TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 maggio 2014, n.727

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Valutazione-Motivazione-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2014-05-15
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, il giudizio finale espresso dalla commissione, in quanto espressione di una valutazione comparativa latamente discrezionale, deve concludersi con la compiuta rappresentazione delle ragioni concrete della scelta operata dalla commissione stessa (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 400). Questo non comporta la necessità di una valutazione analitica e strettamente comparativa dei singoli titoli, ma un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consentendo che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali prima, collegiali poi), i candidati da ascrivere al novero degli idonei rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 1251).

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, la motivazione a base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice deve essere tanto più puntuale quanto minori siano le differenze emergenti dai giudizi espressi su ciascun candidato. Di conseguenza, ove i giudizi individuali, raffrontati secondo parametri omogenei, facciano emergere immediatamente una scala di valori, è adeguatamente sorretta la scelta corrispondente a tale scala mentre, ove i valori appaiano non significativamente differenziati, la scelta finale deve, evidentemente, dare esauriente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa.

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, la valutazione della commissione giudicatrice relativa all’attività scientifica e didattica dei candidati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente o irragionevole (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2012, n. 4631), non potendo il giudizio di legittimità trasmodare in un rifacimento del giudizio espresso dalla commissione ad opera del giudice.

Contenuto sentenza

N. 00727/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caccuri, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Guido [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Servino in Catanzaro, via A.De Gasperi, 5; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Universita’ degli Studi della Calabria, Commissione Giudicatrice; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Della Ragione; [#OMISSIS#] Dolce, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Iacovone, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, v.le Cassiodoro, 189; 
per l’annullamento
del decreto n.1180/11 con il quale il rettore dell’Universita’ dichiara i candidati controinteressati idonei al concorso per un posto di docente di prima fascia per il settore BIO/10 – biochimica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Dolce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avendo partecipato, da professore associato, al concorso per un posto di docente di prima fascia per il settore BIO/10 – biochimica presso l’Università degli studi della Calabria ed essendo risultata inidonea, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caccuri impugna, per violazione di legge ed eccesso di potere, gli atti della commissione esaminatrice che, all’unanimità, ha dichiarato idonei i candidati professori associati [#OMISSIS#] Della Ragione e [#OMISSIS#] Dolce, in uno col decreto rettorale 30.5.2011 n. 1180, che tali atti ha approvato.
Resistono sia la parte pubblica, che la prof.ssa Dolce; quest’ultima anche attraverso la formulazione di un ricorso incidentale.
All’udienza del 9 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente respinta l’eccezione di nullità della notifica del ricorso avanzata dalla prof.ssa Dolce, posto che il gravame, a lei spedito per posta presso la sede di servizio (l’Università degli studi della Calabria), risulta consegnato a mani della stessa; del che fa fede l’apposizione della dicitura “Dolce” accanto alla firma del ricevente, ad opera dell’agente notificatore.
Nel merito, la ricorrente principale si duole della sottovalutazione riservata dalla commissione alla propria attività professionale e scientifica, essendo l’unica a vantare la titolarità di un brevetto europeo ed avendo altresì documentato lo svolgimento di rilevanti attività didattiche e di ricerca: elementi purtuttavia sviliti, nella motivazione del giudizio collegiale, nel confronto con la prof.ssa Dolce.
L’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, che delinea la procedura regolatrice dei concorsi di accesso alla docenza universitaria prevede il compimento, da parte della commissione esaminatrice, di un rigoroso e composito percorso valutativo scandito da quattro distinti momenti endoprocedimentali, e cioè: 1) la predeterminazione dei criteri di massima; 2) e 3) il riscontro per ciascun candidato − attraverso l’esame analitico di tutti i titoli e le pubblicazioni prodotti − di uno spessore e/o di un livello di maturità scientifica sufficienti ad esprimere un giudizio di ammissibilità alla stessa valutazione comparativa; 4) la comparazione dei candidati fra loro, che consente alla commissione di esprimere un giudizio di prevalenza.
Pertanto, il giudizio finale – che culmina con l’individuazione di non più di due idonei -, in quanto espressione di una valutazione comparativa latamente discrezionale della commissione, deve concludersi con la compiuta rappresentazione delle ragioni concrete della scelta operata dalla commissione stessa (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11 febbraio 2013 n. 400).
Questo non comporta la necessità di una valutazione analitica e strettamente comparativa dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consentendo che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (individuali, prima, e collegiali, poi), i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2009 n. 2705; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 maggio 2006 n. 1251).
La motivazione, inoltre, dev’essere tanto più puntuale, quanto minori siano le differenze emergenti dai giudizi espressi su ciascuno, cosicché, ove i giudizi individuali raffrontati secondo parametri omogenei facciano emergere immediatamente una scala di valori, è adeguatamente sorretta la scelta corrispondente a tale scala, mentre ove i valori appaiano non significativamente differenziati, la scelta finale deve, evidentemente, dare esauriente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa (cfr. C.G.A. 29 febbraio 2012 n. 230).
Quanto all’oggetto del giudizio sul valore del candidato, il citato art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, al comma 2, elenca, nelle sue varie lettere, una serie di criteri inerenti la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, posti in ordine decrescente di importanza.
I principali sono costituiti:
– dall’originalità ed innovatività della produzione scientifica e dal rigore metodologico (lett. a);
– dall’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione (lett. b);
– dalla congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano (lett. c).
Valutati questi elementi, può rimanere assorbita la valutazione della diffusione dell’opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lettere a), b), c). La diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sono infatti elementi che, se esistenti, contribuiscono all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, ma la loro insussistenza non impedisce l’applicazione degli altri precedenti e prioritari criteri (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011 n. 6209).
Infine, la valutazione della commissione giudicatrice relativa all’attività scientifica e didattica dei candidati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente od irragionevole (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 maggio 2012 n. 4631), non potendo, nella pratica, il giudizio di legittimità trasmodare in un rifacimento del giudizio espresso dalla commissione ad opera del giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1350).
E’ in tale contesto ordinamentale che vanno esaminate le censure della prof.ssa Caccuri.
Bisogna premettere che, nella fattispecie, la commissione esaminatrice ha mostrato di apprezzare lo spessore scientifico e culturale sia della prof.ssa Caccuri che della prof.ssa Dolce, formulando per entrambe giudizi lusinghieri.
Quanto alla prima, in sede di giudizio conclusivo si è fatto presente che «la produzione scientifica presentata dalla candidata ai fini della presente valutazione comparativa, interamente pubblicata su riviste internazionali ad alto fattore di impatto e di riferimento per il settore BIO/10, concerne lo studio dell’enzima glutatione S-transferasi, che è studiato sia sotto il profilo più strettamente enzimatico che in quello evoluzionistico. Degne di rilievo sono le possibili applicazioni in terapia antitumorale di una nuova classe di inibitori suicidi per tale enzima, che di norma induce resistenza ai farmaci impiegati in chemioterapia. Si tratta di attività ad alto livello, con la candidata costantemente in posizione preminente, che dimostra un raggiunto grado di maturità, anche se su argomento troppo focalizzato, e con approccio talvolta ripetitivo. Congrua e continua l’attività didattica. Giudizio più che buono»
Riguardo alla seconda, si è viceversa rimarcato come «l’attività scientifica della candidata è continuativa e tutta coerentemente volta alla identificazione e caratterizzazione molecolare di vari trasportatori di membrana nel mitocondrio, e presenta aspetti innovativi per la ricerca internazionale del settore. Particolarmente rilevanti le sue collaborazioni internazionali con prestigiosi ricercatori. Le ricerche presentate dalla candidata ai fini della valutazione comparativa, sono inerenti al SSD BIO/10 e pubblicate su riviste internazionali tutte di alto livello, ad ampia diffusione internazionale. Le pubblicazioni vedono la candidata in posizione preminente fra gli autori. Apprezzabile la sua capacità di attrarre fondi di ricerca. Pertanto, la documentazione presentata mostra una ricercatrice che ha raggiunto la piena maturità scientifica. Lunga e pertinente l’attività didattica. Giudizio ottimo».
Dato, quindi, per assodato il raggiungimento di un eccellente grado di maturità da parte di ambedue le aspiranti, a fare propendere i voti unanimi della commissione in favore della prof.ssa Dolce (che ha riportato «giudizio ottimo»), è stata la maggiore versatilità di quest’ultima rispetto alla prof.ssa Caccuri (che ha riportato «giudizio più che buono»), essendo apparso il lavoro scientifico di quest’ultima, per come già detto, «troppo focalizzato, e con approccio talvolta ripetitivo».
Tale valutazione finale è, del resto, coerente con i singoli giudizi individuali.
Essa, infatti, se rispecchia in modo netto il giudizio del commissario prof. Rotilo (fino a mutuarne l’aggettivazione), è ugualmente in linea con i giudizi individuali dei restanti commissari, professori Casti, Indiveri, [#OMISSIS#] e Spisni, i quali hanno concordemente posto in rilievo il fatto che l’attività scientifica della candidata risulta essenzialmente incentrata sullo studio della glutatione S-transferasi.
Al contrario, il giudizio dei medesimi commissari sull’attività scientifica della prof.ssa Dolce ha messo in luce come la produzione di costei sia indirizzata verso un ambito meno delimitato, consistente nell’identificazione e nella caratterizzazione molecolare di vari trasportatori di membrana nel mitocondrio (trasportatore di fosfato, dicarbossilati, omitina, citrato, ADP/ATP) ed abbia sviluppato risultati innovativi per la ricerca internazionale del settore, ritenuti dal prof. Casti «fondamentali per la definizione dei meccanismi molecolari attraverso i quali queste proteine esercitano la propria funzione».
D’altronde, è opinione del prof. [#OMISSIS#] che «l’attività scientifica della prof.ssa [#OMISSIS#] Dolce è rivolta, con risultati di assoluto rilievo, allo studio della famiglia di proteine di trasporto (carrier) mitocondriali, sviluppando una metodologia di approccio interdisciplinare per la purificazione degli stessi. Con questo approccio sperimentale, la candidata ha isolato i carriers dei desossinucleotidi, degli acidi chetodicarbossilici ed altri di grande importanza per la comprensione del metabolismo mitocondriale. Con tale approccio plurivalente è stato possibile identificare proteine di trasporto delle quali era ignorata l’esistenza. Grazie alle ricerche di base condotte dalla prof.ssa Dolce è stata aperta la strada allo studio di alcune malattie mitocondriali, quali la sindrome degli Amish, la acidemia chetoadipica ed altre. La candidata ha svolto ricerche sul ruolo del recettore androgenico (AR) nella progressione di tumori mammari, la cui over-espressione determina resistenza a trattamenti chemioterapici. Recentemente la Prof. Dolce si è dedicata allo studio della regolazione dei promotori di geni codificanti per proteine di trasporto in connessione ai siti di risposta all’epidermal growth factor (EGF)».
Risulta pertanto evidente come, per un verso, i giudizi singolarmente espressi dai vari commissari – i quali, a loro volta, si basano su valutazioni altamente tecnico-discrezionali, la cui conoscenza diretta resta preclusa al giudice della legittimità – siano correttamente confluiti nell’esame collegiale della commissione, amalgamandosi in essa, e come, per altro verso, l’esito unanime della votazione si ponga in logica ed armonica continuità con i giudizi individuali e collegiali formulati nel corso dell’intera procedura.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso della prof.ssa Caccuri va dunque respinto, giacché infondato.
Conseguentemente, va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della prof.ssa Dolce, per sopravvenuta carenza d’interesse ad una decisione nel merito.
La particolarità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale di Dolce [#OMISSIS#].
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Durante, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)