In materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d’impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2565).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 gennaio 2018, n. 137
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di unità di personale di categoria C – posizione economica Cl dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato-Inammissibilità del ricorso
N. 00137/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni [#OMISSIS#] Mosca, [#OMISSIS#] Gervasi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Attinà in Catanzaro, corso Mazzini, 4;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Gervasi, Giovanni [#OMISSIS#] Mosca, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Attinà in Catanzaro, corso Mazzini, 4;
contro
Universita’ della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Giovanni Macri’, Umile Abbruzzese, domiciliata in Arcavacata Di Rende, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],Snc Cubo7/11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Caloprese N. 104;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni [#OMISSIS#] Mosca, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Attinà in Catanzaro, corso [#OMISSIS#] Mazzini N°4;
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiodo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Noto, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Fortunato Magnelli, [#OMISSIS#] D’Amico, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Donato in Catanzaro, via J.F. Kennedy 2;
per l’annullamento
19 del Decreto Direttoriale n. 43 del 22.1.2016, con cui l’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette unità di personale di categoria C – posizione economica Cl dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni due, per le esigenze dell’Università della Calabria;
2) del Decreto Direttoriale n. 2083 del 29.12.2015 con il quale l’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami , per il reclutamento di 1 unità di personale di categoria C – posizione economica Cl – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni due, per le esigenze dell’unita organizzativa complessa d’Ateneo, privacy, anticorruzione e trasparenza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ della Calabria e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti impugnano il concorso, per esami, indetto dall’Università della Calabria, per il reclutamento, a tempo determinato e per la durata di anni due, di sette unità di personale di categoria C – posizione economica Cl dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, lamentando il vizio di violazione di legge per omessa motivazione sulle ragioni per le quali la P.A. non ha ritenuto di scorrere da una graduatoria vigente, dove i ricorrenti sono utilmente posizionati.
Con motivi aggiunti, impugnano anche la graduatoria definitiva del concorso.
La domanda cautelare incidentale è stata respinta, con ordinanza divenuta definitiva, perché non impugnata.
Con motivi aggiunti, notificati il 24.02.2017, gli stessi istanti hanno impugnato la graduatoria definitiva.
Costituitasi in giudizio, la P.A. ha eccepito che il ricorso è infondato, posto che il concorso cui hanno partecipato i ricorrenti risale al 2008 e, da allora, il programma di esame è sensibilmente mutato.
Sui motivi aggiunti, ha eccepito la tardività degli stessi, essendo stata la graduatoria pubblicata il 30.11.2016.
Quest’ultima eccezione in [#OMISSIS#] è fondata.
In materia di concorsi ai pubblici impieghi, il termine d’impugnazione deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14/06/2016, n. 2565).
Pertanto, l’irricevibilità dei motivi aggiunti determina, a ritroso, l’inammissibilità del ricorso, non essendo stata ritualmente impugnata la graduatoria finale del concorso.
Le spese del processo possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/01/2018