TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13 novembre 2015, n. 1691

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Interpretazione art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Professore a contratto presso ateneo che bandisce procedura-Esclusione dalla selezione

Data Documento: 2015-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18, comma 4,  legge 30 dicembre 2010, n. 240,  riserva una quota dei posti disponibili a soggetti che non hanno avuto con l’Ateneo alcun rapporto, a prescindere dal fatto che detto rapporto sia occasionato da un servizio (sub specie di contratto di insegnamento, affidamento di supplenza, rapporto a tempo indeterminato) o da un assegno di ricerca o dallo status di studente, al fine di contrastare l’autoreferenzialità dell’istituzione.

Sarebbe illogica e irrazionale un’interpretazione che escludesse dalle procedure concorsuali in questione coloro che sono stati semplicemente iscritti all’Università, o che abbiano avuto un assegno di ricerca, consentendo, invece, la partecipazione di quei candidati che (pur essendo professori di altri Atenei) hanno avuto contratti di insegnamento o affidamenti di supplenze presso l’Università che ha indetto la procedura.

Contenuto sentenza

N. 01691/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Carpentieri, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Piane in Catanzaro, Via N. Pizi N.1; 
contro
Università della Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avv. Giovanni [#OMISSIS#], Umile Abbruzzese, domiciliata per legge presso il T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B Catanzaro; 
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n. 1532 del 1 ottobre 2015, comunicato al ricorrente in data 02/10/2015, con il quale quest’ultimo è stato escluso dalla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 4, legge 240/2010, settore concorsuale “09/E1 elettrotecnica”, settore scientifico disciplinare ING- IND/31 elettrotecnica presso il dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemica”;
di ogni altro atto, comunque lesivo e connesso, in relazione alle censure in narrativa spiegate, sia esso presupposto c/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università della Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
– ai sensi dell’art.18, comma 4, della legge n.240/2010: “Ciascuna università statale nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”;
– con Decreto Rettorale n.1271 del 4.08.2015, l’Università di Calabria ha indetto, tra le altre, la procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di professore universitario di II fascia di ruolo mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n.240, per il settore concorsuale “0/E1 – Elettrotecnica”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica presso il Dipartimento Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettrotecnica e Sistematica;
– l’art.2 del bando ha previsto che “in ogni caso ai procedimenti per chiamata non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio hanno prestato servizio o stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università della Calabria”, disponendo così una specifica causa di esclusione;
Ritenuto che:
– tale previsione ostativa discende direttamente dalla legge che, nel prevedere il vincolo delle risorse a favore di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, ha voluto riservare la partecipazione a soggetti che non hanno avuto ad alcun rapporto con l’Università;
– in contrario, una diversa interpretazione, che non escluda la partecipazione dei professori a contratto, quale parte ricorrente, già docente presso il Politecnico di Bari, non appare supportata dal dato testuale (che fa riferimento al non aver prestato servizio senza porre distinzioni circa la tipologia del rapporto), né dalla ratio della riforma in questione;
– quanto alla contestata natura degli incarichi di docenza “a contratto”, la giurisprudenza ha specificato che occorre operare un distinguo; infatti, sebbene il professore “a contratto” è legato all’Università da un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica, tuttavia, nel caso in cui lo strumento contrattuale venga usato per il conferimento dell’incarico di un insegnamento ufficiale, il professore si trova in posizione subordinata (Cass. S.U. del 12 marzo 2001, n.98; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 dicembre 2009, n.2187);
Ritenuto che non appare censurabile l’esclusione del ricorrente da parte dell’Università, atteso che lo stesso ricade nella previsione ostativa richiamata, in virtù dei rapporti di lavoro con l’Università di Calabria nell’ultimo triennio citati nel provvedimento impugnato, a nulla rilevando la natura e/o tipologia del rapporto stesso;
Ritenuto, in particolare, che l’interpretazione contestata appare ragionevole, logica e proporzionata, in vista dell’obiettivo, perseguito dalla riforma con l’art.18, comma 4 della L.n.240/2010, di riservare una quota dei posti disponibili a soggetti che non hanno avuto con l’Ateneo alcun rapporto, a prescindere dal fatto che detto rapporto sia occasionato da un servizio (sub specie di contratto di insegnamento, affidamento di supplenza, rapporto a tempo indeterminato) o da un assegno di ricerca o dallo status di studente, al fine di contrastare l’autoreferenzialità dell’istituzione;
Ritenuto che, di contro, sarebbe illogica e irrazionale un’interpretazione che escluda dalle procedure concorsuali in questione coloro che sono stati semplicemente iscritti all’Università, o che abbiano avuto un assegno di ricerca, e che consenta, invece, la partecipazione di quei candidati che (pur essendo professori di altri Atenei) hanno avuto contratti di insegnamento o affidamenti di supplenze presso l’Università che ha indetto la procedura;
Ritenuto che, in virtù dell’autonomia dell’Università, nessun rilievo può attribuirsi alla nota interpretativa del Ministero (art.15, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001) e ai riscontri ministeriali a richieste formulate dai direttori di dipartimento;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata;
Ritenuto di poter compensare, in via d’eccezione, le spese del processo, attesa la novità della questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)