Nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca con sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepire la portata lesiva (cfr. Cons. Giust. Amm., 27 dicembre 2006, n. 843; Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407). Ma siffatta regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa, allorquando il bando preveda una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, non essendo elemento tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva ovviamente la facoltà di astensione di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c..
Nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Il criterio di valutazione consistente nel c.d. impact factor non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 dicembre 2012, n. 5021).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13 marzo 2014, n. 425
Procedura di reclutamento Ricercatore-Termine impugnazione
N. 00425/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] Vuono, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via Purificato,18;
contro
Universita’ della Calabria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Candamano, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Morcavallo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Morcavallo in Cosenza, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 23;
per l’annullamento
del decreto n.2590/11 con il quale sono stati “approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ della Calabria e di [#OMISSIS#] Candamano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, il decreto rettorale 23.11.2011 n. 2509, recante l’approvazione della graduatoria finale del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l’Università della Calabria.
Resistono l’ente intimato ed il vincitore della procedura.
Con ordinanza 20.4.2012 n. 209, è stata respinta la domanda cautelare incidentale.
All’udienza del 7.3.2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Risulta, infatti, che con sentenza n. 267 del 2011, questa Sezione ha annullato la graduatoria impugnata, nell’ambito di altro giudizio, travolgendola con efficacia erga omnes.
L’Università della Calabria si è conformata alla decisione, rinnovando gli atti ed individuando nuovamente l’odierno controinteressato quale vincitore della procedura concorsuale, giusta decreto rettorale 30.7.2013 n. 1505, depositato agli atti del processo in data 22.11.2013.
Sussistono, per la natura formale della decisione, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)