TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 gennaio 2016, n. 16

Ricostruzione del rapporto di lavoro e recupero versamenti retributivi e contributivi-Giudizio di ottemperanza-Giurisdizione

Data Documento: 2016-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di ottemperanza, il Giudice amministrativo deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione giurisdizionale ed anche – in caso di problemi interpretativi la cui soluzione costituisca indispensabile presupposto della verifica della esattezza della esecuzione – chiarirne il significato reale, senza, tuttavia, modificare o stravolgere il contenuto della decisione. Detto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del Giudice amministrativo, con la conseguenza che, allorquando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell’esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro Giudice soltanto questi può provvedere al riguardo
Nell’attuale assetto del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo con riguardo alle controversie inerenti alle procedure concorsuali ed agli atti amministrativi concernenti la macro-organizzazione, che conservano il loro statuto pubblicistico, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione di quelle relative al personale in regime di diritto pubblico: la predetta norma è stata interpretata nel senso che rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie del pubblico impiego privatizzato “inerenti ad ogni fase del rapporto dalla sua instaurazione fino alla sua estinzione”. In particolare sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande concernenti il ripristino dello stato giuridico, il trattamento economico e la posizione previdenziale del dipendente

Contenuto sentenza

N. 00016/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 534 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Massaria, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sorace, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, n. 76/B; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34; 
per l’esecuzione del giudicato formatosi
sull’Ordinanza del Giudice del Tribunale di Vibo Valentia -Sezione Lavoro in sede Monocratica del 25.01.2013, confermata con Ordinanza del Giudice del Tribunale di Vibo Valentia -Sezione Lavoro in sede Collegiale del 17.7.2014, con cui è stato ordinato al MIUR di ripristinare: a) l’immissione in ruolo della ricorrente nella graduatoria permanente di assistente tecnico in qualità di riservista “M” b) il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.09.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015, il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 4.4.2015 e depositato in data 15.4.2015, la ricorrente, già assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, premetteva che, con le epigrafate Ordinanze del Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro, le era stato riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, previa declaratoria di invalidità e disapplicazione del Decreto prot. n. 1200 del 20.02.2012dell’USP di Catanzaro, con cui era stata disposta la revoca dell’immissione in ruolo della ricorrente, quale riservista “M”, nella qualifica di assistente tecnico.
Precisava che l’USP di Catanzaro, con nota n. 1242 del 26.2.2013, aveva dato attuazione alla statuizione giudiziale di ripristino del rapporto di servizio, con effetto ex nunc, ma non aveva provveduto ad effettuare i versamenti retributivi e contributivi per i periodi pregressi, in relazione alla illegittima interruzione del proprio rapporto di lavoro subita dalla ricorrente, nel periodo dal 20.2.2012 al 5.2.2013.
Lamentava che, permanendo l’ulteriore inerzia dell’intimata Amministrazione, si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n.104, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione della propria pretesa creditoria.
Concludeva per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere integralmente al giudicato formatosi sulle epigrafate Ordinanze, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione, con vittoria di spese.
Con atto formale depositato in data 17.4.2015, si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente giudizio e, in data 18.11,2015, depositava documenti .
Alla camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Le domande di parte ricorrente si appalesano inammissibili.
E’ ben vero, infatti, che, come sostenuto dalla ricorrente, in sede di giudizio per l’esecuzione del giudicato, il Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cpa, deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato ed anche, in caso di problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione, chiarirne il significato reale, arricchendo, integrando e specificando il giudicato con una formazione progressiva dello stesso, senza, però, modificare e/o stravolgendo il contenuto del decisum.
Tuttavia, detto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, allorquando la cognizione della questione controversa la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell’esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (ex plurimis: Corte Cass. Sez. Un., 20.11.2003 n. 17633; Corte Cass. Sez. Un. 19.7. 2006 n. 16469; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 giugno 2008 , n. 5757).
Invero, anche in sede di ottemperanza, il Giudice Amministrativo è tenuto ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, atteso che il giudizio di ottemperanza ha naturamista, sia di esecuzione che di cognizione (conf.: T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 gennaio 2010 , n. 152).
2. Nell’attuale assetto del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo con riguardo alle controversie inerenti alle procedure concorsuali ed agli atti amministrativi concernenti la macro-organizzazione, che conservano il loro statuto pubblicistico, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni“), ad eccezione di quelle relative al personale in regime di diritto pubblico: la predetta norma è stata interpretata nel senso che rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie del pubblico impiego privatizzato “inerenti ad ogni fase del rapporto dalla sua instaurazione fino alla sua estinzione” (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V 5.12.2014 n. 6016).
In particolare, con riferimento a fattispecie non molto dissimile, la sentenza Cass. Civ. Sez. Un. 19.12.2011 n. 27277, in relazione alla decisione di ottemperanza Cons. Stato, Sez. V 22.3.2010 n. 1670, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande concernenti il ripristino dello stato giuridico, il trattamento economico e la posizione previdenziale del dipendente, specificando che l’impugnata decisione si è mantenuta nei limiti del giudizio di ottemperanza soltanto con riferimento alla declaratoria dell’obbligo del Comune di stipulare il contratto di lavoro, essendosi in tal modo correttamente sostituita all’Amministrazione (nell’obbligo a questa derivante dalla decisione di annullamento dell’esclusione della graduatoria), mentre, con riferimento alle domande concernenti il ripristino dello stato giuridico del dipendente, del trattamento economico e della posizione previdenziale, ha statuito in relazione a questioni non concernenti le strette conseguenze dell’esistenza del rapporto di lavoro, con ciò esorbitando i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice.
Per le suddette ragioni, vanno, quindi, dichiarate inammissibili le domande proposte con l’odierno ricorso, intese ad ottenere i versamenti retributivi e contributivi per i periodi pregressi, in relazione alla interruzione del rapporto di lavoro subita dalla ricorrente, nel periodo dal 20.2.2012 al 5.2.2013.
Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle condizioni complessive della ricorrente nonché delle incertezze interpretative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)