovviamente nel rispetto dell’ordine di posizione  – trova applicazione anche nei confronti delle università.

L’ indizione di nuovi concorsi per l’assunzione a tempo determinato, in luogo dell’applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 36, comm 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 21 novembre 2013, n. 5, richiede un’apposita e approfondita motivazione da parte dell’amministrazione procedente.

Contenuto sentenza

N. 01224/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni [#OMISSIS#] Mosca e [#OMISSIS#] Gervasi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Attinà in Catanzaro, Corso Mazzini N 4; 
contro
Università della Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni [#OMISSIS#] e Umile Abbruzzese, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B; 
per l’annullamento
del decreto direttoriale n 445/15 emesso dall’Università della Calabria con il quale si è indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di due unità di personale di categoria C – posizione economica C1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università della Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricorrenti, si sono collocate rispettivamente al 17° e al 19 ° posto in graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Università della Calabria, con decreto direttoriale n.972 del 20.04.2007 “per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – Posizione Economica C1 – dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze della facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria”.
Hanno impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l’Università ha indetto tre concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento di più unità di personale di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo determinato, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento e deducendo i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge – art.36 t.u. n.165/2001 così come modificato dall’art.4 d.l. n.101/2013, conv. In L.n.125/2013”: la normativa citata porrebbe un obbligo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie vigenti riferite a concorsi banditi per assunzioni a tempo indeterminato;
II- “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”: comunque, ove residuasse una qualche discrezionalità in capo all’amministrazione, questa avrebbe dovuto fornire adeguata e congrua motivazione della determinazione di non utilizzare la vigente graduatoria.
2. L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio.
3. All’udienza camerale, sussistendo i presupposti dell’art.60 cod. proc. amm. e previo avviso alle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di controparte, secondo cui, secondo quanto relazionato dall’Amministrazione resistente, la stessa ha già indetto precedenti altre procedure con bandi che si sono susseguiti dal 2008 ad oggi, non impugnati dalle odierni ricorrenti, con conseguente acquiescenza agli stessi.
Prescindendo dalla genericità di tale affermazione, non supportata da documentazione, l’eccezione è da rigettare in quanto l’eventuale mancata impugnazione di precedenti bandi – non è dato sapere relativi a quale figura professionale e categoria – non può comunque costituire acquiescenza.
Infatti l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività, il che non è dato evincersi nel caso de quo.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
5.1. L’art. 36, n. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dispone, al penultimo periodo, che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.
La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013 afferma che: “Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la previsione non era inserita nel bando di concorso. L’assunzione a tempo determinato di un soggetto collocato in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato fa si che lo stesso, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni necessarie previste dalla legge, possa poi essere assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di altre procedure”.
Quanto all’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, da amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, la stessa è stata prorogata prima fino al 31 dicembre 2012 (dall’art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con L. 24 febbraio 2012 n. 14) e, dopo, fino al 31 dicembre 2016 (dall’art. 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con L. 30 ottobre 2013 n. 125).
Il Collegio, al riguardo, ritiene che argomenti contrari alla tesi dell’amministrazione resistente – secondo cui le Università non sarebbero comprese nell’elenco delle amministrazioni soggette a limitazione di assunzioni previsto dall’art.1 comma 95 della L. n.311 del 2004, per le quali si applicherebbe la normativa in tema di proroghe delle graduatorie dei concorsi pubblici – possono essere tratti da quanto dispone il comma 101 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); quest’ultimo, nell’individuare le disposizioni dei commi precedenti non applicabili alle Università, ha indicato solo quelle in tema di divieto di assunzioni (commi 95 e 96) e non il comma 100 che ha prorogato di tre anni le graduatorie per le assunzioni del personale presso le pubbliche amministrazioni (norma quest’ultima, secondo recente giurisprudenza -Consiglio di Stato n.2893/2015-, non applicabile solo al settore relativo all’impiego dei professori universitari attesa la specificità dell’impiego), dovendosi intendere relative al solo personale amministrativo e alle idoneità conseguite al termine di ordinari concorsi pubblici, per i quali solo vale la proroga disposta dal richiamato art. 1, comma 100.
5.2. Fondato è anche il secondo motivo di carenza di motivazione.
Sostiene parte ricorrente che l’indizione dei nuovi concorsi per l’assunzione a tempo determinato di personale della medesima qualifica di cui alla graduatoria in cui si sono collocati utilmente le due ricorrenti richiedeva un’apposita ed approfondita motivazione, nel caso carente.
Nella fattispecie, invece, l’Università non risulta avere in alcun modo motivato in merito alla scelta di procedere all’indizione di nuovi concorsi per l’assunzione delle figure professionali di cui sopra, in luogo dell’applicazione dell’art.36 cit., e ciò a fronte di graduatoria ancora in vigore.
Né la diversità del contenuto delle prove d’esame, evidenziata dall’amministrazione nella memoria difensiva, giustifica, di per sé, l’indizione dei nuovi bandi senza esplicitazione di alcuna motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico; ciò innanzi all’identità tra le figure professionali richieste nei nuovi bandi e quelle di cui alla graduatoria, in cui sono inserite in posizione utile le due ricorrenti. Del tutto coincidenti sono, infatti, la categoria d’inquadramento C del vigente ordinamento professionale degli enti locali, il livello retributivo C1 e il titolo di studio previsto per l’ammissione alle procedura, ovverosia “diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969 n.754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n.910”.
5.3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)