N. 01386/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Alibrandi, [#OMISSIS#] Amato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Aracri, [#OMISSIS#] Arturi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Baldissarro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Belcastro, [#OMISSIS#] Belmonte, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Branca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Calla’, [#OMISSIS#] Camposano, [#OMISSIS#] Capicotto, Giovanni [#OMISSIS#] Cartisano, [#OMISSIS#] Chirillo, [#OMISSIS#] Cilurzo, [#OMISSIS#] Codispoti, Italo Conforti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Corace, Giovanni Battista [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Crescente, [#OMISSIS#] Crupi, [#OMISSIS#] De Tursi, [#OMISSIS#] Di Sevo, [#OMISSIS#] Dimasi, [#OMISSIS#] Donato, [#OMISSIS#] Fallico, [#OMISSIS#] Fazzolari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Franco, [#OMISSIS#] Furfaro, [#OMISSIS#] Grisa’, [#OMISSIS#] Guaragna, [#OMISSIS#] Gulizia, [#OMISSIS#] Iannuzzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ienopoli, [#OMISSIS#] Infantino, Sara La Torre, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lorenti, [#OMISSIS#] Macchione, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marafioti, [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Marino, Umberto Masciari, [#OMISSIS#] Mastroianni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mazza, Katrin [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mongiardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Aurel Nudo, [#OMISSIS#] Pagnotta, Santo Papandrea, [#OMISSIS#] Papillo, Agostino Pergola, [#OMISSIS#] Pettinato, [#OMISSIS#] Piccolo, [#OMISSIS#] Pirrottina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rimedio, [#OMISSIS#] Rizzitano, [#OMISSIS#] Rotolo, [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saporito, [#OMISSIS#] Pia Scarnato, [#OMISSIS#] Scarpari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Palma Serrao, [#OMISSIS#] Silipo, Serena Pia Sorace, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tevere, [#OMISSIS#] Toscano, [#OMISSIS#] Venneri, [#OMISSIS#] Ventre, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vona, Stella Zaccone, [#OMISSIS#] Zangara, [#OMISSIS#] Glonfoni, [#OMISSIS#] Grazia De Rosa, rappresentati e difesi dall’avvocato Albino [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#], 7;
contro
Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Macri’, [#OMISSIS#] Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Rende, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cubo 7-11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 682 del 9/5/2018, con il quale è stato disposto che “le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università della Calabria, per il triennio 2018-2020, indette con decreto rettorale 14 marzo 2018, n. 421, sono sospese sino alla data di definizione del giudizio cautelare pendente sul ricorso notificato [ad istanza della controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.d.r.] in data 2 maggio 2018”, nonché di ogni altro comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti impugnano il decreto 9 maggio 2018 n. 682, con il quale, sulla scorta di due pareri legali, il Rettore dell’Università della Calabria ha disposto che “le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio e al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università della Calabria, per il triennio 2018-2020, indette con decreto rettorale 14 marzo 2018 n. 421, sono sospese sino alla data di definizione del giudizio cautelare pendente sul ricorso notificato in data 2 maggio 2018”.
Tale ricorso, pendente preso questo Tribunale col n. 692/18 R.N.R., è stato presentato dalla controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro il proprio atto di esclusione dalle liste, per carenza dei requisiti, in quanto non in regola con le tasse universitarie.
Deducono i ricorrenti la violazione del principio del contrarius actus e il difetto di un’adeguata motivazione sui presupposti del provvedimento impugnato.
Resiste l’Università della Calabria.
All’udienza dell’11 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Esso, invero, è rivolto avverso un provvedimento di sospensione cautelare, che è, per sua natura, un atto iniziale e provvisorio e non conclusivo di un procedimento di riesame, senza dubbio impugnabile, nella misura in cui ha cagionato un arresto procedimentale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 aprile 2018 n. 913).
L’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990 prevede, infatti, che “l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
Pertanto, l’atto di sospensione ha il solo scopo di inibire, temporaneamente, gli effetti di un provvedimento amministrativo già emanato, che permane intatto nel suo contenuto, nelle more della valutazione circa la sua legittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 1995 n. 579).
Sarà, dunque, l’eventuale provvedimento finale (di annullamento, di modifica o di conferma), che dovrà seguire le regole del contrarius actus, la cui violazione viene invocata nel ricorso.
Quanto, infine, alla motivazione sui presupposti della sospensione, pure oggetto di censura, il collegio ritiene che essa appare adeguatamente esplicitata nell’osservazione, confortata dai due pareri legali acquisiti, secondo cui la non manifesta infondatezza del gravame presentato da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ben giustifica la sospensione temporalmente limitata delle operazioni elettorali.
Questo, al duplice scopo di non vanificare il giudizio in corso (ponendo il giudice e le parti dinanzi al fatto compiuto) e di scongiurare il rischio di un annullamento delle elezioni, in caso di accoglimento del ricorso, giacché svoltesi in assenza di un candidato avente titolo a parteciparvi.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 12/07/2018