TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 gennaio 2016, n. 47

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Ripubblicazione graduatoria

Data Documento: 2016-01-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove, all’esito di una procedura selettiva, la pubblica amministrazione pubblichi una graduatoria contenenti punteggi errati, è legittimità l’attività della pubblica amministrazione che si traduca nella pubblicazione di una seconda graduatoria, emendata sei segnalati errori.
 

Contenuto sentenza

N. 00047/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02040/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Viscomi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Scarpelli, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. [#OMISSIS#] Pietragalla, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 20; 
contro
Università degli Studi “Magna Grecia di Catanzaro”, in persona del suo Rettore in carica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro in carica, Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34; 
nei confronti di
Italo Marsico, [#OMISSIS#] Russo; 
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2015-2016 dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dl diniego dell’iscrizione e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Magna Grecia di Catanzaro”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Consorzio Interuniversitario CINECA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che [#OMISSIS#] Viscomi, avendo partecipato al concorso per l’ammissione, per l’anno accademico 2015-2016, a uno dei corsi di laurea a numero chiuso in professioni sanitarie presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, si duole della sua mancata ammissione;
Rilevato che il ricorrente ha sottolineato come in una prima graduatoria, pubblicata all’esito della procedura selettiva, egli figurasse tra gli ammessi, mentre successivamente è stata pubblicata una seconda graduatoria nella quale si è visto attribuito un punteggio notevolmente inferiore a quello indicato in un primo momento, punteggio che lo colloca in una posizione non utile all’accesso a uno dei corsi di laurea ambiti;
Rilevato che le amministrazioni intimate si sono costituite e hanno depositato una relazione, corredata di documentazione, dalla quale emerge come la prima graduatoria fosse frutto di un errore, successivamente emendato;
Rilevato che il ricorrente non ha contestato – nel merito – l’esattezza del punteggio attribuitogli nella seconda graduatoria;
Ritenuto che la pubblicazione in prima battuta di una graduatoria inesatta, pur esecrabile, non determina l’illegittimità della graduatoria corretta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, pur potendosi integralmente compensare le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)