E’ da dichiararsi manifestamente inammissibile il ricorso che abbia impugnato una delibera che, lungi dal rappresentare un provvedimento negativo, ovvero un arresto definitivo del procedimento, costituisca un atto endoprocedimentale di sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, come tale non impugnabile.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 gennaio 2018, n. 81
Studente straniero-Riconoscimento diploma conseguito all'estero-Inamissibilità ricorso per impugnazione atto endoprocedimentale
N. 00081/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Morcavallo, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso cancelleria TAR Catanzaro via A. De Gasperi n. 76/B);
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento della Delibera del Senato Accademico n. 1607 adottata nella seduta del 03 ottobre 2017 e conosciuta a seguito di richiesta di accesso agli atti in data 23 ottobre 2017; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio. Con ogni effetto ed onere conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente chiede l’annullamento della delibera n. 1607/2017, con la quale il Senato accademico dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro gli ha comunicato la volontà di “sospendere” la decisione sull’istanza n. 10842 del 25 agosto 2016, presentata dal ricorrente medesimo, per il riconoscimento in Italia del diploma di laurea in stomatologia, da lui conseguito presso l’Università Kristal di Tirana, nelle more dell’acquisizione di più dettagliate informazioni sui provvedimenti conseguiti ad indagini penali ed amministrative intervenute nei confronti dell’Università Kristal, nonché sulla sorte dei titoli già conseguiti presso l’indicato Ateneo.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, posto che la delibera impugnata, lungi dal rappresentare un provvedimento negativo, ovvero un arresto definitivo del procedimento, costituisce un atto endoprocedimentale di sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990, come tale non impugnabile.
Avuto riguardo alla natura formale della decisione, sussistono le condizioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 12/01/2018